L’erogazione del welfare può avvenire anche con un regolamento dell’azienda?

Roberto Camera risponde al quesito di un utente

L’erogazione del welfare può avvenire anche con un regolamento dell’azienda?

L’erogazione del welfare può avvenire anche con un regolamento dell’azienda? La deducibilità è piena?

Non vi è alcun timore nel disciplinare l’erogazione dei fringe benefit ai lavoratori attraverso una regolamentazione unilaterale da parte dell’azienda.

L’Agenzia delle entrate si è più volte espressa in tal senso, per ultimo con la risoluzione n. 55/E/2020 ove ha evidenziato che “nessuna criticità si rileva all’applicazione dell’articolo 95 del Tuir laddove le utilità ricomprese nel Piano, e offerte ai dipendenti, vengano riconosciute in ragione di contratto, accordo o regolamento aziendale che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale.”. L’importante, al fine di avere una piena detassazione e decontribuzione dei valori/servizi erogati (applicazione dell’art. 95 e non dell’art. 100 del TUIR), è che la società si obblighi con un atto scritto che evidenzi l’impegno in un periodo predeterminato. Sempre l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 28/E/2016, ha precisato che “la erogazione dei benefit  in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 95  del TUIR, e non nel solo limite del cinque per mille, secondo quanto previsto dall’articolo 100 del medesimo testo unico”.

Affinché un regolamento configuri l’adempimento di un obbligo negoziale, lo stesso deve essere, quindi, non revocabile né modificabile autonomamente da parte del datore di lavoro.

Per quanto riguarda la motivazione all’erogazione dei fringe benefit, ritengo che basti evidenziare che ciò ha lo scopo di migliorare il benessere dei dipendenti stessi.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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