I diritti sindacali dei lavoratori somministrati
L'Editoriale di Eufranio Massi
Il Ministero del Lavoro, negli ultimi anni, non ha certo brillato per risposte ad interpelli in materia di lavoro pur in presenza di normative abbastanza complesse (basti pensare anche alle ultime disposizioni contenute nel D.L. n. 48/2023 in materia di contratti a tempo determinato – e non solo – ove, a distanza di mesi dalla introduzione di rilevanti novità non si è avuto un minimo di chiarimenti amministrativi): ora, a quasi un anno dalla pubblicazione dell’ultimo interpello ,viene reso noto il n. 1 del 2023 che tratta la materia dei diritti sindacali dei lavoratori somministrati.
Mettendo da parte qualsiasi riflessione sulla utilità di tale istituto previsto dall’art. 9 del D.L.vo n. 124/2004, ritengo opportuno entrare nel merito della richiesta avanzata dall’UGL del settore agroalimentare che, nella propria istanza, aveva chiesto di conoscere se per l’esercizio ed il rispetto dei diritti sindacali dei lavoratori somministrati si dovesse far riferimento al CCNL che regola i rapporti tra gli stessi e le Agenzie per il Lavoro oppure a quello delle imprese utilizzatrici.
Il Dicastero del Lavoro si è ampiamente soffermato sulla c.d. “natura trilaterale” del contratto di somministrazione, sottolineando che, seppur l’Agenzia sia formalmente ed effettivamente il datore di lavoro (sulla quale incombono gli obblighi principali derivanti dal rapporto come la retribuzione e la contribuzione), durante l’espletamento della missione, il lavoratore entra nella organizzazione dell’utilizzatore ed è da esso diretto per tutto il periodo nel quale viene svolta la prestazione, come definita dalle due imprese nel loro contratto.
Da ciò ne consegue che “il CCNL applicato è, in primo luogo, quello che si applica alle Agenzie di Lavoro” ma, durante le missioni, entrando il dipendente all’interno della organizzazione lavorativa del datore di lavoro che lo utilizza e lo dirige, trova applicazione, in una sorta di integrazione, anche il contratto collettivo applicato presso l’impresa che riceve le prestazioni. In tale quadro va, ovviamente, correlata la disciplina relativa all’esercizio dei diritti sindacali.
Del resto, il comma 2 dell’art. 36 del D.L.vo n. 81/2015 è esplicito atteso che riconosce il diritto del lavoratore somministrato finalizzato ad esercitare, per tutta la durata della missione, sia i diritti di libertà che l’attività sindacale, ivi compreso il diritto a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell’impresa utilizzatrice. Tale norma integra quanto definito dal comma precedente: ai lavoratori delle Agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge n. 300/1970.
Alla luce delle riflessioni sopra citate il Ministero del Lavoro giunge ad una conclusione giusta e coerente con il dettato legislativo: al lavoratore dipendente dall’Agenzia debbono essere riconosciuti tutti i diritti sindacali previsti sia dalla legge che dal CCNL applicato e, durante i periodi di missione anche quelli riconosciuti dal CCNL applicato dal datore di lavoro utilizzatore ai propri dipendenti.
Si tratta, come ben si vede, di un indirizzo concreto e condivisibile: i diritti sindacali, per essere veramente tali, non possono prescindere dal luogo ove viene svolta la prestazione lavorativa per cui va, senz’altro, applicata, a tempo, ossia fino a che dura la prestazione lavorativa, anche la ulteriore disciplina prevista dal contratto collettivo dell’azienda utilizzatrice. E’ un principio importante che va sostenuto e difeso, in quanto il lavoratore in missione che, per una serie di motivi, pur essendo inserito nella organizzazione lavorativa ne resta ai margini, attesa la sua posizione precaria rispetto al contesto generale, è una persona la quale, proprio per la sua condizione, ha necessità di essere tutelato e garantito.
Autore
Rispondi
Solo registrati possono commentare.
0 Commenti
Non ci sono Commenti!
Si il primo a commentare commenta questo articolo!