Ho terminato un contratto di lavoro a tempo determinato, è possibile fare domanda di disoccupazione con requisiti ridotti ? Quali sono i tempi e i requisiti per la richiesta della domanda ?

La Mini-Aspi (entrata in vigore il 01-01-2013 con l’approvazione della riforma del lavoro Fornero) è una prestazione a sostegno del reddito che sostituisce l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto il lavoro in maniera involontaria quale la scadenza naturale di  un contratto a tempo determinato.

Per poter avanzare domanda di disoccupazione, è necessario poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione (versata o dovuta) di attività lavorativa nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, l’anzianità contributiva invece, non è richiesta.

Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:

– i contributi previdenziali comprensivi di quota DS e ASpI (Assicurazione sociale per l’impiego) versati durante il rapporto di lavoro subordinato;

– i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata contribuzione ed per i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;

– i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
– l’astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Non sono considerati utili i periodi di lavoro all’estero, in Stati con i quali l’Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale. Inoltre, non sono considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di: malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo; cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore; assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.

La domanda può essere inoltrata a partire dall’ottavo giorno successivo al licenziamento e non oltre  

i due mesi da quella data e deve essere inoltrata all’Inps esclusivamente in via telematica.

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Marialuisa Santoro
Marialuisa Santoro 8 posts

Consulente del lavovo Generazione vincente Spa http://generazionevincente.it/

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