Lavoratore fragile: cosa prevede il decreto legge
Un lavoratore ha presentato un certificato medico legale, in riferimento alla sua situazione di “fragilità” da esiti da patologie oncologiche. Si rende indispensabile conoscere:
- qual è la normativa prevista per i lavoratori “fragili”?
- la certificazione prodotta è sufficiente ai fini della normativa?
- il calcolo del comporto – com’è considerato in situazioni simili?
Rispondo ai quesiti formulati:
- articolo 26, comma 2, Decreto-legge n. 18/2020. La norma prevede, in caso di certificazione medica, la condizione di lavoratore fragile sino al 28 febbraio 2021 (così come prorogato dalla legge di Bilancio 2021)
- Sì, la certificazione deve essere rilasciata dai competenti organi medico-legali
- Per quanto il periodo sia equiparabile al ricovero ospedaliero, rientra nel computo del periodo di comporto, tranne nel caso in cui il Ccnl non disciplini diversamente.
Per maggiori informazioni di seguito è riportato l’articolo 26 del Decreto-legge n. 18/2020:
Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell’operatore di sanità pubblica.
In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020.
Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e’ stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande.
Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato e’ redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. 7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
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