Il periodo di prova di un mese in un contratto di un anno è in conflitto con altre norme in materia?
Avrei bisogno di una conferma da Lei: il periodo di prova di un mese in un contratto a termine della durata di un anno non è in conflitto con altre norme imperative in materia?
Nulla osta a che l’azienda possa prevedere, all’interno di un contratto a tempo determinato, un periodo di prova. Ciò in considerazione del fatto che anche per detti contratti è possibile “l’esperimento”, previsto dall’art. 2096 del c.c.
L’unico accorgimento che la giurisprudenza richiede, per validare il periodo di prova, è che la durata del periodo sia proporzionata alla durata complessiva del contratto di lavoro. Ciò in quanto una eventuale sproporzione potrebbe presentare profili di illegittimità.
Nel caso prospettato, ritengo che sia assolutamente congruo il periodo di un mese di prova in un contratto a termine di un anno, sempreché il lavoratore non abbia svolto, in precedenti contratti, le medesime mansioni presso la stessa azienda.
Per maggiori informazioni, di seguito, l’art. 2096 del c.c.
Art. 2096.
(Assunzione in prova).
Salvo diversa disposizione delle norme corporative, l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.
L’imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. ((50))
Compiuto il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell’anzianità del prestatore di lavoro.
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AGGIORNAMENTO (50)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 – 22 dicembre 1980, n. 189 (in G.U. 1a ss. 31/12/1980, n. 357), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2096, terzo comma, cod. civ. nella parte in cui non riconosce il diritto alla indennità di anzianità di cui agli artt. 2120 e 2121 stesso codice, al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo”.
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