È dovuto il ticket licenziamento in caso di chiusura di un appalto?

È dovuto il ticket licenziamento in caso di chiusura di un appalto?

Sì, ad eccezione del caso in cui al licenziamento sia succeduta l’assunzione del lavoratore presso il nuovo appaltatore, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

Per maggiori informazioni leggi anche l’editoriale di Eufranio Massi:

Le maggiorazioni del ticket licenziamento nelle procedure collettive di riduzione di personale [E. MASSI]

[…] Ovviamente, il ticket resta invariato (quindi, 41% del massimale di NASPI) per i datori di lavoro che effettuano licenziamenti individuali, a prescindere dal limite dimensionale e dalla motivazione (giustificato motivo oggettivo, soggettivo o giusta causa) o recessi dal rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo, con l’esercizio dell’opzione prevista dall’art. 2118 c.c., o dal lavoro intermittente a tempo indeterminato (con il computo strettamente correlato alle giornate di effettiva prestazione).

Esso, è bene ricordarlo, a prescindere dall’entità (quindi, sia nell’ipotesi “normale” che in quella “maggiorata”), soggiace alla ordinaria disciplina sanzionatoria prevista in materia di contribuzione obbligatoria.

Per completezza di informazione, ricordo come  il datore di lavoro sia tenuto al pagamento del contributo di ingresso sia nel caso di dimissioni della donna, confermate avanti al funzionario dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, nel c.d. “periodo protetto”, individuato dal decreto legislativo n. 151/2001 che nella ipotesi in cui sia sia raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto avanti alla commissione di conciliazione ex art. 7 della legge n. 604/1966 (licenziamento per giustificato motivo oggettivo nelle imprese dimensionate oltre le quindici unità) o ad accettazione dell’offerta conciliativa facoltativa, successiva al licenziamento ex art. 6 del decreto legislativo n. 23/2015 (interpello Ministero del Lavoro n. 13/2015). Restano, invece, esclusi dal pagamento del contributo i datori di lavoro che esercitano […]

[…] Ma esiste qualche ipotesi nella quale il contributo non va pagato?

La risposta è positiva laddove intercorrano dei licenziamenti finalizzati alla “tutela dei lavoratori anziani”: mi riferisco al pensionamento anticipato con la procedura prevista dall’art. 4, commi da 1 a 7-ter della legge n. 92/2012 (particolarmente onerosa per il datore di lavoro), ed al licenziamento del dipendente per raggiunti limiti di età. La ragione appare evidente in quanto tali soggetti fruiranno del trattamento pensionistico e non “godranno” dell’indennità di disoccupazione[…]

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 567 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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