È necessario il preavviso al lavoratore che licenzio per cambio di appalto?
In qualità di ex appaltatore, devo dare il preavviso (o la relativa indennità di preavviso) al lavoratore che licenzio per cambio di appalto?
C’è una sentenza della Cassazione (sentenza n. 21092 del 7 ottobre 2014) che stabilisce l’obbligo, da parte dell’ex appaltatore di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso (qualora non effettuato) al lavoratore licenziato anche in caso di passaggio diretto del lavoratore dall’azienda che cessa dall’appalto a quella che subentra nello stesso appalto, mancando nella norma (art. 2118 c.c.) una previsione espressa che escluda la corresponsione dell’indennità.
Per maggiori informazioni, di seguito, è riportato il testo dell’articolo 2118 del Codice Civile:
Articolo 2118 Codice Civile
Recesso dal contratto a tempo indeterminato
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative](1), dagli usi o secondo equità(2).
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro(3).
Note
(1) Le norme corporative sono state abrogate quali fonti di diritto per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
(2) Nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato senza concedere il preavviso, il rapporto si risolve immediatamente al momento della ricezione dell’atto di recesso, non facendo riferimento la norma alla necessità del consenso della parte non recedente.
(3) Tra le cause di estinzione del rapporto di lavoro è ricompresa la morte del prestatore di lavoro; diversamente, non produce l’estinzione la morte del datore di lavoro, in quanto il rapporto di lavoro continua con i successori dell’imprenditore.
Leggi anche:
Periodo di preavviso: il dettato normativo e le questioni operative [E.Massi]
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2 Commenti
Roberto
Maggio 12, 21:52Nel suo caso, è possibile la dimissione senza preavviso. Si ricordi che deve convalidare le dimissioni presso l’ispettorato territoriale del lavoro.
Adele 67
Maggio 07, 14:51Buongiorno e grazie per la disponibilità
Lavoro da 10 anni nel privato
Ho appena vinto un concorso pubblico e sono incinta al terzo mese
Posso licenziarmi senza preavviso e cominciare nel posto nuovo di lavoro? Quali alternative ho in termini di preavviso?
Grazie infinite
Adele