Il cuneo fiscale nel 2023
L'Editoriale di Eufranio Massi
La legge n. 197/2022, attraverso l’art. 1, comma 281, seguendo la via già tracciata dalla precedente legge finanziaria, ha previsto, per tutti i dipendenti pubblici e privati (con esclusione di quelli domestici) che non superano determinati limiti di reddito, un abbattimento della contribuzione previdenziale che non va ad incidere sulla futura prestazione pensionistica, cosa che comporta un aumento degli stipendi netti.
Ma, di cosa si tratta?
Per i periodi di paga che vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre, viene previsto, in via eccezionale, un esonero del contributi IVS sulla quota a carico del lavoratore: esso è pari al 3% se la retribuzione mensile non supera i 1.923 euro, mentre è del 2% qualora l‘importo non ecceda i 2.692 euro. Per chi, invece, mensilmente, si trova oltre tale ultima soglia, il c.d. “cuneo fiscale” non interviene e non sussiste alcun beneficio.
I primi concetti che vanno sempre tenuti nella debita considerazione sono due: il primo è che il cuneo fiscale agisce, come detto, sui contributi previdenziali ed il secondo è che quando si citano gli importi sopra descritti, non si è in presenza di scaglioni ma di “soglie di reddito”.
Da quanto appena detto discende che, mensilmente, almeno per quei lavoratori che sono vicini alle soglie, si potrebbe verificare una applicazione del 3% o del 2% o, addirittura, la “non applicazione”, in quei casi in cui per effetto di retribuzioni ulteriori determinati, ad esempio, da lavoro straordinario, si superi in quel mese, la soglia di usuale riferimento (la non applicazione s applica se i superano i 2.692 euro).
Le mensilità da prendere a riferimento sono tredici: sul punto, appare indicativo quanto rappresentato dall’Istituto con il messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022. La riduzione opera, nel mese di dicembre, sia sulla retribuzione del mese che sulla 13^ mensilità: laddove i ratei della tredicesima vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), laddove sia inferiore ai limiti reddituali sopra indicati, sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese l’importo di 224 euro (ossia 2.692/12).
L’esonero non si estende sulla eventuale quattordicesima mensilità prevista dal CCNL, con la conseguenza che nel mese in cui viene corrisposta essa rientra nell’imponibile da verificare per la individuazione della soglia di applicazione della percentuale di abbattimento.
Ma, come ci si comporta con un lavoratore che risulti titolare di due rapporti a tempo parziale?
La verifica va fatta dai datori di lavoro per la parte di loro competenza, senza alcuna sommatoria di imponibili per cui, ad esempio, se il lavoratore con un rapporto ha un imponibile di 1.700 euro avrà l’abbattimento del 3%, mentre avrà il 2% se con il secondo ottiene una retribuzione imponibile di 2.000 euro.
A questo punto, ritengo opportuno fare una considerazione: il cuneo fiscale agisce sulla contribuzione e, di conseguenza, fa venir meno una parte degli oneri deducibili (gli oneri contributivi sono tutti deducibili), per cui assistiamo, da una parte, il netto aumenta sulla scorta della minore trattenuta a favore dell’INPS e, dall’altra, l’aumento dell’imponibile fiscale comporta un incremento della tassazione IRPEF, sicchè il beneficio del cuneo viene ridotto, sia pure leggermente.
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