La cessione delle ferie ai colleghi [E.Massi]
Uno dei temi del Jobs act sui cui i “media” si sono soffermati ma che non ha avuto ancora pratica applicazione e’ rappresentato dal nuovo istituto della cessione dei riposi e delle ferie, introdotto nel nostro ordinamento sulla scorta di un analogo provvedimento francese.
Ma cosa dice l’art. 24 del decreto legislativo n. 151/2015?
“Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo n. 66/2003, i lavoratori possono cadere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro”.
Fin qui la disposizione che, in ogni caso, fa salvi i diritti ai riposi ed alle ferie richiamati dalla normativa sull’orario di lavoro sui quali, sia pur succintamente, e’ opportuno soffermarsi. Le ferie sono un diritto irrinunciabile, previsto dalla nostra Costituzione, e l’art. 10 del decreto legislativo n. 66/2003 afferma che le stesse, retribuite, sono finalizzate a reintegrare le energie psico fisiche spese nella prestazione lavorativa e sono, pari ad almeno quattro settimane, con possibilità di differimento di due secondo le determinazioni collettive o, al massimo, nei diciotto mesi successivi.
Senza andare nel merito dell’istituto e attenendomi, soltanto, alla cessione delle ferie, ritengo che ci possa accadere per quelle ulteriori rispetto alle quattro settimane ( ad esempio, la quinta che, peraltro, potrebbe essere monetizzabile) o a quelle maturate da un lavoratore che cessa dal rapporto di lavoro in corso d’anno, o anche al termine di un rapporto a tempo determinato di durata inferiore all’anno.
Un discorso del tutto analogo va fatto per i riposi, per i quali il Legislatore ha previsto all’interno della normativa sull’orario di lavoro l’obbligo di fruizione in presenza di determinate condizioni: mi riferisco al riposo settimanale goduto su un arco temporale i due settimane, al riposo tra una prestazione e l’altra di almeno undici ore, fatte salve le prestazioni frazionate e l’istituto della reperibilità. Anche qui, come si pu facilmente arguire, la possibilità di cessione appare alquanto limitata.
Presupposti del nuovo istituto sono:
- La regolamentazione attraverso la contrattazione collettiva nazionale delle associazioni comparativamente più rappresentative, alle quali è rimessa la individuazione della misura, delle condizioni e delle modalità: ci ancora non è avvenuto e questo, di fatto, ne limita la effettiva attuazione. Il Legislatore riconferma come il rinvio alla pattuizione collettiva non possa essere generico ma demandato soltanto a quelle organizzazioni che per la loro presenza sul territorio, per il numero di iscritti e per la partecipazione alle trattative in materia di lavoro, hanno una presenza prevalente nel settore. Tutto questo appare in linea con un indirizzo normativo perseguito e che, laddove possibile, sia pur nel rispetto della libertà di soci azione sindacale stabilita dall’art. 39 della Costituzione, tende a limitare la capacità normativa di quelle organizzazioni che rappresentano interessi di scarso seguito;
- Le ferie ed i riposi, nei limiti in cui potranno essere ceduti, lo potranno essere soltanto a titolo gratuito e nei confronti di lavoratori dipendenti ( a prescindere dalla tipologia contrattuale in essere) dallo stesso datore;
- La cessione sarà condizionata da un obiettivo di scopo: quello di consentire l’assistenza di figli minorenni che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure continue e costanti. Da quanto appena detto emergono due considerazioni: la prima concerne il fatto che lo “status di malattia” dovrà, presumibilmente, essere certificato da una struttura sanitaria, la seconda riguarda la cessione stessa che è, per così dire, finalizzata unicamente sui figli minori e non per assistere altri familiari bisognosi di cure.
Al momento, non sembra possibile fare altre considerazioni, atteso che manca la c.d. “materia prima”, ossia gli accordi sindacali regolatori della materia.
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9 Commenti
naked23
Maggio 15, 14:48Salve,
mi è stata rifiutata questa mia richiesta di cedere le mie ferie ad un mio collega perché secondo l’azienda la legge demanda l’attuazione dell’istituto delle ferie solidali al Contratto Collettivo applicato in azienda, il quale ad oggi non presenta alcuna disposizione e misura attuativa in proposito e per questo non possono attuare la mia richiesta.
E’ giusto così? se non verrà mai inserito nel contratto non potrò mai cedere questi miei giorni? è mio diritto non sono obbligati ad effettuare il trasferimento dei giorni di ferie secondo la legge?
grazie mille
francesco
Ottobre 23, 19:59buonasera, avrei un dubbio sulla cessione delle ferie che è questo: i lavoratori possono cedere le proprie ferie solo a colleghi che svolgono mansioni di pari livello o categoria oppure anche agli altri? perché ho letto in alcuni sti come IPSOA quotidiano che c’è questo ulteriore requisito, però analizzando l’art. 24 e altra dottrina non trovo nulla in merito. la ringrazio per il suo tempo.
Francesco
Eufranio Massi
Ottobre 24, 15:08La norma non fa assolutamente riferimento a lavoratori di pari livello o categoria.
Dott. Eufranio Massi
LUCIA GALLOSI
Giugno 27, 16:11E quando il disabile è il figlio di un collega dipendente di un’altra azienda? La normativa prevede qualcosa?
Eufranio Massi
Giugno 28, 09:21No, non prevede nulla
Dott. Eufranio Massi
Marco Todeschi
Novembre 09, 16:42Buongiorno,
l’ultimo rinnovo del CCNL Industria Chimica cita: “consentire la cessione a titolo gratuito dei riposi e delle ferie maturati da parte di ogni lavoratore – fermi restando i diritti di cui al D.Lgs. n. 66/2003 – ai colleghi dipendenti della stessa impresa al fine di consentire loro di assistere i figli minori che, per particolari condizioni di salute, necessitino di cure costanti, previo consenso dei lavoratori interessati e nella misura e modalità concordate con la direzione aziendale, dando priorità ai riposi accantonati nel conto ore e a quelli in ogni caso maturati negli anni precedenti a quello della richiesta.
La contrattazione aziendale potrà disciplinare misure e modalità per la cessione collettiva di ferie e riposi da parte dei lavoratori e l’accantonamento delle relative ore per le finalità sopra descritte.”
1. A questo punto basta normare la fruizione a livello aziendale?
2. Ci potrebbe essere un problema di valorizzazione economica delle ferie tale da poter configurare un’evasione contributiva? (per esempio di cessione di ferie da livelli di mansione diversi dove l’ora di lavoro “vale” dal punto di vista economico in modo differente).
grazie
mt
Eufranio Massi
Novembre 10, 09:31Caro Marco,
è’ sufficiente normale la disposizione a livello aziendale, non serve altro dopo la previsione del CCNL. La seconda ipotesi non la vedo in quanto il Legislatore l’ha espressamente prevista e nulla ha detto per l’aspetto contributivo.
Signorile Giuseppina
Dicembre 29, 22:06Quando il figlio con grave disabilità è del datore di lavoro che succede?
Eufranio Massi
Dicembre 30, 12:00Cara Giuseppina,
la norma troverà piena applicazione nel momento in cui i contratti collettivi ne disciplineranno le modalità. In ogni caso, il dettato letterale della norma fa riferimento alle ferie ed ai riposi eccedentari che si possono cedere gratuitamente soltanto ai colleghi che hanno figli minori bisognosi di cure continue.
Dott. Eufranio Massi