INPS: Contributo addizionale per lavoratori extra nel settore del turismo
Lo scorso 14 marzo 2025, l’INPS ha pubblicato il messaggio n. 913, con cui fornisce ulteriori chiarimenti riguardo l’applicazione della legge 28 giugno 2012, n. 92, modificata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160. In particolare, la normativa riguarda il contributo addizionale da versare in caso di contratti di lavoro stipulati con i cosiddetti “lavoratori extra” nel settore del turismo e dei pubblici esercizi.
Normativa sui lavoratori extra
Secondo la normativa, il contributo addizionale previsto non si applica ai contratti di lavoro stipulati con i lavoratori extra, cioè quei contratti relativi all’esecuzione di servizi di durata non superiore a 3 giorni nel settore del turismo e nei cosiddetti “pubblici esercizi”. Questi contratti, che riguardano prestazioni brevi nel settore turistico, ristorativo e alberghiero, sono esentati dal versamento del contributo addizionale NASpI. La legge stabilisce chiaramente che il contributo addizionale non è dovuto per tali prestazioni brevi, che sono regolamentate da specifici contratti collettivi.
Come recuperare il contributo addizionale
Per i datori di lavoro che, fino alla pubblicazione del messaggio, hanno erroneamente versato il contributo addizionale NASpI, è previsto un recupero della contribuzione versata in eccesso. I datori di lavoro possono utilizzare il codice causale “L810” per il recupero del contributo addizionale. Questo recupero può essere effettuato nei flussi UNIEMENS dei tre mesi successivi alla pubblicazione del messaggio, che deve essere presentato per regolarizzare la posizione contributiva.
Modalità di compilazione del flusso UNIEMENS
Per procedere al recupero della contribuzione non dovuta, i datori di lavoro devono inserire il codice causale “L810” nel flusso UNIEMENS. Questo codice indica il recupero del contributo addizionale ai sensi dell’art. 2, comma 30 della legge 92/2012. Il recupero può essere effettuato esclusivamente nei flussi UNIEMENS relativi ai tre mesi successivi alla pubblicazione del messaggio, per evitare errori nella dichiarazione contributiva.
Regolarizzazione per lavoratori extra non più in forza
Nel caso in cui i lavoratori extra non siano più in forza (ovvero non siano più attivi al momento della pubblicazione del messaggio), i datori di lavoro sono tenuti a inviare un flusso di regolarizzazione per l’ultimo mese di attività del lavoratore. Anche in questo caso, dovrà essere utilizzato il codice “L810” per indicare il recupero della contribuzione non dovuta, assicurando che la posizione contributiva sia correttamente aggiornata.
Le nuove indicazioni dell’INPS forniscono maggiore chiarezza per i datori di lavoro che operano nel settore del turismo e nei pubblici esercizi, in particolare per quanto riguarda la gestione dei contratti di lavoro con i lavoratori extra.
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