Il TFR in busta paga [ E. Massi ]
Dopo lunga attesa (più che altro sui “media”, atteso che quella dei diretti interessati – i lavoratori – non sembra che sia stata particolarmente spasmodica) è approdato, in Gazzetta Ufficiale il DPR n. 29/2015 che detta modalità operative per la fruizione del Quir (un ennesimo neologismo introdotto nel nostro ordinamento che sta a significare “quota integrativa della retribuzione”, ossia anticipo del trattamento di fine rapporto maturato mensilmente, in busta paga).
La prima riflessione che si può fare alla luce di questo provvedimento (peraltro, postulato dall’art. 1, commi da 26 a 34, della legge n. 190/2014) è che, per i lavoratori che aderiranno al nuovo istituto, la natura del TFR cambierà, commutandosi mensilmente in quota dello stipendio ed in ciò appare in controtendenza rispetto alle scelte effettuate dal Legislatore soltanto alcuni anni or sono, quando, a fronte della progressiva riduzione del trattamento pensionistico, si è cercato di favorire la previdenza complementare, trasferendo ai fondi a ciò costituiti, quote dello stesso.
Fatta questa breve premessa ritengo opportuno fissare alcuni punti fermi, non prima di aver ricordato che il D.L.vo n. 29/2015 è in vigore dal 3 aprile.
Innanzitutto, il campo di applicazione.
L’istanza (art. 3) può essere presentata da tutti i lavoratori dipendenti (anche con contratto a tempo parziale) del settore privato con un rapporto di lavoro subordinato in corso da almeno sei mesi. Sono espressamente esclusi:
a) I lavoratori domestici;
b) I lavoratori del settore agricolo (qui, secondo un orientamento consolidato, ci si riferisce agli operai del settore agricolo e non agli impiegati);
c) I lavoratori per i quali la legge o il CCNL, anche con rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR o l’accantonamento presso soggetti terzi;
d) I lavoratori di imprese oggetto di procedura concorsuale;
e) I lavoratori dipendenti da imprese nelle quali vi è un accordo in corso per la ristrutturazione dei debiti ex art. 182 – bis della legge fallimentare;
f) I lavoratori dipendenti da imprese che hanno in corso un piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare;
g) I lavoratori di imprese in integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione salariale straordinaria stessa, limitatamente ai soggetti in forza nell’unità produttiva interessata;
h) I lavoratori dipendenti da datori di lavoro che hanno sottoscritto accordi di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti ex art. 7 della legge n. 3/2012.
Va ricordato, inoltre, che è precluso al lavoratore il ricorso all’anticipazione se il TFR è stato dato a garanzia di contratti di finanziamento: tale preclusione (c’è un obbligo di notifica da parte del lavoratore in favore del proprio datore) permane fino alla dichiarazione del mutuante circa l’estinzione del credito.
Ma cosa succede se un’azienda, dopo la concessione del Quir mensile, rientra in una di quelle situazioni di crisi prospettate alle lettere e, f, g ed h? Il trattamento viene interrotto dal mese successivo a quello nel quale si è verificata l’insorgenza della causale.
Nel periodo compreso tra il 1° marzo 2015 (pur se il DPR è in vigore dal 3 aprile) ed il 30 giugno 2018 (periodo complessivo di operatività della norma) il lavoratore può (art. 5) chiedere la liquidazione mensile del TFR, attraverso una istanza compilata e debitamente sottoscritta il cui modello è stato predisposto come allegato al DPR n. 29/2015. La manifestazione di volontà, valida per tutto il periodo sopra considerato, è sottoposta alla verifica delle condizioni di cui ho già parlato, e si presenta come irrevocabile. La decorrenza del Quir parte dal mese successivo alla presentazione dell’istanza: da ciò discende che non è dovuto alcun versamento sia al Fondo di tesoreria dell’INPS che alle forme pensionistiche complementari.
Una prima riflessione, a mio avviso, si ritiene necessaria.
Per i datori di lavoro che non detengono più quote del TFR l’operazione si presenta a “costo zero”, mentre per quelli più piccoli si presenta leggermente diversa, atteso che viene meno il c.d. “autofinanziamento” che si verificava con l’accantonamento delle quote mensili che i lavoratori non avevano deciso di investire nella previdenza complementare.
A tal proposito, il Legislatore ha posto in essere una sorta di finanziamento da parte del sistema bancario che avverrà a seguito di un protocollo sottoscritto tra ABI e Dicasteri dell’Economia e del Lavoro: i datori di lavoro che potranno accedervi (la richiesta va fatta ad un solo istituto di credito) sono quelli che hanno un organico non superiore alle 49 unità e che non sono tenuti al versamento delle quote al Fondo di tesoreria dell’INPS.
Ai finanziamenti non sono applicati tassi, comprensivi di ogni altro eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione delle quote del TFR ex art. 2120 c.c., vigenti al momento, periodicamente aggiornato dall’INPS e reso noto attraverso procedure telematiche.
L’Istituto svolge un ruolo primario nell’accesso al credito (art. 6):
a) Certifica i limiti dimensionali, anche con riguardo alle misure compensative;
b) Comunica alla banca, con cadenza mensile, l’importo del TFR da liquidare, desumendolo dal flusso UniEmens: se non c’è comunicazione il finanziamento resta sospeso;
c) Interviene, attraverso un fondo di garanzia di nuova costituzione, a soddisfare il rimborso del finanziamento bancario, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non effettui il rimborso entro il 30 ottobre 2018. L’Istituto provvederà, successivamente, al recupero, ma l’insolvenza non influisce sul rilascio del DURC.
L’indubbio interesse che l’anticipo in busta paga del TFR maturato mensilmente postula, a mio avviso, alcune considerazioni che si riferiscono alla sfera del lavoratore interessato.
Busta paga “maggiorata oggi”, significa, innanzitutto, trattamento pensionistico più basso: infatti, un lavoratore che esprima tale volontà già a partire dal primo mese (l’impegno è fino a giugno 2018) non vedrebbe accantonate al fondo o presso il datore di lavoro (se si tratta di un’impresa con meno di 50 dipendenti) tutte le mensilità relative a questo periodo che, quindi, non saranno oggetto della rivalutazione annuale prevista dalla legge n. 297/1982 (75% del tasso di inflazione oltre all’1,5% fisso). Su questo incremento grava una tassazione del 17%, mentre l’ammontare finale è tassato sulla media dell’ultimo quinquennio. L’importo di Quir concorre a formare reddito complessivo sul quale si paga l’aliquota IRPEF ordinaria, cosa che, almeno per i redditi più alti, appare fortemente oneroso. Per i redditi più bassi l’incremento mensile (che è del tutto neutro per il bonus da 80 euro) potrebbe compromettere l’accesso ad alcune prestazioni sociali agevolate.
C’è, poi, l’ipotesi della previdenza complementare affidata ad un fondo pensione: qui la tassazione (inversamente proporzionale agli anni di conferimento) non è fissa ma compresa in un arco percentuale compreso tra 9 e 15%. L’aliquota relativa alla rivalutazione è strettamente correlata agli investimenti del fondo complementare ed è, mediamente, del 20%.
La domanda che si pone, spontanea, è questa: quanto effettivamente converrà avere una somma ulteriore in busta paga (che, comunque, è inferiore a quanto maturato mensilmente, per effetto dell’assoggettamento alla tassazione ordinaria) se tutto ciò andrà ad incidere negativamente sulla rendita pensionistica futura?
Sicuramente, per i più giovani, già colpiti dalla recente riforma pensionistica, la “botta” appare notevole, sol che si pensi alla circostanza che, senza toccare alcunchè, gli importi pensionistici saranno pari a circa il 58 – 60% dell’ultimo stipendio.
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6 Commenti
Saimir
Aprile 16, 19:10Gentile Dott, Eufranio Massi,
l’ultima volta avevo avuto un dubbio in merito alla questione dell’anticipo TFR in busta paga e avevo ricevuto delle informazioni molto utili da parte Sua.
Colgo l’occasione di farLe un’altra domanda;
durante l’anno 2015 ho avuto 2 CU e su uno di questi rapporti lavorativi, sempre per il 2015, ho avuto anche le liquidazioni per interruzione contratto. Dette liquidazioni ( la maggiore parte relative al TFR) hanno fatto si di oltrepassare il limite di € 26000 di reddito annuo. Detto ciò mi ritrovo a dover ridare indietro il Bonus Renzi il quale mi era stato accreditato durante il 2015.
A questo punto anche il TFR fa reddito? Anche se si tratta di liquidazione?
Non riesco a trovare alcuna informazioni in merito.
Potrebbe gentilmente darmi qualche informazione?
Grazie mille per il Suo tempo
Saluti
SM
saimir
Gennaio 11, 11:53Salve,
anzitutto complimenti per gli articoli molto interessanti / importanti che pubblicato.
Se possibile volevo chiedere una vostra informazione in merito. Sono stato recentemente assunto da un azienda con contratto indeterminato. Questo anche per beneficiare della decontribuzione prevista.
Dopo l’assunzione e la stipula del contratto ho fatto richiesta – tramite l’apposito modulo – per quanto riguarda l’erogazione TFR in busta, mensilmente. Solo dopo sono venuto a scoprire che la domanda era stata respinta in quanto il TFR deve rimanere bloccato come garanzia qualora io avessi effettuato dichiarazioni mendaci in merito al fatto che nei primi 6 mesi prima dell’assunzione non ho avuto un rapporto a tempo indeterminato altrove…. E’ una cosa normale oppure è una trovata geniale del consulente del lavoro per non accordarmi il TFR. Grazie, saluti
Eufranio Massi
Gennaio 11, 12:46Caro Marku Saimir,
Il Tfr in busta paga può essere richiesto da un lavoratore con un contratto a tempo indeterminato ma debbono essere trascorsi almeno sei mesi dalla instaurazione del rapporto. La norma è’ contenuta nell’art. 1, comma 26, della legge n. 190/2014.
Dott. Eufranio Massi
Samir
Gennaio 11, 14:26Gentile Dott. Eufrania Massi,
grazie per le informazioni in merito.
Le auguro una buona giornata!
Saimir Marku
DANIELE
Aprile 02, 10:10Busta paga “maggiorata oggi”, significa, innanzitutto, trattamento pensionistico più basso (??)
fatico a capire il nesso tra trattamento pensionistico e Tfr in busta paga. ho fraiteso qualcosa?
Pierluigi
Marzo 30, 09:28Ma il tfr degli impiegati agricoli viene gestito e retribuito dall’ENPAIA, come farebbe l’azienda a liquidarlo? Inoltre come ulteriore disincentivo per il lavoratore ci potrebbe essere l’ulteriore difficoltà di poter accedere ad una cessione del quinto dello sipendio non essendoci più il tfr in garanzia?
Grazie