I controlli ispettivi sui lavoratori in CIGS che frequentano corsi professionali

Eufranio Massi, nel suo Editoriale settimanale, approfondisce il tema dei controlli ispettivi sui lavoratori in CIGS che frequentano corsi professionali

I controlli ispettivi sui lavoratori in CIGS che frequentano corsi professionali

Con il comma 202 dell’art. 1 della legge n. 234/2021 è stato introdotto, nel “corpus” del D.L.vo n. 148/2015, a partire dal 1° gennaio 2022, l’art. 25-ter: l’obiettivo perseguito è, quello di ridefinire il meccanismo della condizionalità per i lavoratori coinvolti in programma di CIGS con lo scopo di migliorare e riqualificare le proprie competenze ed i profili professionali. La nuova norma ha abrogato l’art. 22 del D.L.vo n. 150/2015 che trattava la stessa materia.

I lavoratori beneficiari di CIGS con sospensione o riduzione di orario partecipano ad iniziative formative, finanziate anche dai Fondi interprofessionali o cofinanziate dalle Regioni nell’ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro. La mancata partecipazione comporta l’irrogazione delle sanzioni che vanno dalla decurtazione di un mensilità fino alla decadenza: il tutto, però, con la fissazione dei criteri, delle modalità e delle sanzioni fu rinviato dall’art. 25-ter a due D.M. del Ministro del Lavoro che dovevano essere emessi entro il 2 marzo u.s. I termini ordinatori non sono stati rispettati e il quadro amministrativo, si è completato, soltanto, con la pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale  del 28 ottobre, del provvedimento datato 2 agosto contenente l’apparato sanzionatorio e la definizione delle competenze in materia degli Ispettorati territoriali del Lavoro, atteso che le modalità di erogazione della formazione erano state già disciplinate dal D.M. n. 142/2022.

Ma, andiamo con ordine.

Il D.M., datato 2 agosto, ha l’onere di precisare le sanzioni che debbono essere adottate nei confronti dei lavoratori che, ammessi alla partecipazione ed alla frequentazione dei corsi di riqualificazione professionale, non partecipano o partecipano in misura non significativa.

La partecipazione obbligatoria (vedremo, poi, in che termini) è, in un certo senso, postulata dal programma di “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) disciplinato dall’art. 1, comma 324, della legge n. 178/2020, in un contesto che vede raccordati le imprese interessate, l’ANPAL ed i servizi regionali per l’impiego.

L’obbligo di partecipazione ai corsi professionali che, da una prima lettura della norma, sembrava avere una caratteristica universale, nel senso che doveva interessare tutti i lavoratori destinatari di un trattamento di integrazione salariale straordinaria (cosa che appariva, in determinate situazioni, “abnorme”) è stato inteso, nelle declinazioni amministrative dei Decreti Ministeriali in modo più limitato, atteso che esso è previsto:

  1. Laddove lo declina espressamente la legge come, ad esempio, nella CIGS per transizione occupazionale (art. 22-ter del D.L.vo n. 148/2015) ove, al comma 2, è stabilita l’obbligatorietà dell’accordo sindacale in sede ministeriale e la formazione per tutti i lavoratori interessati ai provvedimenti integrativi straordinari che vengono concessi in deroga rispetto alla durata massima prevista dagli articoli 4 e 22 e per un massimo di dodici mesi complessivi non prorogabili;
  2. Laddove la partecipazione ai corsi di formazione e riqualificazione sia prevista nel verbale di accordo che conclude la procedura di informativa ed esame congiunto ex art. 24 del D.L.vo n. 148/2015;
  3. Laddove sia prevista nelle procedure sindacali che precedono l’accesso all’assegno di integrazione salariale, riconosciuto dai Fondi di solidarietà ex art. 26 (Fondi di solidarietà bilaterali), 29 (Fondo di integrazione salariale – FIS) e 40 (Fondi, anche interprofessionali delle Province Autonome di Trento e Bolzano).

Il D.M. 2 agosto 2022 dispone, all’art. 2, una serie di sanzioni che, nella procedura (ed il riferimento è soltanto ad essa) ricorda quella in uso per le aziende che, pur essendo tenute, per accordo sindacale, alla rotazione dei lavoratori in CIGS, non danno applicazione alla stessa. Infatti, come vedremo tra poco, l’accertamento della mancanza a carico dei beneficiari del trattamento integrativo è degli ispettori del lavoro i quali relazionano l’INPS per la materiale applicazione della sanzione e per l’eventuale recupero delle somme indebitamente percepite.

Le sanzioni sono le seguenti e, in ogni caso (comma 6) non comportano il recupero della contribuzione figurativa e dell’assegno al nucleo familiare eventualmente erogato:

  1. La mancata partecipazione, in assenza di un giustificato motivo (ed il comma 5 declina quali possono essere), nella misura compresa tra il 25% ed il 50% delle ore complessive per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente alla decurtazione di 1/3 della mensilità del trattamento di CIGS, ferma restando la sanzione minima individuata dall’art. 25-ter consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale;
  2. Se le assenze sono superiori e sono comprese tra il 50% (sarebbe il caso di precisare oltre il 50%) e l’80% delle ore complessive previste per ciascuno dei corsi proposti, la decurtazione è pari alla metà di una mensilità di CIGS, ferma restando la sanzione ex art. 25-ter consistente nella decurtazione di una mensilità;
  3. Se le assenze non giustificate superano la soglia dell’80% delle ore complessive per ognuno dei corsi proposti, si arriva alla decadenza dal trattamento di integrazione salariale straordinario.

Ma, quali sono le esimenti previste dal Decreto Ministeriale che si concretizzano in un giustificato motivo?

Esse sono descritte al comma 5 e sono:

  1. Documentato stato di malattia o infortunio (ovviamente, con certificazione medica probante);
  2. Servizio civile o di leva (immagino volontaria e non obbligatoria, atteso che quest’ultima è stata abrogata da anni) o richiamo alle armi;
  3. Stato di gravidanza per i periodi di astensione previsti dalla legge: la norma non lo dice esplicitamente, ma sono da considerare equiparati i periodi per affidamento od adozione, nonché il congedo per paternità ex art. 28 del D.L.vo n. 151/2001 e, limitatamente, ai giorni di fruizione, quello previsto dall’art. 27-bis del citato Decreto Legislativo;
  4. Citazioni in Tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del Magistrato;
  5. Gravi motivi familiari documentati e/o certificati. Per essi si intendono, a mio avviso, le necessità derivanti dal decesso di un familiare o situazioni che comportano un particolare impegno nella cura e nell’assistenza di familiari, ecc.;
  6. Casi di limitazione legale della mobilità personale (ad esempio, arresti domiciliari);
  7. Ogni comprovato altro elemento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare ad iniziative di formazione e/o riqualificazione, senza possibilità di alcuna di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo (ad esempio, calamità naturali, scioperi dei trasporti pubblici, ecc.).

L’art. 3 individua come competente alla rilevazione delle mancanze il servizio ispettivo competente per territorio il quale può intervenire:

  1. Nell’ambito delle proprie competenze a seguito di specifici programmi predisposti dall’Ufficio;
  2. Nel corso degli accertamenti già previsti dal comma 6 dell’art. 25 del D.L.vo n. 148/2015, nei tre mesi antecedenti la conclusione dell’intervento di integrazione salariale: in questo specifico caso va accertato se lo svolgimento della formazione si è, concretamente, svolto secondo il programma aziendale presentato al Ministero del Lavoro e già conosciuto dalle articolazioni periferiche dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In mancanza di altre specifiche indicazioni (che, pure, sarebbe opportuno che pervenissero dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro o dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro), il personale ispettivo dovrà seguire le indicazioni già contenute nella circolare del Dicastero del Lavoro n. 27/2016.

L’iter procedimentale di constatazione delle assenze è abbastanza semplice: qualora dai registri dell’Ente di formazione risultino assenze ingiustificate sulla base di quanto indicato al comma 5 (ed è per questo che sarebbe necessario un qualche ulteriore chiarimento amministrativo da parte degli organi centrali) l’ispettore provvede alla contestazione della sanzione ai lavoratori per i quali risulta, oggettivamente, l’assenza come non giustificata e, contemporaneamente, né da comunicazione all’INPS, competente per territorio, ai fini della successiva applicazione.

Lo stesso iter viene declinato all’art. 4 per i Fondi di solidarietà bilaterali, per i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, per il FIS e per i Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano con un’unica eccezione che riguarda i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi ex art. 27: le modalità per procedere alla decurtazione delle mensilità d integrazione salariale a lavoratori destinatari degli interventi integrativi salariali che sono a carico dei predetti Fondi sono individuati  dai soggetti preposti alla loro gestione.

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Eufranio Massi
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E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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