Dipendente in pensione può continuare a collaborare con l’azienda?

Dipendente in pensione può continuare a collaborare con l’azienda?

Il 31 luglio un nostro dipendente raggiunge il traguardo della pensione per anzianità avendo raggiunto i parametri previsti dalla normativa; lo stesso è disponibile a continuare a collaborare con la nostra azienda. Detto ciò la domanda che sorge è: in che modo è possibile gestire tale situazione?  

Il lavoratore, una volta andato in pensione, può prestare attività lavorativa in qualità di lavoratore dipendente ovvero di lavoratore autonomo. Questo, logicamente, impatterà sulla sua tassazione del lavoratore ma non avrà conseguenze per l’azienda che intenderà richiedere le sue prestazioni.

In particolare, l’azienda potrà assumere il lavoratore con un qualsiasi rapporto di lavoro dipendente ovvero, qualora ve ne siano i presupposti, anche con un rapporto di lavoro autonomo. In quest’ultimo caso, è indispensabile che alla base del rapporto di lavoro vi sia una autonomia gestionale della prestazione e che l’attività non sia la medesima di quella svolta durante il rapporto di lavoro dipendente.

Un’ultima osservazione riguarda le tempistiche per l’avvio del nuovo rapporto di lavoro. Dalla data del pensionamento occorre che passi un periodo di almeno un mese prima di attivare un nuovo contratto di lavoro; ciò affinché l’Inps verifichi l’interruzione di contributi previdenziali a suo favore ed eroghi la pensione al lavoratore.

Per maggiori informazioni di seguito è riportato l’art. 14 del DL 4/2019

Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi

1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di eta’ anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Leggi anche: Un lavoratore in Quota 100 può collaborare attraverso un contratto di “prestazione occasionale”?

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 567 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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