Rischio il licenziamento rifiutando un trasferimento ad altra Unità produttiva?

Rischio il licenziamento rifiutando un trasferimento ad altra Unità produttiva?

La mia azienda, senza dirmi il perché, mi vuole trasferire in un’altra unità produttiva. Mi posso opporre? Mi può licenziare se rifiuto il trasferimento?

Il datore di lavoro può trasferire un proprio dipendente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Qualora manchi la motivazione ovvero non sia veritiera, lei può opporsi al trasferimento. Il successivo licenziamento sarà valutato dal giudice quale illegittimo, qualora manchi la causale. Veda anche la sentenza n. 11180 del 23 aprile 2019 della Corte di Cassazione.

 

Per maggiori informazioni, di seguito è riportato l’articolo di Dottrinalavoro.it sulla sentenza della Cassazione n. 11180 del 23 aprile 2019:

Cassazione: trasferimento del dipendente

Con sentenza n. 11180 del 23 aprile 2019, la Corte di Cassazione ha affermato la illegittimità del licenziamento adottato da un datore di lavoro che ha omesso di motivare il licenziamento sulla base delle ragioni tecniche, organizzative e produttive, non essendo sufficiente la consegna di un tabulato con l’elenco delle sedi di lavoro contenute nell’accordo sindacale di ridistribuzione dell’organico.

La Suprema Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento della dipendente che si era rifiutata di presentarsi presso la nuova sede assegnatale, dopo la comunicazione che non c’erano più posti nella sede originaria.

Leggi anche:

Posso rifiutare un trasferimento, senza una motivazione, in altra provincia?

Il tentativo obbligatorio di conciliazione nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo [E.Massi]

[…] Ma, il tentativo di conciliazione, può concludersi positivamente e le soluzioni possono essere diverse, anche alternative alla risoluzione del rapporto: in questo caso, la commissione procede alla verbalizzazione dei contenuti (si pensi, ad esempio, ad un trasferimento, alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a  full-time o ad un trasferimento in altra unità produttiva) che divengono inoppugnabili, trattandosi di una conciliazione avvenuta ex art.410 cpc. Se, invece, si arriva ad una risoluzione consensuale del rapporto, la commissione ne darà atto attraverso il verbale riportandone tutti gli estremi, ivi compresi quelli di natura economica[…]

 

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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2 Commenti

  1. Monica
    Novembre 18, 17:07

    Una domanda Dott. Camera:
    quando un lavoratore cambia sede di lavoro e nella sede precedente, per periodi di tempo predeterminati, gode di una % di maggiorazione degli straordinari diversa per incentivare lo straordinario durante picchi di lavoro prevedibili, cambiando di sede mantiene questo trattamento di miglior favore o rimane confinato alla sede di provenienza???
    Grazie

    • Roberto
      Novembre 18, 18:42

      Se l’accordo sulla modifica della percentuale di maggiorazione non prevede nulla, ritengo che valga per tutta la durata dell’accordo, indipendentemente dalla sede ove il lavoratore presterà l’attività lavorativa.

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