Ho stipulato un contratto a tempo determinato per la sostituzione di una impiegata che è andata in maternità. Se alla scadenza del congedo obbligatorio, l’impiegata non rientra a lavorare ma richiede anche un periodo di “facoltativa”, posso prorogare il contratto a termine? La proroga rientra tra le 5 possibili?
È possibile la proroga per un contratto in sostituzione anche se per una motivazione diversa (da congedo obbligatorio a congedo facoltativo). La proroga non rientra tra le 5 previste dalla nuova legislazione.
Per cui non va sottratta dal monte proroghe che, se non ne ha fatte altre dal 20 marzo 2014, restano 5. Attenzione, però, a non superare il massimale dei 36 mesi che riguarda anche i contratti a termine in sostituzione.
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42 Commenti
Silvietta85
Dicembre 09, 20:47Buonasera, mi hanno proposto un contratto di lavoro come part time 3 livello nel commercio, MA in sostituzione di una persona che al momento è a casa per dei motivi personali (no maternità).. ma mi dicono che non si sa fin quando resterà a casa, se rientrerà ecc.. ma che secondo loro è molto probabile non rientrerà più. Quindi volevo capire come funziona in questi casi?? Si tratta di una multinazionale importante.. Grazie. Silvia
Ralitsa
Agosto 15, 16:51Buongiorno ho un contratto per sostituzione maternità, ma la mamma in questione sie licenziata prima della scadenza del mio contratto. L’azienda mi lascia a casa per 15 giorni dopo di che mi vuole riassumere con un nuovo contratto a termine . Si può fare? Grazie
Roberto
Settembre 01, 15:40Il suo contratto è collegato alla neo-mamma dimissionaria, per cui il rapporto dovrà necessariamente cessare. E’ possibile la riassunzione per una motivazione diversa.
Tetyana
Giugno 27, 09:18Buongiorno!
Sono stata assunta dal 31.12.2021 a tempo determinato per sostituzione di lavoratore assente (in maternità) con art 19 ss DL 15 giugno 2015 n.81.
Volevo chiedere se è possibile recedermi dal contratto prima della data termine contratto che mi hanno messo il 28.08.2021?
Ho trovato un nuovo lavoro che è vicino a casa mia e dopo le condizione del lavoro che ho adesso non mi vanno più bene.
Grazie in anticipo
cordiali saluti
Roberto
Giugno 28, 20:41Le dimissioni sono sempre possibili ma, in caso di risoluzione anticipata l’azienda potrebbe richiederle l’indennità di preavviso, quale risarcimento del danno per mancato rispetto di quanto previsto dal contratto di lavoro.
Lale8
Gennaio 25, 16:08Buongiorno, ho un contratto per sostituzione maternità con scadenza luglio 2021, la titolare del posto rientra ad inizio febbraio 2021 per fare il passaggio di consegne mi è stato chiesto di rimanere tutto il mese (ho accettato) e ho scoperto di essere incinta, posso richiedere la naspi al termine del contratto, ovvero al suo rientro? O la maternità? Cosa posso fare?
Grazie in anticipo
Roberto
Gennaio 25, 21:24Può richiedere la maternità all’INPS. Vada in un patronato per richiedere informazioni in merito.
Elena
Novembre 19, 10:58Ho una dipendente in maternità fino al 03/01/21, ed è stata assunta in sostituzione un’altra dipendente che, viste le complicanze sorte in gravidanza, stata fatta fino al 31/01/21. La neo mamma, a fine maternità vorrebbe tornare al lavoro, quindi subito dal 04/01/21, con la sostituta come mi devo comportare?
Grazie.
Roberto
Novembre 22, 17:49Il rapporto a termine deve cessare al rientro della lavoratrice sostituita. Il rapporto può proseguire qualora sia previsto dal Ccnl un ulteriore periodo per il “cambio consegne”.
Marty
Settembre 06, 14:47Buongiorno,
Sono stata assunta il 21/10/2019 per sostituzione maternità presso una scuola dell’infanzia , il 1/09/2020 sono stata riassunta fino al 31/07/2021 per concludere la maternità e per altre mansioni che mi saranno assegnate.
Volevo chiederle se nel caso mi assumessero ancora a settembre 2021 il contratto potrà diventare a tempo indeterminato?
Grazie
Roberto
Settembre 07, 10:14Va verificata la durata massima complessiva di tutti i rapporti di lavoro fatti con quella determinata azienda. Il periodo massimo va ripreso dal contratto collettivo applicato dalla scuola. Qualora manchi il riferimento, il periodo massimo non può essere superiore a 24 mesi.
93awerr
Agosto 03, 17:32Buongiorno
Volevo gentilmente un informazione.Da dove si vede se il mio contratto e per sostituzione di maternità?
Mi spiego meglio.Sul mio contratto non ce scritto niente però nella mia azienda mi hanno detto che sto sostituendo una ragazza per congedo parentele.Mi potresti dare delle delucidazioni?
Grazie
Roberto
Agosto 05, 22:42Perché un contratto a termine possa essere considerato per “motivi sostitutivi”, deve essere specificato il lavoratore sostituito con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Se manca il nominativo del lavoratore assente, non si tratta di un contratto a termine per motivi sostitutivi.
116
Gennaio 06, 15:02Salve,
sto sostituendo una lavoratrice in congedo di maternità che rientrerà dopo un anno di assenza, tra maternità obbligatoria e facoltativa. La ditta ha manifestato l’intenzione di tenermi, con ruolo diverso, anche dopo il rientro della lavoratrice.
In questo caso avranno la possibilità di fare un altro contratto a tempo determinato (visto che il primo era per motivi di sostituzione) o sarà già considerato superato il limite dei 12 mesi, nonostante la “nuova” mansione?
Roberto
Gennaio 07, 16:11Il cambio di mansione presuppone la fine del contratto a termine per motivi sostitutivi e l’avvio di un nuovo contratto a tempo determinato con altre motivazioni. L’azienda ha una durata massima complessiva (sommando i diversi contratti a termine) che non potrà superare i 24 mesi o quanto diversamente previsto dal Ccnl applicato.
Mallix26
Novembre 28, 13:10Salve io sono una parrucchiera e sto sostituendo una ragazza in maternità … la quale al termine ha deciso di rientrare ….. però un’altra ragazza che lavora lì è rimasta incinta … quindi la titolare vuole che io rimanga per sostituire là seconda rimasta incinta si può quindi prorogare il mio contratto associandolo alla seconda ragazza incinta ?
Roberto
Dicembre 02, 08:16Ritengo di sì, in questo caso non cambia la causale (sostitutiva) ma il lavoratore al quale il rapporto a termine è agganciato.
StudioCF
Novembre 07, 10:29Buongiorno,
un’azienda intende assumere assumere a tempo determinato in sostituzione di lavoratrice che sarà assente per maternità.
Per il passaggio di consegne intende assumere prima dell’inizio dell’assenza della lavoratrice da sostituire, nello specifico circa 2 mesi prima.
E’ possibile utilizzare la causale di sostituzione se si anticipa per più di 1 mese?
E’ possibile indicare subito la durata di 12 mesi, pur non potendo in concreto conoscere con esattezza quale sarà la durata effettiva dell’assenza?
Si tratta di azienda di dimensioni che non consentono l’applicazione dello sgravio contributivo del 50%.
Grazie
Roberto
Novembre 11, 07:481. l’eventuale retrodatazione dell’inzio della sostituzione a più di un mese prima dell’uscita della lavoratrice in maternità può essere avallata solo dal Ccnl. Provi a vedere se il contratto applicato dall’azienda prevede questa possibilità;
2. le consiglio di limitare la durata da indicare nel contratto individuale a quella evidenziata dalla lavoratrice come assenza. L’eventuale continuazione potrà essere comunque gestita senza intaccare il numero di proroghe in quanto trattasi di mera prosecuzione di un contratto che non ha ancora realizzato l’evento (rientro della lavoratrice sostituita).