Inps. Malattia, maternità/paternità: trattamenti economici per il 2022
L’INPS ha emanato una circolare in cui indica, per il 2022, la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera per il calcolo delle contribuzioni per i lavoratori dipendenti
L’INPS ha emanato la circolare n. 35 del 4 marzo 2022, indicando, per il 2022, la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, oltre che gli importi da prendere in riferimento per altre prestazioni.
Nella circolare vengono, conseguentemente, indicati gli importi da prendere in riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi.
Tutto relativamente alle seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto
- lavoratori agricoli a tempo determinato
- compartecipanti familiari e piccoli coloni
- lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari
- lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari
- lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne
Inoltre, sono indicati di seguito gli importi da prendere in riferimento anche per le seguenti altre prestazioni: malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale, assegno di maternità di base concesso dai Comuni e quello di maternità per lavori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato) concesso dall’Inps, indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.
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