In attesa di revisione della invalidità un dipendente può continuare a usufruire dei permessi 104?
il datore di lavoro potrà continuare a porre a conguaglio le somme anticipate per le suddette prestazioni oltre la data di scadenza
Abbiamo un dipendente che usufruisce dei permessi 104 ed è in attesa di revisione della invalidità. È vero che può comunque continuare a fruire di questi permessi?
L’INPS, con la circolare 127/2016, ha chiarito che il lavoratore disabile può continuare ad usufruire dei permessi Legge 104 già autorizzati dall’Istituto anche se è scaduto il verbale di accertamento della L. 104 e nelle more della definizione dell’iter sanitario di revisione.
Ne deriva che il datore di lavoro potrà continuare a porre a conguaglio le somme anticipate per le suddette prestazioni oltre la data di scadenza, riportata nel provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato, in base al verbale rivedibile e fino al compimento dell’iter sanitario di revisione.
Come già evidenziato, il lavoratore titolare dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 104/92 in base a un verbale sottoposto a revisione alla data del 19 agosto 2014, benché sia decorsa la data di scadenza riportata su tale verbale, può continuare a fruire dei predetti permessi già autorizzati dall’Istituto nelle more della definizione dell’iter sanitario di revisione fino al compimento dell’iter sanitario di revisione, senza necessità di presentare a tali fini una nuova domanda di autorizzazione. Ne deriva che il datore di lavoro potrà continuare a porre a conguaglio le somme anticipate per le suddette prestazioni oltre la data di scadenza riportata nel provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile e fino al compimento dell’iter sanitario di revisione. La documentabilità, da parte del lavoratore, della validità del verbale nelle more dell’effettuazione della visita di revisione, è garantita dall’attestazione che può essere fornita dalle Strutture territoriali su richiesta dell’avente diritto. Si richiamano al riguardo le istruzioni già fornite con messaggio n.1964 del 18/3/2015. A partire dalla data di pubblicazione della presente circolare, le autorizzazioni rilasciate dall’Istituto sulla base di un verbale soggetto a revisione non riporteranno più una data di scadenza, ma indicheranno espressamente che l’efficacia del provvedimento avrà validità fino alla conclusione dell’iter sanitario di revisione. All’esito, poi, della convocazione a visita del disabile potranno verificarsi le seguenti circostanze che produrranno effetti diversi sui benefici in godimento. Gli effetti saranno tempestivamente comunicati dall’Istituto al titolare dei permessi, al disabile e al datore di lavoro.
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2 Commenti
Maternità
Marzo 11, 17:58Salve sono un medico desideravo sapere se la sostituzione per maternità di durata superiore ai due anni cioè a 24 mesi si trasforma in contratto a tempo indeterminato grazie
Roberto
Marzo 13, 17:40Dipende dalla previsione del Ccnl applicato dalla sua azienda. Qualora non sia previsto nulla, si applica il massimale dei 24 ore; viceversa, qualora il Ccnl abbia stabilito una durata diversa/maggiore, si applica quest’ultima.