Integrazioni salariali per emergenze climatiche: le istruzioni dell’INPS
L'Editoriale di Eufranio Massi
Nell’editoriale del 4 agosto u.s., ho affrontato il tema delle integrazioni salariali per emergenze climatiche contenute nel D.L. 28 luglio 2023, n. 98, sottolineando alcune criticità, relative, soprattutto, ai lavoratori esclusi: ora, con la circolare n. 73 del 3 agosto u.s., l’INPS detta, a normativa vigente, le proprie istruzioni finalizzate alla fruizione delle integrazioni salariali per emergenze climatiche nei settori interessati.
Ma, andiamo con ordine.
Le integrazioni salariali per emergenze climatiche per i settori edile, lapideo e dell’escavazione
Per il periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre di quest’anno:
- Le imprese industriali ed artigiane dell’edilizia ed affini;
- Le imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- Le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione,
possono richiedere l’integrazione salariale per emergenze climatiche (35° gradi o minore temperatura che, tuttavia, risulti oltre modo afflittiva per il grado di umidità).
Le sospensioni e riduzioni di orario per eventi oggettivamente non evitabili, per le aziende sopra indicate, sono “a tutto campo” e non presentano costi aggiuntivi. Infatti:
- Possono essere richieste anche da aziende che abbiano fruito di 52 settimane di CIGO, senza attendere che sia trascorso un periodo di altre 52 settimane di normale attività produttiva, in deroga a quanto richiede il comma 2 dell’art. 12 del D.L.vo n. 148/2015;
- L’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi che, in linea generale, non può superare le 52 settimane in un biennio mobile (comma 3, dell’art. 12), nel caso di specie, può superare tale limite se la richiesta è avvenuta per l’ipotesi prevista dal D.L. n. 98/2023;
- Non viene richiesto il pagamento di alcun contributo addizionale che, all’art. 5 del D.L.vo n. 148/2015, è pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, fruite nelle prime 52 settimane di CIGO o CIGS del quinquennio mobile: esso sale al 12% sino a 104 settimane ed al 15% oltre tale ultimo limite sempre nel quinquennio mobile.
La circolare n. 73 ricorda, inoltre, che:
- Per eventi oggettivamente non evitabili non viene richiesto il “minimum” di anzianità aziendale, fissata, nelle altre ipotesi, dall’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 148/2015, in 30 giorni;
- Le imprese appartenenti agli altri settori elencati nell’art 10 del predetto Decreto fruiscono, parimenti, della neutralizzazione dei periodi richiesti per eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE);
- Le istanze per la casistica sopra considerata, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.L.vo n. 148/2015, vanno inoltrate all’Istituto entro la fine del mese successivo a quello nel quale ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa;
- Il periodo di integrazione salariale prevista dall’art. 1 del D.L. n. 98 viene escluso dal computo del periodo massimo di fruizione sia del biennio che del quinquennio mobile ma gli stessi periodi rilevano (e l’Istituto sottolinea tale concetto “in neretto”) ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ex art. 5 del D.L.vo n. 148/2015, qualora lo stesso sia dovuto per ulteriori periodi di integrazione salariale all’interno del quinquennio mobile. Di conseguenza, l’integrazione salariale è “a costo zero” unicamente per quelle aziende che, nei cinque anni di riferimento, non fanno più uso della cassa, atteso che, con tale interpretazione, se, ad esempio, l’impresa supera la soglia delle 52 settimane per effetto dei giorni di cassa per emergenze climatiche, nella ipotesi di successiva richiesta, sarà tenuta al versamento del contributo addizionale nella misura del 9% e non del 6%;
- I datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria ex art. 1, comma 755, della legge n. 296/2006, non sono esonerati dal versamento durante il periodo di cassa per esigenze climatiche: tutto questo in relazione alle quote di TFR maturate sulla retribuzione perduta a seguito della sospensione o della riduzione dell’attività;
- Il pagamento delle integrazioni ai lavoratori avviene direttamente da parte dell’INPS: da ciò discende l’invito ad attenersi alle consuete modalità previste per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento.
Le integrazioni salariali per emergenze climatiche per il settore agricolo
L’art. 2 del D.L. n. 98 riconosce l‘integrazione salariale attraverso la cassa speciale (CISOA) in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato anche nel caso in cui la riduzione dell’attività lavorativa per emergenze climatiche sia pari alla metà dell’orario giornaliero stabilito: il tutto, anche in questo caso, per il periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2023.
La norma, ricorda la circolare n. 73, deroga alla previsione dell’art. 8 della legge n 457/1972 che consente la fruizione dell’integrazione salariale per intemperie stagionali, non soltanto per gli operai agricoli a tempo indeterminato ma anche per gli impiegati ed i quadri nel limite massimo di 90 giorni annuali. Nel nostro caso, infatti, la cassa ex art. 2 del D.L. n. 98 riguarda, unicamente, gli operai agricoli a tempo indeterminato con alcune peculiarità che possono, così, sintetizzarsi:
- Il periodo fruito per emergenze climatiche è “neutro” rispetto al raggiungimento del tetto delle 90 giornate all’anno;
- I periodi di sospensione sono equiparati ai periodi lavorativi ai fini del raggiungimento delle 181 giornate previste per la qualificazione del lavoratore come operaio agricolo a tempo indeterminato;
- La copertura contributiva per le giornate di intervento della CISOA sarà “mista”, nel senso che per la parte della giornata “lavorata” sarà quella ordinaria a carico del datore, mentre sarà figurativa per la parte in cui sarà intervenuta la CISOA;
- L’integrazione salariale viene pagata ai lavoratori direttamente dall’INPS: ovviamente, grava su datore di lavoro agricolo l’onere di comunicare tutti i dati necessari per tale modalità (modello “SR43”).
La circolare n. 73 ricorda che il termine ordinario per la presentazione delle istanze, da inoltrare all’Istituto, con le consuete modalità correlate ad aventi atmosferici, è di 15 dall’inizio dell’evento di riduzione: per i soli periodi intercorrenti tra il 29 luglio ed il 9 agosto, il termine ultimo è fissato al 25 agosto.
La competenza al rilascio della concessione è, in via eccezionale, del Dirigente della sede INPS competente per territorio, restando “radicata” in capo alla Commissione provinciale, presieduta ex art. 14 dal Dirigente dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, quella prevista per tutte le altre ipotesi dalla legge n. 457/1972.
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