Ho effettuato un licenziamento disciplinare in data odierna. Qual è la data di decorrenza del licenziamento e la data di comunicazione al Centro per l’Impiego?

Ho effettuato un licenziamento disciplinare in data odierna. Qual è la data di decorrenza del licenziamento e la data di comunicazione al Centro per l’Impiego?

La risoluzione del rapporto di lavoro dovrà avere, come decorrenza, la data di inizio della procedura disciplinare (data di contestazione), salvo che non sia stato effettuato il periodo di preavviso. La norma di riferimento è l’articolo 1, comma 41, della Legge n. 92/2012 (le allego uno stralcio). Per quanto riguarda la decorrenza della data di comunicazione al Centro per l’Impiego, questa è la data di ultimo giorno di lavoro.

articolo 1
41. Il licenziamento intimato all’esito del procedimento disciplinare di cui all’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all’esito del procedimento di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l’eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva…

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 567 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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88 Commenti

  1. Andryx
    Gennaio 09, 19:07

    Buonasera volevo chiedere gentilmente una delucidazione. In data 28/11/2019 ricevo una lettera di contestazione disciplinare con intimazione di licenziamento e in data 20/12/2019 ricevo la lettera di licenziamento. Sull’ultima busta paga è indicata come data di cessazione il 20/12/2019. Qual è esattamente la data di licenziamento che devo indicare per la richiesta di NASPI? Perchè ho il dubbio che possa essere la data di avvio del procedimento disciplinare. La ringrazio infinitamente. Cordiali saluti.

    • Roberto
      Gennaio 10, 11:51

      Ritengo che sia il 20/12/2019 e che dal 28/11 al 20/12 sia il periodo di preavviso contrattualmente previsto.

  2. ischia
    Dicembre 19, 15:00

    Buonasera, scrivo per avere alcuni chiarimenti .
    In data 01/08/2019 l’azienda per la quale lavoravo mi consegna una lettera di contestazione disciplinare ai sensi dell’art 7/300. Contestualmente vengo sospesa dal lavoro in via cautelativa , conservando il diritto all’ intera retribuzione.
    In data 06/08/2019 consegno all’azienda una lettera di risposta alla contestazione.
    In data 14/11/2019 l’azienda mi consegna lettera di licenziamento, comunicando che è venuto meno il rapporto di fiducia e che il licenziamento ha effetto 01/08/2019.
    Preciso che nei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre ho percepito regolarmente lo stipendio ( quello di novembre parziale, riferito a 14 giorni). Sulla busta paga di novembre che mi è arrivata per posta ordinaria c’è indicata alla voce DATA CESSAZIONE 14.11.2019
    Intendo fare ricorso al licenziamento, intanto sul sito INPS inserisco richiesta di indennità Naspi, che mi viene respinta perché il licenziamento risulta dal 01.08.2019( così il datore di lavoro ha comunicato all Inps), pertanto sarei oltre i termini per la richiesta. Ma se a me è stato comunicato solo il 14.11.2019 non è quella la data da considerare ai fini della domanda naspi? Bisogna presentarla in sede INPS visto che online è stato respinta?
    Grazie

    • Roberto
      Dicembre 19, 17:05

      Il provvedimento di licenziamento può essere retrodatato alla data di avvio della procedura disciplinare (lo prevede la legge 92/2012). I giorni fatti successivamente vengono considerati quali preavviso (laddove dovuto).
      Qui ci sono 2 problemi:
      1. verificare se è stato rispettato il principio di immediatezza del provvedimento disciplinare, stante il fatto che è stato comminato dopo più di 3 mesi dal termine della difesa;
      2. il diritto alla Naspi deve essere considerato in virtù del fatto che la comunicazione è avvenuta il 14.11.2019 e quindi deve decorrere da questa data e non dal 1° agosto.

  3. Buongiorno, riapro l’interessante discussione per aggiungere un ulteriore contributo. Il caso è quello di un licenziamento per giusta causa con procedimento disciplinare avviato il 3 ottobre 2019 e lettera di licenziamento consegnata il 31 ottobre 2019. Inserendo in UNILAV la data del 3 ottobre il sistema avvisa che la comunicazione è fuori termine. Abbiamo contattato i vari servizi di help desk ma, nonostante il parere del Ministero del Lavoro in merito, nessuno ci assicura che la sanzione non arriverà. L’ispettore dell’ITL di competenza conclude che comunque la sanzione è minima e quindi nel caso si potrà pagare, vista la scelta aziendale di retrodatare il licenziamento.

    • Roberto
      Novembre 05, 07:58

      La retrodatazione del licenziamento è una possibiltà prevista dal legislatore, per cui ritengo che l’eventuale sanzione comminata dall’ispettorato del lavoro, per quanto minima, non debba essere pagata adducendo proprio il riferimento normativo: articolo 1, comma 41, della Legge 92/2012: “Il licenziamento intimato all’esito del procedimento disciplinare di cui all’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, …, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo e’ stato avviato”.

  4. paoletta
    Maggio 21, 21:35

    Buona sera, vorrei avere cortesemente una risposta ad un quesito che mi fa davvero impazzire, anche perché su Internet ho trovato pareri completamente opposti , e 2 consulenti del lavoro della mia dicono due cose opposte.
    Io quindi sono completamente bloccata!

    Il caso è questo, e riguarda la data effettiva di un licenziamento per giusta causa: ho difficoltà ad interpretare l’articolo 1, comma 41, della Legge n. 92/2012, che indica ( o meglio pensa di indicare…) la data esatta di cessazione del rapporto di lavoro per un licenziamento per giusta causa.

    Guardando la cosa da una prospettiva del lavoratore io proprio (e non solo io) non riesco a capire se :

    -la data suo licenziamento è quella dell’avvio del procedimento disciplinare, e cioè della lettera che contesta i fatti accaduti e dà i 5 giorni per giustificare l’accaduto al lavoratore
    – oppure è la data della lettera vera e propria di licenziamento inviata dopo trascorsi i 5 giorni della lettera di apertura procedimento?

    Facciamo un esempio con precise date:
    il lavoratore riceve la lettera di contestazione disciplinare, mettiamo, il 10 maggio, e poi la lettera di licenziamento il 16 maggio (trascorsi i famosi 5 giorni). Ma quando è stato licenziato (secondo l’articolo 1, comma 41, della Legge n. 92/2012) : il 10 maggio o il 16 maggio?

    Scusate se chiedo una risposta se possibile precisa, ma ho un lavoratore che deve indicare la data di licenziamento e non sa che pesci prendere.
    Un milione di ringraziamenti a quell’anima gentile che mi aiuterà
    Paola

    • Roberto
      Maggio 22, 10:59

      La normativa di riferimento (articolo 1, comma 41, della Legge n. 92/2012) stabilisce che il licenziamento disciplinare “produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato”. Quindi, dal ricevimento, da parte del lavoratore, della contestazione disciplinare (primo atto del procedimento disciplinare).

      • paoletta
        Maggio 22, 13:50

        Gentile Dott. Roberto,
        la ringrazio infinitamente del suo interessamento!

        Quindi mi conferma che la data di licenziamento corretta (nel caso presentato sopra) è quella del 10 maggio (giorno dell’arrivo della lettera di contestazione che concede i 5 giorni per eventuali giustificazioni) , vero?

        Mi scusi davvero se insisto ancora e la prego di avere pazienza.

        I migliori auguri di buon lavoro.
        Paola

  5. Nina
    Aprile 16, 18:17

    Buongiorno,
    dato per certo che in caso di licenziamento per giusta causa, la decorrenza è la data di avvio procedimento (13.03.2019) e la chiusura del procedimento avviene con la ricezione da parte del lavoratore della comunicazione di licenziamento o ritorno raccomandata per COMPIUTA GIACENZA (14/04/2019) – Sul mod. Unilav bisogna indicare la data di ricezione della lettera di contestazione disciplinare 13.03.2019 (senza incorrere in sanzioni per ritardato invio del mod unilav in quanto i 5 giorni decorrono dalla data di ritorno della raccomandata per compiuta giacenza 14.04.2019) Considerato che il lavoratore è stato sospeso cautelativamente dal 13.03.2019, è necessario elaborare sia il lul di marzo che di aprile? e che data di cessazione deve essere indicata sul lul?
    Grazie

    • Roberto
      Aprile 19, 10:49

      La data da indicare nell’Unilav è la data di decorrenza del licenziamento che, nel caso specifico, è la data di avvio del procedimento disciplinare (ad avvenuta comunicazione al lavoratore). Nessuna sanzione verrà applicata dall’ispettorato del lavoro per il ritando, in quanto rispetta la normativa di riferimento (art. 1, comma 41, L. 92/2012). Va emesso anche il lul di aprile per le competenze di fine rapporto.

  6. Randolfo
    Aprile 02, 11:52

    Buongiorno!
    Si stà verificando che, i lavoratori invece di presentare le dimissioni, si ritirano completamente dal lavoro senza preavviso o motivazioni per ottenere il licenziamento, al fine di ottenere il RdC.
    In questi casi che tipo di Licenziamento si può effettuare per far sì che gli venga respinto il RdC?

    • Roberto
      Aprile 03, 14:41

      Buongiorno, qualsiasi tipo di licenziamento, comminato dal datore di lavoro, porterà comunque il lavoratore a percepire la Naspi. Prima di procedere in tal senso, ritengo che sia il caso di aspettare, inviando al domicilio del lavoratore una lettera con la quale l’azienda informa circa la mancata efficacia della risoluzione fin tanto che non si provvederà a comunicare le dimissioni online e che, per tal motivo, non verrà erogato il trattamento di fine rapporto e le retribuzioni ad esso collegate (es. pagamento ferie, quota di 13°, ecc.).

  7. Raffaella
    Febbraio 06, 08:00

    Buongiorno,
    dato per certo che in caso di licenziamento per giusta causa, la decorrenza è la data di avvio procedimento (18.01.2019) e la chiusura del procedimento avviene con la ricezione da parte del lavoratore della comunicazione di licenziamento (05/02/2019) – chiedo quale data debba essere indicata nel LUL considerando che sino al giorno 05.02 il soggetto ha lavorato. Analogo dubbio per compilazione Uniemens, considerato che la data di cessazione retroattiva non consentirebbe l’invio dando errore bloccante.
    Grazie

    • Roberto
      Febbraio 06, 12:38

      In caso di licenziamento per giusta causa, la cosa migliore sarebbe stata quella di sospendere cautelativamente il lavoratore all’atto dell’avvio della procedura disciplinare. detto ciò, se il lavoratore ha prestato la propria attività sino al 5 febbraio, è questa la data di cessazione che, logicamente, non può essere retroattiva in considerazione delle prestazioni svolte sino a tale ultima data.

  8. venus
    Settembre 19, 19:35

    Buonasera dott. Camera, ho una richiesta da farle:
    a fine marzo (26/03/2018), io e alcuni miei colleghi abbiamo avuto una sospensione disciplinare da parte della nostra azienda. Dopo 4 mesi, all’inizio di agosto (01/08/2018), ci arriva la raccomandata di licenziamento retroattivo al 26 marzo; la Comunicazione Obbligatoria Unificata UniLav (fatta il 08/08/2018) indica la data di licenziamento per giusta causa al 26/03/2018. E fin qui tutto regolare. Tutti abbiamo fatto richiesta di NASpI (il 03/08/2018), ma la stessa ci viene respinta dall’INPS, per la seguente motivazione: LA S.V. NON HA PRESENTATO LA DOMANDA ENTRO IL 02/07/2018…
    La domanda é: come possiamo ricevere l’indennità di disoccupazione NASpI, dobbiamo procedere con l’impugnare il rigetto dell’INPS e con quale motivazione? Grazie

    • Roberto
      Settembre 20, 12:09

      Personalmente, impugnerei il rigetto alla Naspi da parte dell’Inps, adducendo che la comunicazione di licenziamento è avvenuta il 1° agosto 2018 (avallata anche dall’Unilav effettuato il’8/8) e solo dopo tale data i lavoratori hanno avuto conoscenza del recesso per licenziamento. La retrodatazione del licenziamento è dovuta a quanto previsto dalla c.d. Riforma Fornero.

  9. danielina
    Agosto 27, 14:07

    Salve, all’inizio di agosto abbiamo avviato procedimento disciplinare per assenza ingiustificata di un lavoratore che ha ricevuto la contestazione il 06.08.2018. Ha risposto entro 5 giorni, non avendo accettato le sue giustificazioni abbiamo proceduto ad inviare lettera di licenziamento per giusta causa il 18.08.2018, indicando come data licenziamento il 06.08.2018 ossia data di ricevimento della prima contestazione giusto?

    • Roberto
      Agosto 27, 18:05

      Il comma 41, dell’art. 1, della Legge 92/2012 prevede che il licenziamento intimato all’esito del procedimento disciplinare di cui all’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l’eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva.

  10. MatteoS
    Giugno 04, 10:36

    Buongiorno, abbiamo licenziato un dipendente per Giusta Causa per assenza continuativa dal luogo di lavoro.
    La mia domanda è: per trasmettere la comunicazione Unilav devo obbligatoriamente attendere prova della ricezione di licenziamento da parte del lavoratore?
    Resta però evidente come in questo caso non rispetteremo sicuramente il termine dei 5 giorni.
    Grazie.

    • Roberto
      Giugno 07, 21:11

      Il licenziamento intimato all’esito del procedimento disciplinare di cui all’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo e’ stato avviato (art. 1, comma 41, L. 92/2012). La comunicazione al Centro per l’impiego può essere retrodatata, senza sanzioni, da questa data.

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