INPS: attività stagionale e contributo addizionale NASpI
Novità 2025
L’INPS ha recentemente fornito importanti chiarimenti in merito al contributo addizionale NASpI per i lavoratori a tempo determinato impiegati in attività stagionali. Con il messaggio n. 269 del 23 gennaio 2025, si specificano le modalità di applicazione di tale contributo e il relativo incremento nei casi di rinnovo contrattuale.
Questa novità interessa datori di lavoro e professionisti del settore HR, che devono adattarsi alle nuove disposizioni per garantire la corretta gestione degli obblighi contributivi. Vediamo nel dettaglio cosa cambia.
Contributo addizionale NASpI per le attività stagionali
La normativa vigente prevede l’applicazione di un contributo addizionale NASpI per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Inoltre, ad ogni rinnovo contrattuale, il contributo aumenta dello 0,5%.
Tuttavia, il contributo non si applica ai lavoratori stagionali rientranti nell’elenco del D.P.R. n. 1525/1963. A seguito dell’introduzione dell’articolo 11 della legge n. 203/2024, si specifica che alcune attività, definite “stagionali” dai contratti collettivi, non rientrano nell’elenco del decreto presidenziale e sono quindi soggette al contributo addizionale NASpI e al relativo incremento nei casi di rinnovo.
Chi deve pagare il contributo addizionale NASpI?
I datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo addizionale NASpI per i lavoratori stagionali assunti con contratti a tempo determinato, purché tali attività non siano espressamente incluse nel D.P.R. n. 1525/1963. Questo significa che:
- Se l’attività stagionale è regolata dalla contrattazione collettiva ma non è inclusa nel D.P.R. n. 1525/1963, il contributo addizionale NASpI è dovuto.
- Ad ogni rinnovo del contratto, il contributo aumenta dello 0,5%.
- Per i lavoratori impiegati in attività stagionali previste dal D.P.R. n. 1525/1963, l’esenzione resta valida.
Norma di interpretazione autentica: Cosa cambia?
L’articolo 11 della legge 203/2024 chiarisce che rientrano nelle attività stagionali anche quelle che rispondono a necessità tecnico-produttive, cicli stagionali dei settori produttivi o mercati serviti dall’impresa, come stabilito dai contratti collettivi di lavoro. Tuttavia, ciò non implica l’esenzione dal contributo addizionale NASpI, che rimane obbligatorio per le attività non incluse nel D.P.R. n. 1525/1963.
Obblighi per i datori di lavoro: Compilazione UniEmens
Per garantire la corretta dichiarazione contributiva, i datori di lavoro devono utilizzare il flusso di denuncia mensile UniEmens. In particolare:
- Devono validare l’elemento qualifica 3 con il valore “S” che indica “Stagionale (restanti tipologie)”.
- Verificare l’applicazione del contributo addizionale NASpI in base alla tipologia di attività svolta.
- Applicare l’aumento dello 0,5% in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato.
Le nuove disposizioni INPS confermano l’applicazione del contributo addizionale NASpI ai lavoratori stagionali non inclusi nel D.P.R. n. 1525/1963. Le aziende dovranno adeguarsi per evitare sanzioni e garantire la corretta gestione degli obblighi contributivi. È essenziale restare aggiornati su eventuali ulteriori chiarimenti da parte dell’INPS.
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