Il datore di lavoro non ha specificato i motivi del licenziamento nella lettera inviata al lavoratore. Quali sono le problematiche che può avere? il giudice può decidere la reintegra?

Per rispondere avrei bisogno di una informazione aggiuntiva: i motivi del licenziamento ci sono o mancano?
Se i motivi sostanziali ci sono, ad esempio per chiusura dell’unità produttiva che ha comportato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore, allora il licenziamento è legittimo ed è prevista, in capo al datore di lavoro, esclusivamente un indennizzo economico per il lavoratore. Viceversa, se a monte del licenziamento manca il motivo, allora il lavoratore, su sentenza del giudice, potrà essere reintegrato in azienda per assenza della motivazione non solo formale (mancata forma scritta dei motivi) ma anche sostanziale.

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Roberto Camera
Roberto Camera 517 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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9 Commenti

  1. Antonio
    Ottobre 03, 17:46

    Buongiorno, se nella lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo si parla genericamente di motivi economici (calo di fatturato) ma poi si è avuto effettivamente un riassetto aziendale il giudice può comminare comunque la sanzione del pagamento delle mensilità? (Azienda sotto i 15 dipendenti e assunzione dopo il Jobs Act).

    È possibile integrare in qualche modo la lettera dopo la prima lettera di impugnazione?

    Grazie

  2. Alessia
    Maggio 11, 20:17

    Salve Roberto volevo sapere se il datore di lavoro può licenziarmi prima della scadenza della garanzia giovani e con un contratto a tempo indeterminato giustificandosi che è diminuito il lavoro e deve diminuire gli operai…grazie in anticipo

    • Roberto
      Maggio 15, 11:48

      Immagino che stiamo parlando di un contratto di apprendistato professionalizzante. In questo caso, l’apprendista può essere licenziato alla stregua degli altri dipendenti, qualora vi sia un motivo oggettivo reale. In caso di tirocinio in garanzia giovani, non si tratta di licenziamento in quanto il rapporto è formativo e non di lavoro.

  3. TERESA
    Marzo 08, 17:14

    Roberto ultimo consiglio che LE CHIEDO con quale atto la legge risponde ad un sindacato motivandolo ovviamente di non voler giungere ad una conciliazione ? Ci sono motivi validi per aver licenziato il dipendente… Grazie mille

    • Roberto
      Marzo 08, 17:22

      La conciliazione, in questo caso non è obbligatoria ed il sindacato può non addivenire ad un accordo.

  4. Roberto
    Marzo 07, 14:23

    Qualora vi sia un accordo con il lavoratore, può essere previsto un annullamento del licenziamento ed un contestuale accordo conciliativo in sede protetta. Non esiste una procedura online.

  5. Teresa
    Marzo 07, 13:34

    Si tratta di un’azienda con.meno di 15 dipendenti. Non posso più intervenire sulla tipologia di licenziamento vero? In caso di conciliazione sindacale è necessario andare in dtl oppure con procedura on line ? Grazie mille

  6. Teresa
    Marzo 06, 20:47

    Mi ritrovo a gestire l’opposizione ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un dipendente assunto successivamente al sette marzo 2015 con esonero triennale. Purtroppo il licenziamento non è stato motivato, non è stato fatto alcun riferimento al repechage e cosa importante è errata la qualificazione. Erano state fatte una serie di contestazioni pertanto si doveva procedere con licenziamento disciplinare. Posso rimediare alla errata qualificazione in sede conciliativa? Come posso ovviare? Grazie

    • Roberto
      Marzo 07, 10:02

      La problematica è duplice: qualora la motivazione al licenziamento per GMO ci sia ma non sia stata esplicitata nella lettera di licenziamento al lavoratore, il licenziamento risulterà legittimo e l’azienda dovrà pagare un’indennità di importo pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio (in misura non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità); viceversa, se alla base del licenziamento non c’era un giustificato motivo oggettivo, ad oggi, non ritengo possa essere rimodulato in licenziamento per giusta causa. In quanto questa tipologia di licenziamento prevede una procedura (art. 7 L. 300/1970) che non penso sia stata attivata.

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