Posso rifiutare un trasferimento, senza una motivazione, in altra provincia?
Senza motivi, il mio datore di lavoro mi ha mandato una lettera di trasferimento in un altro negozio di sua proprietà, in un’altra provincia. Posso rifiutare?
L’articolo 2103 del codice civile stabilisce che il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Detto ciò, richieda le motivazioni oggettive a supporto del trasferimento. La mancanza di una causale, legittima il suo rifiuto.
Per maggiori informazioni, di seguito è riportato l’art. 2103 Codice Civile:
Dispositivo dell’art. 2103 Codice Civile (trasferimento)
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
Nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.
Autore
Rispondi
Solo registrati possono commentare.
1 Commenti
Mary
Giugno 07, 18:08Buongiorno
io ho una situazione arrivata di un giorno l’altro con il mio datore di lavoro , mi arriva una mail data 10/05/22 dove c’era scritto che sarò in trasferta dal 16/05/22 a 41 km dalla mia sede di lavoro fissa da 13 anni da questa parte,, allora io non ho la patente perciò nemmeno la macchina , poi per cambiare ho delle patologie fisiche che è noto al mio datore di lavoro , il quale fa finta di niente , mi sono presentata in trasferta a questa sede , alzandomi alle 04:30 di mattina per prendere i mezzi pubblici è rientrando a casa mia alle 17:30 fuori 13ore cosi ho dovuto rimandare tutt’e le mie cose personali che dovevo fare , facendo presente che mi mettevano a dissagio fisico anche economico anche non essendo automunita , già che il mio datore di lavoro nemmeno a fatto presente le spese che io devo sostenere , dovevo iniziare le mie terapie questo mese di giugno però non ho potuto fare , perché il mio datore di lavoro mi ha allungato la data di trasferta in teoria fino al 2 de luglio 2022 , il dissagio fisico è immenso .