Come calcolare la durata della somministrazione a termine qualora il lavoratore sia assunto a tempo indeterminato dall’APL?

Come calcolare la durata della somministrazione a termine qualora il lavoratore sia assunto a tempo indeterminato dall’APL?

Ho letto che una recente norma ha escluso la possibilità di calcolare la durata della somministrazione a termine qualora il lavoratore sia assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione, ma questo non era già previsto come staff leasing?

No, in primis perché questa tipologia non è staff leasing, in quanto lo staff leasing si ha quando sia il rapporto di lavoro che il rapporto di somministrazione sono a tempo indeterminato. Inoltre, ordinariamente la missione a tempo determinato va computata nella durata massima dei contratti a termine, prevista dall’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015. Ricordo che questa disposizione (prevista nella legge 126/2020, di conversione del decreto legge 104/2020), è vigente fino al 31 dicembre 2021.

Per maggior chiarezza, di seguito, gli art. 19 e 34 del decreto legislativo n. 81/2015 :

Art. 19. Apposizione del termine e durata massima

  1. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

Art. 34. Disciplina dei rapporti di lavoro

  1. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro è determinata l’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 567 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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