Gli importi erogati a supporto delle attività di relocation (trasferimento), dietro presentazione di regolari giustificativi, come vengono tassate e contribuite?
Gli importi erogati a supporto delle attività di relocation (trasferimento), dietro presentazione di regolari giustificativi, come vengono tassate e contribuite?
Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle similari, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare entro i seguenti massimali:
- 549,37 euro, per il trasferimento all’interno del territorio nazionale;
- 648,11 euro, per il trasferimento all’estero o estero su estero;
- 197,48 euro, nel caso in cui nello stesso anno il dipendente subisca un trasferimento in Italia e uno all’estero.
Se le indennità, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, l’agevolazione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno.
Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico (ai sensi dell’articolo 12 del TUIR) e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell’avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.
Qui una breve intro della norma: articolo 51, comma 7, Legge n. 917/1986 (TUIR)
Art. 51 (Redditi di impresa) – 1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorche’ non esclusiva, delle attivita’ indicate nell’art. 2195 del codice civile e delle attivita’ indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa. 2. Sono inoltre considerati redditi di impresa: a) i redditi derivanti dall’esercizio di attivita’ organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 del codice civile tranne quelle organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari; b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne; c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attivita’ agricole di cui all’art. 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 87. 3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attivita’ commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita’ indicate nel presente articolo”.
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