Il co.co.co. per pensionati di vecchiaia non è previsto nella bozza di decreto sul riordino delle tipologie contrattuali?
No, non è previsto il co.co.co. (contratto di collaborazione coordinata e continuativo ) per pensionati di vecchiaia. Il contratto di collaborazione, così come evidenziato dall’art. 47 dalla bozza del decreto legislativo sul riordino dei contratti di lavoro, sarà previsto esclusivamente in quelle aziende che applicano ccnl che avranno previsto discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; se prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali; se prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni ed infine se rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
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46 Commenti
LUIGI
Luglio 13, 15:15Salve,
avrei bisogno di un altro chiarimento riguardante il contratto a tempo determinato.
Posso prorogare un contratto a tempo determinato per un numero massimo di 5 volte nell’arco dei 36 mesi. Art 21 D. Lgs 81/2015.
Posso far scadere un contratto, far passare il tempo necessario, e stipularne un altro.
In questo caso avrò sempre a disposizione le 5 proroghe?
Ad esempio:
Assumo un lavoratore il 01/01/2100 con scadenza 31/05/2100.
Alla scadenza non lo prorogo, faccio passare 30 giorni e 01/07/2100 lo assumo fino al 31/10/2100.
Andando avanti di questo passo potrei sempre riassumerlo non sfruttando le 5 proroghe; oppure c’è un limite massimo di rinnovi ( non proroghe ) contrattuali?
Grazie mille per la risposta.
Dott. Luigi Federico
Roberto
Luglio 13, 18:43Le proroghe sono cosa diversa dai rinnovi. Le proroghe si “consumano” durante un rapporto di lavoro, per cui se il rapporto cessa, passa il lasso di tempo necessario (10 o 20 giorni) e poi lo riassume, non “consuma” proroghe. In tal caso, si sommano i vari rapporti per il raggiungimento dei 36 mesi.
LUIGI
Maggio 26, 17:29Mi scusi sempre,
mi potrebbe dare un riferimento di legge dove si evince che € 5.000 è il netto riferito al contratto di lavoro autonomo occasionale?
Non riesco a trovarlo.
Grazie infinite.
Luigi
Roberto
Maggio 26, 21:31provi a verificare nel sito dell’Inps, alla voce lavoro occasionale.
LUIGI
Maggio 26, 14:18Ok.
Grazie mille.
Ma per quanto riguarda il lavoro autonomo occasionale l’importo di € 5.000 è netto o lordo?
Grazie sempre.
Luigi
Roberto
Maggio 26, 14:54è il netto.
LUIGI
Maggio 26, 12:37Salve dottore,
mi scusi se utilizzo questo canale per avere altre info e grazie di tutto.
Avrei un altro dubbio riguardo le prestazioni occasionali, ritenuta d’acconto e voucher.
1. La prestazione di lavoro occasionale, ovviamente avendo i requisiti necessari, non deve superare per il pagamento i 5.000 euro Lordi per lo stesso committente? Oppure Netti € 5.000?
2. Quanto è il limite massimo per il pagamento dei voucher lavoro per lo stesso committente? Lordo o Netto.
3. Si possono sommare le ricevute di prestazione occasionale più i voucher su di una stessa persona?
4. A livello contrattualistico; il contratto di prestazione occasionale di lavoro ha dei requisiti con la postilla del pagamento attraverso ritenuta d’acconto. Nel caso in cui dovessi pagare attraverso i Voucher Lavoro dovrei redigere lo stesso contratto cambiando solamente il metodo di pagamento?
Grazie sempre mille per l’aiuto che mi sta dando.
Dott. Luigi Federico
Roberto
Maggio 26, 12:54Buongiorno,
dalle informazioni che mi da capisco che c’è un po’ di confusione tra il lavoro autonomo occasionale ed il lavoro accessorio.
Per il primo, va fatta una notula da parte del collaboratore occasionale che dovrà dichiarare il superamento o meno dei 5.000; in caso di superamento dovrà essere pagata la contribuzione. Non sono previsti voucher.
Per il secondo, il massimale, in capo al lavoratore, è di 7.000 euro netti. Il committente professionale può utilizzarlo per un massimale di 2.000 euro netti l’anno civile. Questo contratto non prevede alcuna forma scritta ma solo adempimenti amministrativi per l’acquisto dei voucher.
Luigi
Maggio 17, 10:44Salve,
avrei bisogno di un chiarimento:
Ho assunto un lavoratore in Apprendistato il 14/05/2013, alla scadenza, 13/05/2016, non trasformo il contratto a Tempo Indeterminato e quindi il contratto viene cessato.
Posso riassumere lo stesso lavoratore con l’agenzia interinale, in somministrazione sempre presso la mia azienda con la stessa mansione e lo stesso inquadramento contrattuale?
Resto in attesa.
Grazie mille.
Roberto
Maggio 17, 11:52Se la cosa, di per se, è possibile, lascerebbe aperta la porta al contenzioso, in quanto sia il lavoratore che un eventuale organo di vigilanza potrebbe evidenziare una incongruità, non tanto sul rapporto di apprendistato, ma sul successivo rapporto in somministrazione. In definitiva, sono molto scettico su questa possibilità.
Luigi
Gennaio 18, 09:04Grazie mille del suoi aiuto mi è stato utilissimo.
Ricapitolando:
Posso redigere un co.co.co. nel 2016 per un pensionato che percepisce la pensione di ex professore.
Giusto?
Grazie
luigi
Gennaio 16, 15:12Mi scusi ancora,
sempre riguardo la somministrazione di un soggetto presso la mia azienda.
Posso avere un lavoratore somministrato anche per più di 36 mesi (con lo stesso inquadramento contrattuale) anche se il mio ccnl (commercio e terziario) mi impone il limite dei 36 mesi?
Grazie mille.
Luigi
Roberto
Gennaio 17, 21:08In questo caso, il problema è contrattuale non legale. Le conviene non sforare i 36 mesi, in quanto lo sforamento le porterebbe la non applicazione del ccnl ed il venir meno di agevolazioni ad esso collegate.
Luigi
Gennaio 15, 17:49Grazie mille, un’ultima info:
Riguardo al punto 2, per quanto tempo posso assumere lo stesso lavoratore con l’agenzia interinale?
Mantenendo sempre lo stesso inquadramento contrattuale.
Grazie mille per l’aiuto che mi sta dando.
Luigi
Roberto
Gennaio 15, 17:58i limiti sono prescritti dal Ccnl delle Agenzie di Somministrazione. Non esiste un limite di natura legale.
Roberto
Gennaio 15, 15:061. vanno sommati tutti i mesi svolti da quel determinato lavoratore in quella determinata azienda con rapporti di lavoro a tempo determinato ordinario o in somministrazione (in quest’ultimo caso prendendo in considerazione solo i periodi successivi al 18 luglio 2012).
2. sì, secondo le indicazioni previste dal Ministero del Lavoro (circolare n. 18/2012).
3. con un contratto a tempo determinato, lo può fare esclusivamente con un rapporto c.d. “assistito” (art. 19, comma 3, D.L.vo 81/2015).
Luigi
Gennaio 15, 12:51Salve avrei bisogno di un altro aiuto.
1 – Come si calcola il computo per il limite dei 36 mesi del contratto a termine?
2 – Se ho assunto un dipendente con la mia azienda per 36 mesi (non essendo mai stato somministratomi) dopo tale periodo posso ricorrere alla somministrazione dello stesso dipendente con le stesse mansioni?
3 – Se ho in somministrazione un dipendente per 36 mesi ( non essenso stato mai assunto presso la mia azienda) alla scadenza posso assumerlo con la mia azienda?
Lo so che non è inerente alla discussione ma penso che potrebbe dare un aiuto a tutti.
Grazie mille anticipatamente.
Luigi