Ho una lavoratrice che ha un figlio di 2 anni, deve presentare le dimissioni online?
Nei casi di dimissioni presentate da lavoratrice nel periodo di gravidanza o durante i primi 3 anni di vita del bambino, è richiesta esclusivamente la convalida delle stesse presso L’Ispettorato del lavoro (art. 55, comma 4, del D.L.vo 151/2001). In questo periodo non sussiste l’obbligo delle dimissioni online.
Di seguito l’articolo 55 del D.L.vo 151/2001:
- In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
- La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.
- La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
- La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. A detta convalida e’ condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.
- Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.
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