Al rientro dalla maternità, la sostituzione deve necessariamente cessare?

Al rientro dalla maternità, la sostituzione deve necessariamente cessare?

Ho un quesito sui contatti a termine per la sostituzione di un lavoratore: nel contratto collettivo il periodo di affiancamento non è previsto al rientro dalla maternità ma solo prima. In caso di rientro della dipendente, quella assunta in sostituzione deve cessare per forza? posso continuare per un periodo di affiancamento?

Ritengo che qualora il “passaggio consegne”, post rientro del sostituito, non sia supportato da una disposizione del Ccnl, la cosa da fare è utilizzare la cd. “prosecuzione di fatto” che da la possibilità di proseguire, senza alcuna formalità, oltre il termine comunicato al Centro per l’Impiego. Si parla di:
*   30 giorni se il contratto scaduto era di massimo 6 mesi
*   50 giorni se il contratto scaduto era superiore ai 6 mesi
La “prosecuzione di fatto” non è una proroga e prevede:
*   una retribuzione maggiorata del 20% dal 1° al 10° giorno e del 40% dal 11° al 50° giorno
*   una registrazione nel LUL

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Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 567 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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14 Commenti

  1. Buonasera,
    Le scrivo per avere un chiarimento in merito ad un contratto di sostituzione maternità.
    La persona che sostituisco finirà la maternità orientativamente a dicembre 2022, dopodiché usufruirà del periodo di ferie residue.
    Se la neo mamma dovesse decidere di non rientrare a lavoro e quindi comunicare al datore la sua volontà di dimettersi cosa ne sarebbe del mio contratto di sostituzione ? Automaticamente cesserebbe e potrei svincolarmi dal rapporto?!
    Ringrazio molto anticipatamente.

    • Roberto
      Marzo 10, 20:59

      Sì, è proprio così. Il suo rapporto di lavoro è collegato alla lavoratrice madre e si concluderà con il rientro di quest’ultima o con le sue dimissioni.

  2. stenikon
    Febbraio 16, 10:59

    Buongiorno , può delucidarmi per cortesia, sono stato assunto il 9 dicembre 2021, con contratto di sostituzione maternità, nel contratto di assunzione viene solo indicato il termine ” al rientro della sig.ra X”; nei primi gg di lavoro la persona che son andato a sostituire è già a casa dal lavoro, pertanto non svolgo il mese di affiancamento, ed oggi mi viene comunicato che la sig.ra rientra tra una settimana, avendo già terminato l’attenzione obbligatoria; morale dopo due mesi mi ritroverò senza lavoro ( premesso che mi sono trasferito a 600 km da casa e preso casa, sulla base delle parole che vedevano una minima durata di 6 mesi con possibilità poi di inserirmi all’interno dell’azienda) Ad oggi il mio superiore ha espresso commenti favoreggi al mio operato, asserendo solamente che sopra di lui c’è un altro capo che decide.

    • Roberto
      Febbraio 16, 13:02

      Il rapporto a tempo determinato, per motivi sostitutivi, termina al rientro della persona sostituita, in quanto il rapporto è collegato all’evento (rientro). E’ comunque strano che la maternità obbligatoria duri solo 2 mesi.

  3. Sara
    Settembre 16, 12:48

    Buongiorno,
    abbiamo assunto una dipendente in sostituzione maternità; a pochi giorni dall’inizio del contratto, la persona assunta in sostituzione, si è messa in malattia.
    Durante questo periodo di assenza per malattia della sostituta, la persona sostituita, avendo perso il bambino, è rientrata (ma ci è stata data comunicazione tardiva del rientro da parte del cliente, per cui è trascorsa ormai una settimana).
    Possiamo, comunque, inoltrare, alla sostituta, lettera di chiusura del termine per il rientro della persona sostituita o dobbiamo attendere che si concluda la malattia?
    La persona al momento sarebbe ancora in prova, avendo lavorato pochi giorni prima dell’inizio dell’evento morboso, e concretamente non si è mai “sovrapposta” fisicamente in azienda con la persona che sostituiva (quando è rientrata la sostituta era di fatto assente per malattia).
    L’alternativa sarebbe il licenziamento in prova non appena si conclude il periodo coperto da certificato medico.
    Grazie cordiali saluti

    • Roberto
      Settembre 17, 12:55

      Al fine di evidenziare la connessione tra la lavoratrice sostituita e la sostituta, ritengo che sia il caso di cessare il rapporto per il rientro anticipato della sostituta. Sempreché abbiate evidenziato ciò all’interno del contratto individuale e cioè che il rapporto a termine è dovuto per motivi sostitutivi per assenza della sig.ra xxx, assente con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, e sino al suo rientro.

      • Sara
        Settembre 20, 14:28

        Nella lettera di assunzione si era indicato, abbiamo però il dubbio che avendo saputo tardi del rientro della persona sostituita, pur non essendosi mai “sovrapposte” fisicamente a lavoro, perchè la sostituta appunto è in malattia, ora sia tardi per procedere con la cessazione del contratto per il rientro della sostituita…Secondo Lei potremmo comunque procedere con la cessazione per rientro anticipato della sostituta? E in questo caso, anche adesso che la persona risulta ancora assente per malattia?

  4. Valeria
    Novembre 13, 16:52

    Buongiorno
    un’azienda ha stipulato in data 20/05/2020 un contratto a tempo determinato con causale sostituzione maternità e lo ha prorogato in data 1/9/2020 sempre con causale sostituzione maternità fino al 30/11/2020. Al termine del 30/11/2020 non potrà prorogare il contratto senza causale come previsto dal Decreto Agosto 2020, corretto? Perchè è già stato prorogato una volta dopo il 15/8/2020 se non interpretiamo male….
    Invece potrà far passare i 20 giorni e riassumere la stessa persona con un contratto a tempo determinato SENZA causale perchè non ha ancora superato l’anno di anzianità con l’azienda (rimanendo sempre all’interno dei 12 mesi a partire dal 20/05/2020) oppure è obbligatoria una causale?
    La ringrazio per la gentilissima attenzione e collaborazione, cordiali saluti

    • Roberto
      Novembre 14, 17:34

      Non sono d’accordo, in quanto durante un contratto a termine per motivi sostitutivi, non si parla di proroghe ma di continuità del rapporto sino al rientro del lavoratore sostituito.

  5. Angy
    Novembre 01, 09:31

    Salve, ho un lavoro privato a tempo indeterminato part-time 20 ore settimanali, posso mettermi in aspettativa non retribuita e accettare un lavoro tempo determinato tempo pieno nella pubblica amministrazione? Se no, cosa potrei fare? Grazie se mi risponderà.

    • Roberto
      Novembre 02, 21:22

      ritengo che sia il caso di verificare la possibilità che il tempo determinato presso la PA possa essere a part-time, in modo da integrare il rapporto di lavoro privato.

      • Giuseppe
        Febbraio 07, 22:20

        Buonasera e mi scusi il disturbo, ho letto un suo intervento in merito ad una tipologia di contratto di lavoro. In data 21 ottobre sono stato assunto con un contratto per sostituzione. ( maternità non specificata) il contratto indica una scadenza il 31 gennaio 2022. Successivamente recita che la scadenza del presente contratto è legata comunque al rientro della persona sostituita. Bene la signora nn è tornata, mi hanno comunicato il 30 gennaio che nn mi prorogavano il contratto ed in piu hanno assunto un altra persona al mio posto. È legale una cosa simile? cordiali saluti

        • Roberto
          Febbraio 09, 09:00

          Non è corretto. La risoluzione anticipata dovrebbe essere equiparata ad un licenziamento e come tale motivata.

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