Il contratto di lavoro occasionale in agricoltura

Il contratto di lavoro occasionale in agricoltura

Con una serie di commi che vanno dal 344 al 354, l’art. 1 della legge n. 197/2022, disegna, in via sperimentale per il biennio 2023-2024, una nuova tipologia contrattuale in agricoltura determinata da esigenze di natura occasionale: al contempo, il Legislatore, con il comma 343, ha soppresso tutte le norme che nell’art. 54-bis del D.L. n 50/2017 convertito, con modificazioni, nella legge n. 96, parlavano della applicabilità della c.d. “normativa PrestO”, al lavoro occasionale agricolo.

La durata massima prevista è di 45 giorni lavorativi in un arco contrattuale non superiore a 12 mesi e i lavoratori potenzialmente interessati sono i:

  1. Disoccupati che hanno presentato dichiarazione di disponibilità al lavoro, percettori di NASPI o di DIS-COLL, titolari di reddito di cittadinanza e percettori di ammortizzatori sociali;
  2. Pensionati di vecchiaia o di anzianità;
  3. Giovani “under 25” iscritti ad un ciclo scolastico di ogni ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o, in qualunque periodo dell’anno, se studenti universitari;
  4. Detenuti o internati, ammessi al lavoro esterno ex art. 21 della legge n. 354/1975, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Per poter accedere al contratto di lavoro i soggetti sopra indicati, ad eccezione dei pensionati, non debbono aver avuto, nei 3 anni antecedenti, un ordinario rapporto di lavoro in agricoltura. La disposizione ha lo scopo di non destrutturare il sistema dei rapporti in agricoltura disciplinati dal D.L.vo n. 375/1993.

Il comma 345, infatti, impone al datore di lavoro l’obbligo di acquisire una autocertificazione (possibilmente, ex DPR n. 445/2000) dai singoli datori di lavoro riguardante la propria condizione soggettiva, mentre sull’INPS ricade l’onere di sottrarre dalla eventuale contribuzione figurativa riguardante lo stato di disoccupazione o le misure di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale.

Ma, dopo tali adempimenti, cosa deve fare sotto l’aspetto amministrativo, per poter utilizzare il lavoratore con tale tipologia contrattuale?

Deve effettuare, in via preventiva, la comunicazione al centro per l’impiego ex art. 9-bis del D.L. n. 510/1996, così come avviene per quelle relative a tutti i rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa: i 45 giorni, intesi come durata massima, si calcolano indicando le giornate presunte di effettivo lavoro all’interno di un contratto che può avere una durata massima di 12 mesi. Si tratta, quindi, di un contratto aperto (ad esempio, dal 1° gennaio al 31 dicembre all’interno del quale vanno indicate le giornate presunte di lavoro sostanzialmente correlate ad attività stagionali agricole). Sul punto, sarà opportuno attendere chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro o dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, relative alla criticità che si rinviene in tale sistema ed alla necessità di comunicare le eventuali giornate di lavoro che possono essere, senz’altro, diverse da quelle presunte (si pensi, ad esempio, alle attività lavorative strettamente correlate ad eventi meteorologici). Il limite dei 45 giorni è stato inserito, volutamente: esso è inferiore alle 51 giornate che, in agricoltura, fanno scattare alcune prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Il comma 347 afferma un divieto ben chiaro: i datori di lavoro del settore agricolo che non applicano in contratti collettivi nazionali e provinciali (molto importanti nel settore) sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale non possono essere soggetti stipulanti di tale tipologia contrattuale. Sarà opportuno chiarire come verificare “ex post” tale condizioni: sicuramente, gli organi di vigilanza, in presenza di tale condizione ostativa, ricondurranno il rapporto a contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Ma, quale è la retribuzione del lavoratore agricolo occasionale e come viene corrisposta?

Il compenso, recita il comma 348, viene erogato sulla base delle tariffe retributive stabilite sia dal CCNL che da quello provinciale sottoscritti dalle organizzazioni agricole “leaders” a livello nazionale con le modalità indicate dai commi da 910 a 913 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 che sono quelle della  tracciabilità attraverso bonifici sul conto corrente bancario o postale indicato dal lavoratore, assegno circolare o bancario consegnato direttamente all’interessato o, in caso di comprovato impedimento, a un suo delegato (che può essere soltanto il coniuge, il convivente o un familiare in linea retta o collaterale, purchè di età non inferiore ai sedici anni), o altro mezzo di pagamento elettronico.  Il compenso (comma 350) può essere erogato anche in via anticipata su base settimanale, quindicinale o mensile. Tali somme sono esenti da IRPEF o da qualsiasi altra imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato od inoccupato entro il limite delle 45 giornate prestate nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre e sono cumulabili con il trattamento pensionistico (comma 349). La contribuzione versata dalle parti è utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali ed assistenziali, nonché per quelle di disoccupazione anche agricola, e per i cittadini extra comunitari è computabile ai fini reddituali per il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno.

I lavoratori occasionali agricoli vanno riportati sul Libro Unico del Lavoro (LUL) anche in un’unica soluzione alla scadenza del rapporto di lavoro, mentre l’informativa del c.d. “Decreto Trasparenza che è il D.L.vo n. 104/2022 che è andato a modificare, tra le altre cose, l’art. 1 del D.L.vo n. 152/1997, si intende soddisfatta nei loro confronti attraverso la mera consegna di copia della comunicazione di assunzione inviata, in via preventiva, al sistema telematico del centro per l’impiego competente.

Il comma 352 si occupa della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, che comprende anche quella contrattuale: essa va versata all’Istituto entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, secondo modalità stabilite di comune accordo tra INPS ed INAIL in base ad una aliquota, sui compensi che sono stati erogati, determinata ex art. 1, comma 45, della legge n. 220/2010 per i territori svantaggiati. Sul punto, si attendono indicazioni amministrative da parte dell’Istituto.

Ma, cosa succede se il limite dei 45 giorni complessivi nell’anno civile viene superato?

La risposta la fornisce il comma 354 il quale afferma che il rapporto si trasforma ex lege a tempo indeterminato. Accanto a tale previsione è prevista una sanzione amministrativa specifica:

  1. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione telematica preventiva al centro per l’impiego;
  2. In caso di utilizzazione di lavoratori diversi da quelli comunicati (qui potrebbero scattare anche sanzioni sul “nero”).

Ebbene, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, non diffidabile, pari ad una somma compresa tra 500 e 2.500 euro per ogni giornata di violazione, fatto salvo il caso che la violazione della comunicazione al centro per l’impiego non derivi da informazioni incomplete o non veritiere contenute nella autocertificazione.

L’articolato sul lavoro autonomo occasionale in agricoltura prevede anche una sorta di monitoraggio, attraverso una banca dati informativa ove si verificano sia l’andamento delle prestazioni previdenziali che le entrate contributive correlate: il monitoraggio è, nella sostanza, propedeutico alla formulazione di proposte per eventuali adeguamenti normativi. Per far ciò è prevista una apposita convenzione tra il Ministero del Lavoro e l’INPS.

Bologna, 9 gennaio 2023

Eufranio MASSI

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Eufranio Massi
Eufranio Massi 357 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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