Prestazione occasionale: è possibile assumere una promoter per due mesi?

Prestazione occasionale: è possibile assumere una promoter per due mesi?

L’attività di promoter, svolta tramite “prestazioni di lavoro autonomo occasionale”, presuppone, in capo al collaboratore:

  • una professionalità medio/alta,
  • una mancanza di qualsiasi vincolo di subordinazione,
  • una totale autonomia organizzativa.

Se le tre caratteristiche sono presenti nel tipo di attività svolta, nessun problema ad utilizzare questa forma contrattuale. Laddove, viceversa, le prestazioni vengono fornite con caratteristiche più stringenti per il collaboratore, ritengo che sia più corretto prevedere un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Qui la definizione di contratto di lavoro autonomo ex. art. 2222 c.c.:

L’attività di lavoro autonomo di tipo occasionale trova il proprio fondamento giuridico nel “contratto d’opera” definito dall’art. 2222 c.c. Si può parlare di contratto di prestazione occasionale d’opera nelle ipotesi in cui un soggetto, verso un corrispettivo, si impegna a compiere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Il prestatore d’opera, pertanto, svolge la propria attività lavorativa in modo completamente autonomo, senza alcuna continuità nella esecuzione delle prestazioni, senza alcun coordinamento con l’attività del committente e senza alcun inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale. La prestazione d’opera occasionale, infatti, si caratterizza per:

  • assenza di vincoli di orario;
  • libertà nella scelta delle modalità tecniche di esecuzione del lavoro da parte del lavoratore;
  • raggiungimento di un risultato;
  • compenso determinato in funzione dell’opera eseguita o del servizio reso e privo pertanto del carattere della periodicità;
  • assunzione del rischio economico da parte del lavoratore;
  • non impiego di mezzi organizzati;
  • unicità e saltuarietà della prestazione: il lavoratore riceve un unico incarico, anche se l’assolvimento del medesimo richiede il compimento di una serie di atti in un certo arco temporale

    Leggi le risposte di Roberto Camera su altri quesiti in ambito lavoro occasionale:

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 567 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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