Un lavoratore in Quota 100 può collaborare attraverso un contratto di “prestazione occasionale”?
Una persona è andata in Quota 100 a dicembre, avremo bisogno della sua collaborazione per fare formazione e abbiamo pensato che l’unica soluzione possibile per permettergli di collaborare con noi fosse la “prestazione occasionale”? è corretto o ci sono alternative?
L’articolo 14, del DL 4/2019, evidenzia l’incompatibilità della pensione cd. “Quota 100” con qualsiasi rapporto di lavoro – fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia – con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione del lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Per maggiori informazioni di seguito è riportato l’art. 14 del DL 4/2019:
Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi
1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di eta’ anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.
Leggi anche: INPS: Pensione Quota 100 – incumulabilità con i redditi da lavoro
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