La prestazione occasionale preclude la possibilità di percepire la Naspi?
Ho un quesito sul tema della compatibilità tra Naspi e svolgimento di prestazione occasionale. La prestazione occasionale (es. attività di baby sitter) svolta da parte di chi percepisce l’indennità Naspi preclude la possibilità in capo al prestatore di continuare a percepire quest’ultima?
I compensi percepiti per attività rientranti nelle prestazioni occasionali (art. 54-bis del decreto legge n. 50/2017) non incidono sullo stato di disoccupazione; ragion per cui se il soggetto è beneficiario della NASpI, può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nel limite di 5.000 euro annui. Entro detto limite, l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi. Inoltre, il soggetto non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività. (circolare INPS n. 174, del 23 novembre 2017).
Per maggiori informazioni, di seguito, un estratto dell’art. 54-bis del decreto-legge n. 50/2017:
[…] Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile: a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro; c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell’interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro […]
Leggi anche:
NASpI e licenziamenti nulli in periodo di sospensione: i chiarimenti dell’Inps [E.Massi]
I chiarimenti dell’Inps sulla questione del riconoscimento della NASPI in favore di chi è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo in un momento in cui vigeva la sospensione dei licenziamenti
Autore
Rispondi
Solo registrati possono commentare.
153 Commenti
Gloria
Aprile 14, 16:53Buongiorno,
scrivo per un informazione, dall’Aprile 2020 percepisco la Naspi, da Ottobre a Dicembre 2020 ho lavorato in un azienda con prestazione occasionale autonoma, ora dovrei compilare la Naspi com per ricevere l’ultimo mese, in questa sede devo comunicare di avere percepito questo reddito? Grazie mille
Roberto
Aprile 15, 22:50Sì, trattandosi di lavoro autonomo occasionale, va comunicato all’Inps. E’ compatibile sino ai 4.800 euro.
Carlo
Aprile 12, 11:47Buongiorno,
Volevo avere un informazione io sto ricevendo la naspi da lavoro dipendente, mia moglie ha un attività commerciale , posso lavorare qualche settimana nella sua attività con un contratto di collaborazione coadiuvante? In tal caso posso sospendere la Naspi o mi sarà revocata?
Roberto
Aprile 13, 21:42Laddove il lavoro sia remunerato, deve informare l’Inps e dichiarare il compenso presunto per l’attività prestata.
gio
Aprile 06, 18:31Buongiorno,
Io dovrei rientrare tra coloro che possono percepire i tre mesi di rem perché la naspi mi è scaduta a dicembre 2020, però sto svolgendo delle prestazioni occasionali per un azienda, vanno dichiarati nella richiesta rem o non incide?
Roberto
Aprile 07, 18:17Ritengo che il reddito per prestazioni occasionali incida sul massimale di reddito per la concessione del beneficio. Deve andare da un patronato indicando il compenso presunto per tali attività.
Maurovt
Marzo 30, 03:29Salve sono in stato di naspi in relazione al divieto di spostamenti salvo per motivi di lavoro rientra in tale figura compensi percepiti
Con ritenuta d’ acconto?
La ringrazio
Mauro
Roberto
Marzo 31, 19:38Ritengo di sì, trattandosi di lavori autonomo occasionali.
Carlo
Aprile 12, 11:50Buongiorno,
Volevo avere un informazione io sto ricevendo la naspi da lavoro dipendente, mia moglie ha un attività commerciale , posso lavorare qualche settimana nella sua attività con un contratto di collaborazione coadiuvante? In tal caso posso sospendere la Naspi o mi sarà revocata?
micol
Maggio 16, 11:08Buongiorno, sto percependo la naspi, posso intraprendere un piccolo lavoretto a provvigione che non supera il limite dei 500 annui? Devo comunicarlo?
Roberto
Maggio 18, 22:27Certo. Lo deve comunicare.
Mirko
Marzo 08, 20:41Salve, la comunicazione all’Inps per prestazione occasionale deve avvenire anche se non percepisco alcuna Naspi?
Roberto
Marzo 10, 08:46No, non deve fare la comunicazione, a meno che la prestazione occasionale non supera i 5mila euro e Lei non si è ancora iscritto alla Gestione separata.
nana
Febbraio 18, 18:05salve. sono sotto disoccupazione da novembre 2020.. mi è stato offerta un la lavoro di una settimana. contiene accettare?
devo fare poi richiesta della nasci o appena comunicato il cessato lavoro continuano a erogarmela con lo stesso importo dei mesi precedenti?
Roberto
Febbraio 19, 12:36Se il rapporto di lavoro è da dipendente, avviene tutto automaticamente: sospensione e ripresa.
Carla
Febbraio 17, 19:08Buonasera
Volevo farle una domanda. Sono disoccupata da un anno ma non percepisco la Naspi ma bensì il Fondo Volo in quanto ex assistente di volo. Mi si è presentata l ‘ occasione di trovare lavoro , ma mi offrono 2 mesi con ritenuta d’ acconto e successivamente un contratto regolare di assunzione. La mia domanda è se per questi 2 mesi devo comunicarli all’ Inps? e soprattutto per 2 mesi da 800 euro al mese con ritenuta d’ acconto possono togliermi il fondo volo? Dalla firma del contratto già so che lo dovrò sospendere , il mio dubbio è relativo solo ai 2 mesi.
La ringrazio anticipatamente.
Roberto
Febbraio 19, 12:36Se il Fondo volo ha le stesse caratteristiche della NASPI, dovrà effettuare la comunicazione all’Inps. Durante il periodo avrà una riduzione del Fondo.
Anita
Gennaio 28, 07:51Buon io sono stata licenziata nel mese di settembre perché ho fatto una denuncia per ricatto è molestia sessuale,dove il datore di lavoro era al corrente,essendo un suo parente che mi faceva questo, mi hanno portato al gesto più brutto è disperato, dopo questo sono stata licenziata senza una lettera di richiamo è un preavviso,nel tempo ho trovato un lavoro di 2 ore a settimana i primi due mesi ho percepito la naspi al mese.di gennaio no, mi chiedo se è possibile che nonostante nn ho un tratto effettivo ma solo delle proroghe io come devo comportarmi. Grazie mille.
Roberto
Gennaio 28, 20:49Deve andare presso un sindacato e raccontare come sono andate le cose con l’azienda. In particolare come è avvenuto il licenziamento. Se ci sono i presupposti, si potrà avviare un ricorso al giudice del lavoro per licenziamento illegittimo e vessazioni.
FABIO
Gennaio 27, 19:03salve
avrei una domanda da porre…sono dipendente tempo indeterminato con RAL superiore ad € 30.000,00 e vorrei effettuare una consulenza professionale per un importo superiore ad € 5.000,00…non potendo usufruire di regime forfettario in caso di apertura di Partita Iva avevo pensato di effettuarla come prestazione occasionale vista l’occasionalità dell’operazione…questo comporta l’iscrizione alla gestione separata e il versamento dei contributi pari al 24% sull’eccedenza giusto?
inoltre nel caso in cui dovessi essere licenziato entro fine anno tale prestazione occasionale (essendo superiore agli € 4.800,00 importo da non dichiarare) ha delle conseguenze su una eventuale NASPI?
resto in attesa di una gentile risposta
Roberto
Gennaio 28, 20:511. Esatto, occorre una lettera di incarico del committente e l’emissione di una notula da parte sua, al termine della prestazione.
2. No, il massimale è conteggiato nel caso in cui si stia già percependo la NASPI al momento della prestazione occasionale.
RobertaP
Gennaio 12, 11:20Buongiorno, vorrei cortesemente chiedere un chiarimento: io sono in Naspi da novembre 2019 e a fine maggio 2020 ho iniziato a lavorare occasionalmente presso un commercialista a cui emetto ricevuta per prestazione occasionale a fine mese relativa alle ore svolte. Sulla ricevuta c’è la seguente dicitura RICEVUTA PER CESSIONI DI BENI O PRESTAZIONI DI SERVIZI (OCCASIONALI)
(NON SOGGETTE AD I.V.A. PER MANCANZA DEL REQUISITO SOGGETTIVO DI CUI AGLI ARTT. 4 E 5 DEL D.P.R. 26/10/1972 N. 633 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI).
Su tale ricevuta io deduco la ritenuta d’acconto, i compensi non superano i 5.000€ annui.
Avevo obbligo di comunicare all’INPS questi compensi?
Essendo una prestazione occasionale non ho fatto, probabilmente sbagliando, nessuna comunicazione.
Ringrazio per il riscontro.
Roberto
Gennaio 12, 21:58Ritengo che andasse comunicata l’attività occasionale, senza con questo perdere il diritto alla Naspi, visto il compenso.