Si può già procedere con l’Esonero contributivo 2021 previsto dalla Legge di Bilancio?

Si può già procedere con l’Esonero contributivo 2021 previsto dalla Legge di Bilancio?

Con riferimento al nuovo Esonero contributivo 2021, previsto dalla Legge di Bilancio, vi chiedo se possiamo procedere all’inoltro della nuova richiesta all’Inps.

Non è ancora possibile inoltrare domanda all’Inps per l’esonero contributivo, in quanto manca, ad oggi, l’autorizzazione da parte della Commissione Europea. Lo stesso Istituto, nella circolare n. 56/2021, ha comunicato che appena ricevuta detta autorizzazione provvederà ad emanare un messaggio con le istruzioni per la compilazione, da parte dei datori di lavoro, delle dichiarazioni contributive.

Per maggiori informazioni, di seguito, un estratto della circolare n. 56/2021 dell’Inps:

Premessa

[…] La novella normativa introduce, pertanto, per le sole assunzioni di giovani effettuate nel biennio 2021-2022, una misura ulteriore e aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dalla legge 27 dicembre 2017,n. 205.

Come specificato dal comma 14 dell’articolo in commento, il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

In ragione del fatto che sulla questione si attende l’orientamento della Commissione europea, con la quale è stata avviata una interlocuzione, si precisa che, con apposito messaggio, che verrà pubblicato a conclusione della suddetta interlocuzione, saranno emanate le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro[…]

2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

L’esonero in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo[1].

Pertanto, la misura in trattazione non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Infine, l’incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario[2], in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, fatta salva diversa determinazione che dovesse essere assunta dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di autorizzazione della misura.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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