Quando si parla di cambio di mansione, è essenziale capire se tale modifica possa configurarsi come un demansionamento, con tutte le conseguenze legali che ne derivano. Nel caso specifico del passaggio da magazziniere a montatore, la risposta dipende dal livello e dalla categoria legale del lavoratore.
Criteri per valutare il demansionamento
Secondo l’art. 2103 del c.c., il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito. Tuttavia, il cambio di mansione è consentito anche se le nuove mansioni sono riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale dell’inquadramento precedente.
Quindi, se il livello e la categoria di un montatore coincidono con quelli attualmente posseduti dal dipendente in questione, non si tratta di un demansionamento. In tale scenario, l’azienda ha la facoltà di procedere unilateralmente al cambio di mansione, senza la necessità di ottenere il consenso del dipendente.
Considerazioni pratiche
Il cambio mansione, pur non configurandosi come un demansionamento, dovrebbe comunque essere gestito con attenzione, considerando l’impatto sul lavoratore e le sue competenze. È sempre consigliabile accompagnare il cambiamento con una formazione adeguata a garantire che il dipendente sia preparato per le nuove responsabilità.
Il passaggio da magazziniere a montatore, a parità di livello e categoria, non costituisce un demansionamento. Tuttavia, è fondamentale gestire il cambiamento in modo trasparente e con il giusto supporto per il dipendente, garantendo così un adeguato adattamento al nuovo ruolo.
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