Integrazione salariale ed altra attività lavorativa

L'editoriale di Eufranio Massi

Integrazione salariale ed altra attività lavorativa

Integrazione salariale cosa sapere?

Attraverso l’art. 6 della legge n. 203/2024 viene riscritto l’art. 8 del D.L.vo n. 148/2015 con il quale erano state dettate le regole per la possibile compatibilità di prestazioni lavorative in costanza di trattamenti  integrativi salariali. Tale ultima disposizione, per la verità, era frutto della legge n. 234/2021 che era già intervenuta sul testo originario: essa prevedeva la possibilità per il lavoratore che percepiva un ammortizzatore sociale di prestare la propria attività come subordinato o come lavoratore autonomo, durante il periodo di cassa, presso altro datore, previa comunicazione all’INPS. Gli effetti di tale scelta si riverberavano sul trattamento integrativo che veniva sospeso per tutta la durata del rapporto in caso di contratto inferiore a sei mesi o, per le giornate lavorate nella ipotesi di una durata superiore.

Compatibilità tra integrazione salariale e lavoro: cosa cambia nel 2024?

Ora, il nuovo testo stabilisce che, indipendentemente dalla durata del rapporto, il dipendente che svolga attività di lavoro subordinato od autonomo (ad esempio, collaborazioni anche di natura occasionale) non abbia diritto al relativo trattamento integrativo per le giornate lavorate e che sullo stesso incomba l’onere della comunicazione preventiva alla sede territoriale dell’INPS: qualora non dovesse farlo, decadrà dal diritto al trattamento di integrazione salariale. Tuttavia, come già previsto nell’articolo ora sostituito, le comunicazioni telematiche dei datori di lavoro ai servizi per l’impiego ex art. 4-bis del D.L.vo n. 181/2000, in quanto pluriefficaci (e, quindi, anche nei confronti dell’Istituto), sono valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione.

Obblighi di comunicazione e casi particolari

C’è da rimarcare, tuttavia, come quelle effettuate dalle Agenzie di Lavoro che somministrano lavoratori, pur nel silenzio della norma, non siano da ritenere valide in quanto non hanno la caratteristica della preventività, atteso che possono essere effettuate entro il giorno 20 del mese successivo all’inizio della prestazione lavorativa, come ricorda il comma 4 dell’art. 4 del D.L.vo n. 181/2000. Tale interpretazione è, altresì, sostenuta dall’Ufficio Studi del Senato nel Dossier pubblicato il 20 settembre 2024.

In presenza di quali trattamenti integrativi scatta l’obbligo per il lavoratore?

La norma non opera alcun distinguo per cui l’onere della comunicazione scatta, senz’altro, in presenza di trattamenti integrativi, ordinari, straordinari, in deroga e di trattamenti corrisposti attraverso il FIS.

Ma, cosa succede per i trattamenti corrisposti dai Fondi bilaterali come, ad esempio, quello degli artigiani? La norma non ne parla ma le regole dovrebbero valere anche in questi casi: a mio avviso, il Legislatore avrebbe dovuto inserire nel testo un richiamo specifico con le comunicazioni ai gestori dei Fondi, atteso che tali integrazioni sembrano restare fuori dal “panorama” delineato dall’art. 6. Nel caso appena evidenziato, ovviamente, l’onere di comunicazione nei confronti dei Fondi che erogano la prestazione integrativa, non può essere previsto con una circolare o altro atto interpretativo. Sul punto, si attendono, in ogni caso, specifici chiarimenti amministrativi.

Autore

Eufranio Massi
Eufranio Massi 363 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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