INPS: termine di presentazione delle domande di CIGO e FIS
L’Istituto di previdenza comunica, attraverso il messaggio 2183, la modifica dei termini relativi alla presentazione di domande di CIGO e FIS
L’INPS ha emanato il messaggio n. 2183 del 26 maggio 2020, con il quale informa che il c.d. decreto Rilancio ha modificato i termini di presentazione della domanda di cassa integrazione e di assegno ordinario, disponendo, all’articolo 68, comma 1, lett. c), la modifica dell’articolo 19, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020, per effetto della quale l’istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Al fine di consentire un più graduale adeguamento ai nuovi e più stringenti termini di trasmissione delle domande, l’articolo 68, comma 1, lett. d), del Decreto Legge n. 34/2020 ha inserito all’articolo 19 del Decreto Legge n. 18/2020 il comma 2-ter, che ha fissato al 31 maggio il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020. Il medesimo articolo 68, comma 1, lett. d), ha introdotto anche il comma 2-bis dell’articolo 19 del Decreto Legge n. 18/2020 che, attraverso il richiamo al termine di presentazione delle domande di cui al comma 2 dell’articolo 19, introduce una penalizzazione per le istanze trasmesse oltre il predetto termine, stabilendo che, per dette domande, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione delle medesime.
In relazione alla portata della norma, l’Istituto precisa che il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale indicato dal citato comma 2-ter (23 febbraio – 30 aprile 2020).
In tutti gli altri casi, il flusso gestionale delle domande, che tiene conto del nuovo impianto normativo declinato dall’articolo 68 del citato Decreto Legge n. 34/2020, sarà illustrato con un’apposita circolare di prossima emanazione.
Fonte: INPS
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