Il contratto a termine nel pubblico impiego [E.Massi]
Sul contratto a tempo determinato nelle Pubbliche Amministrazioni, il Legislatore è intervenuto più volte e l’originario testo contenuto nell’art. 36 del D.L.vo n. 165/2001 è stato riscritto più volte, come dimostra l’art. 49 della legge n. 133/2008 e da, ultimo, il D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2013. Il Legislatore fa riferimento, a più riprese, al D.L.vo n. 368/2001 (che, ora, va inteso al D.L.vo n. 81/2015) ma, come cercherò di dimostrare, molte sono le disposizioni che non trovano applicazione o che sono difficili da applicare.
E’ proprio partendo dai contenuti dell’art. 4 della legge n. 125, entrato nel “corpus” dell’art. 36, che possiamo capire quale è, al momento, lo “stato dell’arte”.
Negli ultimi anni l’obiettivo che i vari Governi si sono posti, spesso con risultati altalenanti, è stato quello di contenere la spesa pubblica, sia intervenendo sulle assunzioni in pianta stabile con il blocco delle stesse, sia intervenendo con il c.d. “patto di stabilità” sulle spese del personale, sia, infine, cercando di limitare il ricorso a forme contrattuali flessibili.
Per quel che riguarda i rapporti a tempo determinato vengono, ora, stabiliti due punti essenziali ed inderogabili:
- I contratti possono essere instaurati “per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”. Rispetto al vecchio testo è stato aggiunto l’avverbio “esclusivamente” che dovrebbe costituire una remora normativa, finalizzata a far sì che la disposizione non venga aggirata;
- Il contratto a termine deve trovare specifico riferimento in una ben precisa motivazione, pur mancando, nella normativa generale del D.L.vo n. 81/2015, le ragioni giustificatrici: ciò significa che dovranno essere chiaramente riportate e specificate le motivazioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive alla base dell’assunzione che, ovviamente, debbono trovare anche una stretta correlazione con le “esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”. Esse non debbono essere delle “clausole di stile” (che la Giurisprudenza ha, più volte, annullato nel settore privato sotto l’imperio del D.L.vo n. 368/2001), ma debbono avere un contenuto particolarmente esaustivo finalizzato a giustificare quel tipo di assunzione a termine che resta pur sempre eccezionale.
Il D.L. n. 101/2013 non è intervenuto sul comma 5- bis dell’art. 36: da ciò ne discende che l’esercizio del diritto di precedenza per assunzioni a tempo indeterminato che scatta dopo almeno sei mesi di rapporto, quello per lavoro stagionale (entrambi debbono essere esercitati, per iscritto, rispettivamente, entro sei e tre mesi dalla scadenza), è valido unicamente per i contratti sottoscritti a seguito di avviamento a selezione per qualifiche e profili professionali per i quali si chiede, quale titolo, la scuola dell’obbligo. La ragione appare evidente: l’avviamento a selezione (in origine, previsto dall’art. 16 della legge n. 86/1987) fu pensato come sostituto del concorso pubblico, per ovviare alle “lunghezze procedurali” di quest’ultimo.
Il comma 5–ter che è stato aggiunto dal D.L. n. 101/2013 afferma che il D.L.vo n. 368/2001 (ora è da intendersi il D.L.vo n. 81/2015) si applica a tutte le Pubbliche Amministrazioni (che sono quelle individuate dall’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001) e che il contratto a tempo determinato (al di fuori della ipotesi sopra evidenziata del comma 5-bis) non può essere trasformato a tempo indeterminato.
Ma, quali sono le conseguenze del mancato rispetto di queste disposizioni?
I contratti a termine posti in essere sono nulli e determinano responsabilità erariale (comma 5-quater). Quest’ultimo concetto fa sì che, da un punto di vista economico, il lavoratore va retribuito per le prestazioni effettuate (con i relativi oneri contributivi), ma chi “paga” è il Dirigente responsabile per il quale viene espressamente richiamato l’art. 21 (mancato raggiungimento degli obiettivi, inosservanza delle direttive che possono comportare anche l’impossibilità del rinnovo dell’incarico dirigenziale, con posizionamento “fuori ruolo” o, nei casi più gravi, con la risoluzione del rapporto, previa contestazione disciplinare). Sotto l’aspetto prettamente pratico, la norma ricorda che al Dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile (quindi, non soltanto, il contratto a tempo determinato ma anche quello di somministrazione o le prestazioni accessorie, rivisti nelle forme e nei contenuti dal D.L.vo n. 81/2015), non può essere erogata la retribuzione di risultato.
L’applicazione integrale della normativa sui contratti a termine, ora disciplinati non più dal D.L.vo n. 368/2001, ma dagli articoli compresi tra il 19 ed il 29 del D.L.vo n. 81/2015, significa verificare anche sino a che punto, sono utilizzabili taluni istituti come la proroga e l’ulteriore contratto a tempo determinato dopo il raggiungimento del tetto massimo dei 36 mesi.
Premesso che dell’ulteriore contratto ne parlerò al termine di questa riflessione, andiamo a verificare come, in che termini, e con quali limiti si possa parlare della proroga nei contratti a termine nella Pubblica Amministrazione.
L’art. 21 del D.L.vo n. 81/2015, proseguendo nella semplificazione già portata avanti con la legge n. 78/2014, ha previsto un massimo di 5 proroghe nell’arco temporale di 36 mesi, ha ipotizzato che in caso superamento del limite massimo il contratto si considera a tempo indeterminato a partire dalla sesta proroga, ha tolto il riferimento “alla stessa attività”, lasciando, ovviamente, la manifestazione del consenso alla prosecuzione da parte del lavoratore e considerando che, per effetto dell’art. 3, il lavoratore può essere adibito a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
Ebbene, a mio avviso, questi principi non sono facilmente trasportabili per le seguenti considerazioni:
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Nel settore privato, il datore di lavoro, a fronte di esigenze lavorative che egli stesso valuta e delle quali non deve rispondere a nessuno, decide di prorogare il contratto come crede. Nel settore pubblico ciò non è così semplice, nel senso che il Dirigente deve verificare se le esigenze temporanee ed eccezionali (che debbono essere esclusive) sussistono ancora (e per quanto) e se sussiste la copertura economica (contributiva e salariale), derivante dall’impegno finanziario previsto: si tratta di passaggi importanti che, se non rispettati, potrebbero portare anche ad una responsabilità di natura erariale;
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Nel settore privato, il datore di lavoro se “sbaglia” il computo delle proroghe vede il rapporto trasformato a tempo indeterminato a partire dalla sesta ed è lo stesso a “pagarne” le conseguenze. Nel settore pubblico, invece, non c’è la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, attesa la previsione dell’art. 97 della Costituzione, ed il Dirigente risponde, personalmente, del danno economico (legato alle prestazioni svolte dal lavoratore) qualora il proprio comportamento sia dovuto a dolo o colpa grave.
Le nuove disposizioni sui contratti a termine esplicano anche i propri effetti sull’art. 7, comma 6, della legge n. 125/2013, che consente la stipula di contratti a termine o di collaborazione, anche di natura occasionale, per esigenze rispetto alle quali non possono far fronte con il “normale organico”. Senza andare nello specifico (cosa che ci porterebbe lontano dalla nostra riflessione, atteso che si tratta di un fenomeno molto abusato per gli uffici di diretta collaborazione del personale politico di “vertice”), si ricorda che il comma 3 (con la non erogazione del premio di risultato per il Dirigente responsabile) si applica anche a tali ipotesi e, fermo restando il divieto della trasformazione a tempo indeterminato, trovano applicazione le disposizioni del comma 5-quater dell’art. 36 (nullità del contratto, responsabilità erariale e responsabilità dirigenziale).
La normativa italiana che esclude nel settore pubblico la trasformazione (il D.L.vo n. 81/2015 non parla più di “conversione”) a tempo indeterminato dei contratti a termine per violazione delle disposizioni che li regolano, è stata oggetto anche di una pronuncia della Corte Europea di Giustizia il 7 settembre 2006, nella causa C – 180/04. Nel dispositivo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28 ottobre 2006, si afferma che “l’accordo quadro sul lavoro a termine, del 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP su lavoro a tempo determinato, deve essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che esclude, in caso di abuso derivante dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, che questi siano trasformati in contratti o rapporti di lavoro a tempo indeterminato, mentre tale trasformazione è prevista per i contratti e i rapporti di lavoro conclusi con un datore di lavoro appartenente al settore privato, qualora tale normativa contenga un’altra misura effettiva destinata ad evitare e, se del caso, a sanzionare un utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico”.
C’è, poi, la questione della contribuzione: le Amministrazioni Pubbliche non debbono pagare il contributo aggiuntivo dell’1,40% su tutti i contratti a termine (le eccezioni riguardano anche i c.d. “contratti sostitutivi”, quelli stagionali e frutto di avvisi comuni, e l’apprendistato, nella sola ipotesi nella quale è considerato contratto a termine – settore del turismo in ambito stagionale – atteso che si tratta di un contratto a tempo indeterminato): lo afferma, espressamente, l’art. 2, comma 29, della legge n. 92/2012. All’atto della cessazione del rapporto a tempo determinato il lavoratore ha diritto al trattamento di NASpI secondo le modalità, gli importi e la temporalità fissati dal D.L.vo n. 22/2015.
Due parole, inoltre, legate agli adempimenti burocratici: tutte le Pubbliche Amministrazioni debbono adempiere alle comunicazioni obbligatorie telematiche nei confronti del centro per l’impiego entro il 20 del mese successivo a quello nel quale è avvenuto l’evento, attraverso il modello “Unilav”: ciò riguarda sia le instaurazioni che, le proroghe, che, infine, le cessazioni. Per quel che riguarda il contratto a tempo determinato se, all’atto della comunicazione di avvenuta assunzione è già stato fissato il termine finale, la comunicazione di cessazione non va effettuata.
Il mancato assolvimento di tali oneri comporta l’irrogazione, per ogni violazione di una sanzione amministrativa compresa tra 100 e 500 euro, diffidabile ex D.L.vo n. 124/2004 e sanabile con il pagamento in misura minima, nei termini consentivi, pari a 100 euro oltre alle spese di notifica.
Va, poi, ricordato come la Corte Europea di Giustizia con la sentenza del 26 novembre 2014 (C-22/2013) relativa al personale a tempo determinato della scuola, abbia stabilito alcuni punti importanti che debbono valere anche per altri comparti pubblici: la reiterazione dei contratti a termine oltre il limite massimo di 36 mesi finalizzata a coprire le carenze di organico, senza alcuna previsione di procedura concorsuale, è contraria alla Direttiva comunitaria 1999/70 CE.
Quanto appena detto mi offre la possibilità di trattare l’ultimo argomento relativo alla stipula di un ulteriore contratto a tempo determinato, secondo la previsione contenuta nell’art. 19, comma 3, del D.L.vo n. 81/2015.
Vi sono delle oggettive difficoltà per la stipula di un ulteriore contratto a termine per la durata massima di dodici mesi sottoscritto avanti al funzionario della Direzione territoriale del Lavoro competente per territorio: se il nuovo contratto va a coprire carenze di organico, sia pure “mascherate” con altre motivazioni, è senz’altro contrario alle Direttiva comunitaria ma, al contempo, pur se non lo fosse, dovrebbe trovare una oggettiva giustificazione nelle motivazioni già alla base del contratto (esigenze di natura esclusivamente temporanea ed eccezionale alle quali non si può far fronte con il normale organico). In tale ipotesi sarebbe opportuno acquisire “a priori” un parere dell’ufficio legale dell’Ente e, magari, se possibile, ottenere una sorta di avallo preventivo degli organi di controllo, finalizzato a certificare che le ragioni eccezionali (ad esempio, eventi sismici) che lo hanno determinato non sono ancora terminate.
Il rischio di una richiesta di danno erariale da parte degli organi di controllo della Corte dei Conti (che potrebbe riguardare anche il funzionario della Direzione del Lavoro che ha siglato l’accordo sottoscritto dalle parti) appare estremamente possibile.
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43 Commenti
pomaglo
Novembre 07, 10:11Buongiorno sono un oss presso una casa di riposo ipab da sei anni entrata tramite selezione pubblica x due volte quindi la prima 36 mesi poi dopo la seconda selezione sono stata riassunta con contratto 12 mesi proroga di altri 12 mesi stacco di due mesi e riassunta il 1 febbraio 2018 in sostituzione maternità quindi senza data di scadenza sul contratto ma nella busta paga c’è data cessazione 31/01/2019 è corretto questo? Tra l’ altra io avrei tutti i requisiti x essere stabilizzata ma il direttore non vuole perché si affida a continue agenzie . la mia domanda è se alla conclusione dei 36 mesi facessi fare dei conteggi e risultasse di averli superati potrei impugnare il contratto x essere stabilizzata? Grazie
stefi75
Settembre 20, 10:37Buongiorno
volevo chiedere alcune delucidazioni sono stata assunta dall’asp della mia citta con relativo bando di selezione per titoli ed esami per un lavoro di operatore socio-assistenziale con contratto dal 19/01/2015 al 30/06/2015. dopo tale data si sono succedute delle proroghe la prima dal 30/06/2015 al 31/12/2015, la seconda dal 15/01/2016 al 30/06/2016 e poi la terza dal 30/06/2016 al 31/12/2016. Prima di tale data l’asp bandisce un ulteriore selezione per titoli ed esami per il medesimo incarico, vengo quindi riassunta con contratto cocopro dal 16/01/2017 AL 31/12/2017, dopo tale data avviene una prima proroga dal 1/01/2018 al 30/06/2018 ed una seconda proroga dal 30/06/2018 al 31/12/2018.
volevo sapere se per un’eventuale trasformazione del cocopro in un tempo determinato devo superare un ulteriore selezione dal momento che ne ho superate già due, bandide con regolare selezione aperta a tutti e considerando che sommando tutti i mesi arrivo a maturare 47 mesi lavorativi.
volevo inoltre sapere se rientro nella legge Madia per un eventuale stabilizzazione prcisando che il mio profilo lavrativo rientra nella categoria b.
Grazie per l’eventuale risposta.
Eufranio Massi
Settembre 24, 10:56Mi dispiace,
non conosco bene la specifica normativa di riferimento (anche in relazione ai bandi selettivi) e, quindi, non posso esserle di aiuto.
Dott. Eufranio Massi
Gioca
Agosto 08, 03:39Buonasera ho un contratto a tempo determinato 24 mesi rinnovato per ulteriori 12 mesi in scadenza 15 novembre. A luglio sono entrata in graduatoria per concorso tempo indeterminato con lo stesso ente stessa categoria. Hanno utilizzato la graduatoria e mi hanno proposto un altro contratto a tempo determinato 12 mesi dal 17 settembre prima della scadenza del contratto attuale. Per accettare quindi devo inviare la disdetta al contratto attuale. Quali sono le controindicazioni se mando disdetta e non arrivo al compimento dei 36 mesi? Implica qualcosa anche per partecipare ad altri concorsi? Perché non mi hanno proposto il nuovo contratto allo scadere del precedente? Grazie per l aiuto
Eufranio Massi
Agosto 08, 14:12Il contratto a termine nel settore pubblico continua ad avere la propria specifica disciplina e non è interessato dalle modifiche contenute nel c.d. Decreto Dignità.
Per quel che concerne la sua situazione personale non sono in grado, e mi dispiace, di darle consigli, atteso che non sono in grado di dare spiegazioni circa la rinuncia al contratto a termine in essere. In ogni caso la rinuncia a proseguire il rapporto a tempo determinato, di per se, non influisce sul limite massimo che nel settore pubblico resta fissato a 36 mesi.
Dott. Eufranio Massi
Antonio P.
Maggio 31, 17:55Salve , io nel 2015 ho avuto un contratto a tempo determinato presso una pubblica amministrazione in particolare ASL di esattamente 18 mesi i quali alla scadenza sono stati prorogati di altri 13 mesi e poi ancora alla scadenza di altri e 10 mesiper un totale di 41 mesi. Oggi mi viene confermato che alla scadenza prevista tra un mese ci sarà un uleriore proroga di altri 12 mesi entro i quali ci dovrebbe essere un concorso per la stabilizzazione.
Mi chiedevo se fosse nella norma una serie di proroghe e il superamento dei 36 mesi arrivando con l’ultima proroga a 52 mesi.
carlo
Febbraio 12, 15:09Salve, Le volevo chiedere se è legittimo che un’Azienda di servizi partecipata al 100% dal Comune (quindi pubblica) dopo aver regolarmente svolto una selezione per incarico triennale di direttore generale, nel corso del rapporto l’amministratyore p.t. trasformi il contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
In pratica anziché i tre anni previsti dal bando il dirigente si trovarà “a dininis” nell’occupazione di un incarico così importante.
Se ci sono nella fattiscpecie, a suo parere, profili di censura sia sotto l’aspetto penale sia contabile.
Grazie
Claudia
Dicembre 10, 15:42Salve, volevo chiederle dei chiarimenti in merito al rinnovo. Sono stata assunta con contratto a tempo determinato di 3 mesi presso un Comune a seguito di regolare concorso. Per il rinnovo, mi hanno detto che faranno una proroga di altri 3 mesi, nonostante abbiano ammesso che servirò per altri 6 mesi minimo, perché la legge impone che la proroga non può durate più del 1° contratto iniziale. E’ corretto? Dove posso trovare i riferimenti normativi? Grazie.
Antonio C.
Settembre 20, 14:57Salve ma l’avviso pubblico per soli titoli nel diritto del lavoro è definito come una procedura concorsuale, dato che nel pubblico impiego non vi è passaggio automatico da contratto a tempo determinato a tempo indeterminato perchè ci deve essere una procedura concorsuale, io che ho superato i 36 mesi e sono stato chiamato tramite avviso per titoli, essendo una procedura concorsuale non posso essere una trasformazione in indeterminato? grazie
patrizia
Luglio 06, 17:39sono un dirigente fisico. nel gennaio 2014 ho rinunciato ad una proroga di contratto per accettare un contratto piu lungo che è partito dal 20 gennaio. il 16 marzo 2014 sono stata assunta a tempo indeterminato perche vincitrice di concorso. vorrei sapere come anzianità di servizio da quando si partirebbe? io lavoro con la stessa qualifica dal 2009 con vari contratti a tempo determinato.
Eufranio Massi
Luglio 06, 17:55Cara Patrizia,
per il riconoscimento di eventuali periodi precedenti occorre verificare cosa dice il CCNL applicato o il Regolamento dell’ente.
Dott. Eufranio Massi
Antonio C.
Maggio 24, 18:42Salve volevo porle una curiosità : Io ho un contratto a tempo determinato presso una pubblica amministrazione ed in particolare presso una ASL della durata di 30 mesi.
Questo contratto sta per scadere ma già mi hanno fatto firmare una proroga di 10 mesi superando cosi i 36 mesi di lavoro.
Questa proroga è stata fatta al fine di una procedura concorsuale che si dovrebbe definire nei prossimi mesi, la domanda è ma se io non dovessi vincere la procedura concorsuale ma comunque il periodo di lavoro presso la stessa pubblica amministrazione è superiore a 36 mesi cosa dovrei fare grazie.
Eufranio Massi
Maggio 25, 10:10Caro Antonio,
Il superamento del limite massimo di 36 mesi nel settore pubblico non comporta la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto come avviene nel settore privato in quanto nella Pubblica Amministrazione si entra con un concorso o una selezione pubblica.
In ogni caso Lei ha diritto al pagamento delle retribuzioni svolte oltre il limite massimo: si potrebbe configurare una responsabilità erariale per il Dirigente che ha sottoscritto la proroga.
Dott. Eufranio Massi
Antonio C.
Maggio 26, 16:14Io sono stato assunto tramite una selezione pubblica per soli titoli
Cristina
Febbraio 25, 15:29Un chiarimento per cortesia. Un idoneo che ha superato un concorso pubblico a tempo indeterminato e che sta lavorando a tempo determinato, nel caso superasse ii 36 mesi di servizio, potrebbe aver diritto a un risarcimento in denaro o pretendere un’assunzione stabile. Grazie
Eufranio Massi
Febbraio 27, 10:05Cara Cristina,
può, a mio avviso, soltanto chiedere un risarcimento del danno.
Dott. Eufranio Massi