I diritti di precedenza nel contratto a tempo determinato e l’esonero contributivo [E.Massi]
Rispondendo ad un quesito di Confindustria il Ministero del Lavoro, attraverso l’interpello n. 7 del 12 febbraio 2016, ha affrontato la questione del diritto di precedenza nei contratti a tempo determinato in correlazione con l’esonero contributivo previsto dalla legge n. 190/2014 (discorso che vale anche per quello previsto dall’art. 1, comma 178, della legge n. 208/2015)
La posizione ministeriale, espressa chiaramente nella nota sopra citata offre, a mio avviso, lo spunto per ricapitolare, sia pur brevemente, quanto previsto dall’art. 24 del decreto legislativo n. 81/2015.
Se un lavoratore con uno o più contratti a termine presso lo stesso datore di lavoro, supera il limite temporale dei sei mesi, acquisisce un diritto di precedenza (fatte salve diverse disposizioni dei contratti collettivi anche di secondo livello) per una assunzione a tempo indeterminato qualora l’azienda intenda incrementare l’organico con un dipendente a tempo indeterminato per lo svolgimento delle mansioni già espletate dallo stesso: il riferimento alle mansioni svolte è da intendersi alla luce della previsione contenuta nell’art. 3 che consente la utilizzazione del lavoratore in mansioni riferibili allo stesso livello di inquadramento contrattuale all’interno della categoria legale (operaio, impiegato ed intermedio). Per le donne, il periodo di congedo di maternità previsto dal Capo III del D.L.vo n. 165/2001 concorre a determinare il periodo utile al conseguimento del diritto di precedenza. Alle stesse lavoratrici viene riconosciuto, un altro diritto di precedenza anche per le assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro nell’arco temporale dei dodici mesi successivi, con riferimento alle mansioni già svolte. Il diritto di precedenza (cosa che riguarda, peraltro, anche i lavoratori stagionali) deve essere espressamente richiamato nel contratto a termine che deve essere redatto in forma scritta, come chiaramente affermato dal comma 4 dell’art. 24.
Fin qui l’articolato normativo rispetto al quale si impongono talune riflessioni anche alla luce dei chiarimenti intervenuti con l’interpello n. 7/2016.
L’aver messo, come obbligo (del resto, lo prevedeva già il D.L. n. 34/2014, convertito nella legge n. 78/2014), l’inserimento della informativa sul diritto di precedenza, risolve, una lunga diatriba circa l’informazione che i datori di lavoro, secondo l’INPS, dovevano, comunque, fornire ai propri dipendenti a termine circa il diritto di precedenza: tale onere era espressamente richiesto dall’Istituto ai fini dell’applicazione dell’art. 4, comma 12, della legge n. 92/2012 (ora abrogato e sostituito dall’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015) il quale subordina, tra le altre cose, il riconoscimento di agevolazioni correlate ad una nuova assunzione al rispetto del diritto di precedenza “nato” da un precedente rapporto che aveva superato la soglia dei sei mesi. Ora, l’averlo inserito in una disposizione normativa tronca qualsiasi discussione, fermo restando che un eventuale mancato rispetto non inficia la validità dell’altro rapporto instaurato: ciò che viene meno sono, soltanto, gli incentivi correlati. Va, peraltro, chiarito, a scanso di equivoci, che la circolare INPS n. 17/2015, richiamata dall’interpello “de quo”, ha affermato che la legge n. 190/2014 che disciplina l’esonero contributivo relativo al 2015 (ma è la stessa cosa con la legge n. 208/2015 che regolamenta quello, più ridotto, in vigore per il 2016), è “speciale” rispetto all’impianto generale e, quindi, non trovano applicazione le limitazioni ivi previste che, tuttavia, restano pienamente in vigore qualora il datore di lavoro, non rispettando il diritto di precedenza regolarmente esternato per iscritto dall’interessato, proceda ad un’altra assunzione.
La circolare INPS n. 17/2015, partendo dal concetto della “specialità” della norma, ha ritenuto che l’esonero contributivo spettasse non soltanto nel caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato al superamento della soglia dei sei mesi (ovviamente, nel rispetto anche delle condizioni previste dall’art. 1, commi 1175 e 1176 della legge n. 296/2006), ma anche allorquando il lavoratore fosse titolare di un diritto di precedenza, arrestandosi, soltanto, avanti al caso in cui, pur in presenza di un diritto regolarmente esternato per iscritto, il datore di lavoro non avesse rispettato tale preciso obbligo. Di tale tenore è il contenuto dell’interpello n. 7, il quale sottolinea, peraltro, che in assenza di una manifestazione espressa per iscritto e, quindi, “in mancanza o nelle more della stessa, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere”.
Quanto affermato dal Dicastero del Lavoro va letto in una logica di semplificazione rispetto alla interpretazione del diritto che, è bene ricordarlo, fatte salve limitazioni poste dalla contrattazione collettiva, non presenta limiti territoriali. Ben si comprende, quindi, l’imbarazzo di un datore di lavoro che, in presenza di più articolazioni produttive nelle varie Regioni, a fronte di necessità occupazionali impellenti, fosse “costretto” ad interpellare tutti gli ex dipendenti a termine che non hanno ancora esternato la propria volontà: è chiaro che il diritto, esercitabile entro l’arco temporale dei sei mesi successivi alla cessazione del contratto, vale dal momento in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza ed è perfettamente “agibile” nel periodo successivo fino al compimento dei dodici mesi successivi alla scadenza del precedente rapporto.
Detto questo, però, ritengo che la precisazione ministeriale sia ridondante in quanto “le trasformazioni di rapporti di lavoro a termine” non sono nuove assunzioni rispetto alle quali può valere un diritto di precedenza regolarmente esternato.
Il diritto di precedenza, come dicevo, va espressamente richiamato nella lettera di assunzione. Ma cosa succede se il datore di lavoro non lo ricorda esplicitamente?
Sotto l’aspetto prettamente operativo si può, da subito, affermare che l’omissione non incide né sul rapporto in essere, né, tantomeno, sul diritto stesso ad una assunzione a tempo indeterminato che, in ogni caso, postula un comportamento attivo del lavoratore che deve notificare per iscritto (art. 24, comma 4) al proprio datore di lavoro la volontà di esercitarlo ai fini della costituzione di un rapporto da realizzarsi, per le mansioni già espletate, nell’arco temporale di un anno dalla cessazione del rapporto. L’esercizio del diritto non viene assolutamente “toccato” dalla mancata informativa datoriale. Ovviamente, il mancato rispetto del diritto di precedenza da parte del datore di lavoro può comportare, quantomeno, una richiesta di risarcimento del danno da avanzare in sede giudiziale.
Sotto quest’ultimo aspetto si potrebbe anche ipotizzare un ricorso al giudice nel quale il lavoratore lamenta la lesione di un diritto di informazione che, se riconosciuta, potrebbe portare ad una condanna con risarcimento del danno liquidato in via equitativa.
Diverso è il discorso relativo ad una eventuale sanzione amministrativa a seguito di controlli da parte degli organi di vigilanza. Il Legislatore non ha previsto una sanzione specifica per tale omissione ed il Ministero del Lavoro lo ha confermato.
Ma cosa succede se un lavoratore che ha esternato per iscritto il proprio diritto di precedenza, rinuncia all’offerta del datore di lavoro? Può il datore di lavoro escluderlo da una successiva chiamata all’interno dell’arco temporale nel quale si esplica il diritto di precedenza?
La risposta è, a mio avviso, la seguente: il lavoratore può ben rinunciare per una serie di motivi (ad esempio, perché l’offerta è per un contratto a tempo parziale, sia pure indeterminato, perché in una unità produttiva lontana dal proprio domicilio, ecc.) ma il datore di lavoro è tenuto ad offrirgli anche ulteriori possibilità di contratto a tempo indeterminato entro i dodici mesi successivi alla cessazione del precedente rapporto
Il diritto di precedenza è, come affermavo pocanzi, il diritto all’assunzione a tempo indeterminato per mansioni già espletate: può, di conseguenza, il contratto essere di apprendistato?
Tale tipologia che è a tempo indeterminato (art. 44, comma 1, del D.L.vo n. 81/2015) è legata ad un limite massimo di età per l’instaurazione del rapporto (29 anni e 364 giorni) ma anche all’acquisizione di una qualificazione o riqualificazione professionale, cosa che, invece, con riferimento all’età anagrafica, non c’è (art. 47, comma 4) per i lavoratori in mobilità e per quelli che, al momento dell’assunzione, siano titolari di un trattamento di disoccupazione. Ebbene, è possibile l’assunzione con tale tipologia in presenza di mansioni già espletate? Secondo il Ministero del Lavoro ciò è possibile se la durata del precedente rapporto a termine, intermittente, o in somministrazione (anche in sommatoria) non abbia superato la metà del periodo relativo alla fase formativa dell’apprendistato (18 mesi, se si parla del professionalizzante): tale orientamento, espresso con l’interpello n. 8/2007, è stato ripreso dal messaggio INPS n. 4152 del 17 aprile 2014.
Il datore di lavoro, come dicevo pocanzi “en passant”, può offrire anche un contratto part-time a tempo indeterminato in quanto il Legislatore non pone limiti in tal senso, ma non può offrire un contratto di lavoro intermittente sia pure a tempo indeterminato in quanto tale tipologia non assicura stabilità lavorativa essendo unicamente legata alla “chiamata” del datore di lavoro.
L’art. 24 ha, inoltre, previsto per le lavoratrici che, ai fini del computo dei sei mesi ed un giorno che fa scattare il diritto di precedenza concorrano, anche i periodi di congedo per maternità disciplinati dal Capo III del D.L.vo n. 165/2001. A mio avviso, questo inserimento nel calcolo riguarda soltanto quei rapporti che attraverso il contratto iniziale o per sommatoria superano la soglia dei sei mesi, non essendo riferibile a quei rapporti che, ad esempio, sono di un mese e che, di per sè stessi, non possono generare il diritto. Quanto appena detto non vale per i contratti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni, ove, leggi speciali, escludono l’assunzione a tempo indeterminato con procedure e modalità diverse dal concorso o dalla selezione pubblica
L’occhio di particolare riguardo nei confronti delle lavoratrici in gravidanza non si evidenzia soltanto nella casistica che si è appena citata ma anche nell’introduzione di una ulteriore precedenza, questa volta per un rapporto a tempo determinato: le caratteristiche sono sempre le stesse in quanto lo stesso è strettamente correlato all’arco temporale dei dodici mesi ed allo svolgimento di mansioni già espletate.
Il diritto di precedenza nei rapporti stagionali (che sono quelli individuati dalla contrattazione collettiva e quelli ex DPR n. 1525/1963, almeno fino a quando il Ministro del Lavoro non varerà un apposito Decreto, come previsto dall’art. 21, comma 2) segue, rispetto a quello in essere per gli altri rapporti a termine, una strada parallela destinata a non incontrarsi: infatti, pur se, anche in queste ipotesi, il diritto va espressamente indicato nel contratto – lettera di assunzione, lo stesso genera diritti soltanto per contratti stagionali e va esercitato entro i tre mesi successivi alla scadenza. Che il rapporto di lavoro a termine stagionale abbia una natura del tutto diversa dall’altro, lo si evince anche dalla circostanza che la durata non rientra nella sommatoria dei trentasei mesi oltre i quali un ulteriore contratto a termine, salvo deroghe della contrattazione, può essere stipulato soltanto “in deroga”, non più obbligatoriamente assistita, avanti alla Direzione territoriale del Lavoro con durata massima di dodici mesi (art. 19, comma 3), e dal fatto che è possibile “legare” un contratto all’altro senza soluzione di continuità, non rispettando lo “stop and go”.
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50 Commenti
Asietta
Settembre 16, 00:55Buongiorno dott. Massi,
Lavoro in una casa di riposo dal 1 agosto 2019 ma assunta tramite agenzia interinale. Dal 1 agosto di quest’anno mi ha assunto direttamente la casa di riposo con contratto fino al 31 dicembre. Ald agosto è stata assunta un’altra persona con le stesse mansioni. In caso di rinnovo, avrei la precedenza,?
Eufranio Massi
Settembre 28, 16:02Il diritto di precedenza vale per una assunzione a tempo indeterminato. Vale per 12 mesi dalla cessazione del contratto a termine e va esternato per iscritto al datore di lavoro entro i sei mesi successivi alla fine del rapporto a termine (art. 24 del decreto legislativo n. 81/2015).
Dott. Eufranio Massi
Natale
Giugno 01, 20:09Egregio Dottor Massi,
Volevo chiederle un’informazione in merito al mio contratto a tempo determinato
L’azienda presso quale lavoro, mi proroga il contratto a tempo determinato fino a luglio ( il contratto originariamente doveva scadere questa settimana di giugno).
La lettera da far pervenire all’azienda per esercitare il diritto di precedenza quando la devo inviare in questa settimana di giugno; a fine giugno oppure a contratto concluso.
La ringrazio anticipatamente . Saluti.
Eufranio Massi
Giugno 04, 12:48A contratto concluso.
Dott. Eufranio Massi
Mattew80
Aprile 30, 14:16Salve dott Massi.
Volevo chiedere un informazione, nel caso in cui la domanda scritta per il diritto di precedenza avvenga nello stesso giorno tra più persone cosa succede?
Le spiego la mia situazione sono un O. S. S. Nella struttura privata in cui lavoravo ho maturato i 24 mesi di tempo determinato. Ho presentato la mia domanda relativa al diritto di precedenza. Fra qualche giorno faranno un assunzione a tempo indeterminato,ma mi hanno detto che risulto secondo nella lista. Ma la cosa strana è che mi hanno detto che abbiamo presentato la domanda lo stesso giorno ma la collega è andata qualche minuto prima. Visto che rispetto a lei ho iniziato a lavorare tre mesi prima, volevo sapere se ho precedenza o meno. Grazie e arrivederci
Eufranio Massi
Maggio 04, 09:29La legge non prevede criteri stabiliti a priori. Questi, in caso di parità e in mancanza di accordi sindacali, sono stabiliti dal datore di lavoro. La cosa essenziale è che gli stessi siano oggettivi. Essi possono, ad esempio, far riferimento, anche in concorso tra loro, all’anzianità aziendale, all’età ed al carico familiare.
Dott. Eufranio Massi
Binci Gabriele
Gennaio 21, 11:57Buon giorno signor massi vorrei sapere se l articolo 24 con la legge 81 del 2015 ha valore anche per gli enti pubblici avendo lavorato 8 mesi come operaio comunale vorrei sapere se potrei usufruire del diritto di precedenza in un nuova eventuale chiamata a tempo indeterminato nello stesso comune con la stessa mansione il mio nome è Binci Gabriele
Eufranio Massi
Gennaio 22, 17:01Nel settore pubblico il diritto di precedenza non può essere esercitato per una assunzione a tempo indeterminato perché per l’immissione in organico occorre un concorso o una selezione pubblica.
Dott. Eufranio Massi
Daniela
Maggio 14, 04:53Buon giorno.
Vorrei sapere se posso fare adesso la lettera di precedenza visto che il mio contratto scade il 15/09/2019 o devo aspettare la sua cessazione , visto che d’azienda assume personalmente a tempo indeterminato, arrivati a lavorare dopo di me che però hanno fatto la lettera di precedenza.
Grazie
Eufranio Massi
Maggio 15, 10:05Il diritto di precedenza va esercitato per iscritto al termine del contratto a termine.
Dott. Eufranio Massi
ge70
Aprile 24, 08:37salve mi chiamo sergio lavoro preso la stessa ditta da circa 10 anni con contratto a tempo determinato stagionale,avvalendomi del diritto di precedenza(per stagionali) e seguendo tutta la prassi anche se il datore di lavoro non lo richiama nella lettera di assunzione,vorrei sapere questo se siamo 20 operai (abbiamo già tutti lavorato per la stessa azienda)con lo stesso livello (6) (operai non qualificati delle attività industriali e assimilati) ad’avvalerci di tale diritto ma i posti disponibili sono 17 che prassi deve seguire il datore di lavoro? può assumere chi gli pare oppure come dice il contratto aziendale deve rispettare anche l’anzianità di servizio.grazie
Davide
Aprile 23, 11:27Buongiorno Dott. Massi,
Potrebbe spiegarmi su quali basi ritiene che “le trasformazioni di rapporti di lavoro a termine non sono nuove assunzioni, rispetto alle quali può valere un diritto di precedenza regolarmente esternato”.
Grazie
Coridali saluti
Eufranio Massi
Aprile 23, 16:09Sul punto già si è espressa, in tal senso, la Cassazione. Nel caso di specie, la trasformazione di un contratto a termine in essere non è una nuova assunzione, in quanto il contratto a termine stipulato prosegue senza soluzione di continuità. Il diritto di precedenza riguarda una nuova assunzione per le mansioni già espletate e si esaurisce entro i 12 mesi successivi alla fine del precedente contratto a tempo determinato.
Dott. Eufranio Massi
Silvano Gedda
Febbraio 24, 08:39Buongiorno dott. Massi,
le porgo la seguente domanda: la mia azienda assume con contratti di un anno da un’agenzia di somministrazione, poi lascia a casa i dipendenti alla scadenza e ne assume altri (sempre per un anno e sempre per medesima mansione). Ora io mi chiedo è possibile cambiare sempre personale per svolgere la stessa mansione? A cosa serve il decreto dignità se comunque si viene lasciati a casa dopo un anno e qualcun’altro prende il nostro posto per continuare a svolgere il nostro identico lavoro? In questo modo l’azienda non assume mai direttamente ma utilizza sempre le agenzie per il lavoro…
Saluti Silvano.
Eufranio Massi
Febbraio 25, 12:45Il decreto dignità non prevede nulla che garantisca una nuova utilizzazione in somministrazione a termine di lavoratori già in missione ( senza causale) per un periodo massimo di dodici mesi. Superata tale soglia è richiesta una delle specifiche causali previste dall’art. 19 del decreto legislativo n. 81/2015, come modificato dal decreto legge n. 87/2018.
Dott. Eufranio Massi
Vanessa
Ottobre 29, 20:35Buonasera dott Massi,
le scrivo perché in data 30/09/2018 è scaduto il mio contratto a tempo determinato che ,tra le varie proroghe , è durato 31 mesi.Pero’ ho appena appreso che ad una collega alla quale il contratto a tempo determinato è scaduto il 31/10/2018 è stata assunta a tempo indeterminato…Le volevo chiedere se posso esercitare il diritto di precedenza su questo
‘ultima .Ci tengo però a precisare che questa collega fu assunta,per la prima volta,a tempo determinato prima di me (lei a gennaio 2016e io a febbraio 2016).Ho diritto di precedenza nonostante lei sia arrivata prima dato che a me il contratto a termine è scaduto prima? Grazie
Eufranio Massi
Ottobre 30, 12:52Il diritto di precedenza per una assunzione a tempo indeterminato deve essere esternato per iscrittoentro i sei mesi successivi alla fine della scadenza e vale da quel momento fino a quando siano trascorsi 12 mesi dalla cessazione del precedente contratto. Quindi, il suo diritto vale soltanto o a partire dal giorno in cui viene ricevuto dal datore di lavoro e, ovviamente, non può riguardare il passato.
Dott. Eufranio Massi
Giacomo
Agosto 27, 12:07Buongiorno dott. Massi,
volevo esporle la mia situazione che è un po’ complessa.
Sono stato assunto per una azienda nel novembre del 2014 e vi ho lavorato fino a marzo 2016 per un totale di 17 mesi, ho richiesto diritto di precedenza che e scaduto a marzo 2017.
Ho successivamente continuato a lavorare a tempo determinato per questa azienda per 5 mesi e richiesto nuovamente il diritto di precedenza a marzo 2018.
Il punto è posso richiedere il suddetto diritto nuovamente ed è esercitabile sulla totalità dei mesi o siccome dato che il precedente è scaduto e non arrivo a 6 mesi di contratto non ne ho diritto?
Spero di essere stato chiaro, la ringrazio anticipatamente.
Eufranio Massi
Agosto 27, 15:55Ne ha diritto in quanto esso scatta, anche in sommatoria di precedenti rapporti a termine relativi alle stesse mansioni già espletate.
Dott. Eufranio Massi