Ho assunto una lavoratrice in sostituzione di un’altra che è andata in maternità. Quando posso lasciare a casa la sostituta?
La durata della sostituzione è pari alla durata di assenza della lavoratrice sostituita, anche se quest’ultima usufruisce di periodi al di fuori della maternità (es. ferie). L’importante è che i periodi di assenza (maternità, ferie) sia consecutivi.
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548 Commenti
Paolo Bottacin
Novembre 19, 15:58Buongiorno dott. Camera, in caso di sostituzione di una lavoratrice in maternità con contratto part time (es. del 50%) è possibile che l’orario di lavoro del lavoratore assunto in sostituzione venga aumentato (ad es. per subentrate esigenze organizzative che avrebbero portato ad aumentare l’orario della lavoratrice sostituita, se questa fosse stata inservizio), o la percentuale di part time del personale sostituito va intesa come l’orario massimo ammissibile anche per il sostituto lungo tutto il periodo della sostituzione?
Grazie e cordiali saluti
Roberto
Novembre 21, 21:28Ordinariamente la sostituzione deve essere fatta “alla pari”. Detto ciò, qualora l’aumento delle ore in capo alla sostituta venga giustificato dal fatto che vi è stato un aumento di produttività e che detto orario sarebbe stato richiesto anche alla sostituita per quel determinato periodo, non vedo problemi. In questo caso, ritengo che non possa essere richiesta l’agevolazione contributiva qualora l’azienda sia al di sotto dei 19 dipendenti.
Paolo Bottacin
Novembre 26, 08:36Grazie mille per la risposta; in quest’ottica si può considerare aumento della produttività anche il caso in cui, per la sopravvenuta assenza di altro personale (non sostituito da nuove assunzioni a termine), la lavoratrice assunta venga incaricata di alcune delle loro mansioni, oltre a quelle della lavoratrice per sostituire la quale era stata assunta (sempre mansioni che avrebbe potuto svolgere anche la lavoratrice sostituita)?
Grazie ancora e buona giornata
sissipaz
Novembre 13, 15:07Salve, sono stata assunta in sostituzione di maternità da marzo 2017. L’azienda ha usufruito delle agevolazioni inps. Al rientro della sostituta, mi hanno rinnovato nuovamente il contratto su cui purtroppo manca la causale “sostituzione di maternità”, ai sensi della vecchia normativa che permetteva ciò. Secondo lei posso impugnare il contratto per farlo convertire in indeterminato?
Roberto
Novembre 13, 17:53La circolare 42/2002 prevedeva il cambio di causale durante il contratto a termine. La nuova circolare (17/2018) ha cambiato idea e prevede che la causale inizialmente prevista nel contratto debba poi essere ribadita anche nella successiva proroga. Detto questo, ritengo che in virtù della prima circolare, Lei non abbia margini per l’impugnazione.
pomaglo
Novembre 07, 07:32Buongiorno io sono n oss presso un ipab con contratto a termine sono ormai alla fine dei 36 mesi ma volevo chiederle se è giusto che nel contratto non ho data di termine perché sostituisco una maternità ma nella busta paga c’è la data di scadenza 31 gennaio 2019 cosa significa? E in più se io alla fine dovessi farmi fare i conteggi e superassi i 36 mesi secondo lei potrei riuscire a farmi assumere a tempo indeterminato ? visto che lavoro li da sei anni passando due selezioni pubbliche e avendo x legge tutti i requisiti x essere stabilizzata grazie
Roberto
Novembre 10, 17:04La data di scadenza di un contratto a termine per motivi sostitutivi è assunta indirettamente dalla realizzazione dell’evento: rientro della persona sostituita. Se in tutti i contratti a termine svolti con la sua azienda ha superato i 36 mesi, può fare ricorso per vedersi riconosciuto il rapporto a tempo indeterminato.
Francesco
Ottobre 26, 18:05Buona sera
la sotituzione di una maternità in altre sede che comporta una trasferimento anche di residenza può configurarsi nelle comprovate ragioni tecnico -produttive -organizzative di cui all’rt, 2013 c.c.
La ringrazio
Roberto
Ottobre 29, 16:18purtroppo non capito il suo quesito. La sostituzione deve avvenire nella stessa sede ove la sostituta presta la sua attività lavorativa e per il periodo di assenza.
MG Vercesi
Ottobre 23, 18:24Buongiorno Dottore. Mi trovo a dover gestire la sostituzione di una lavoratrice che si assenterà per maternità a breve. La lavoratrice in argomento lavora a t.p. presso la ditta, che occupa anche un’altra lavoratrice p.t. a tempo indeterminato. Sarebbe intendimento trasformare il contratto attualmente part-time di quest’ultima in full time per la durata dell’assenza per maternità. Secondo Lei è fattibile una cosa in tal senso? Io procederei a effettuare la comunicazione al centro impiego comunicando la trasformazione a tempo pieno, indicando nelle note la cosa, farei una scrittura tra le parti per la trasformazione nella quale di evidenzia che tale situazione sarà valida fino al rientro al lavoro della partoriente e , al rientro di quest’ultima farei un’altra comunicazione al centro impiego per la trasformazione da t.p. a p.t. Secondo Lei è corretto? La ringrazio e La saluto cordialmente.
Roberto
Ottobre 29, 09:59La trasformazione, a tempo determinato, del rapporto di lavoro da part-time a full-time può essere effettuata indipendentemente dal periodo di maternità dell’altra dipendente. La cosa migliore, a mio avviso, è strutturare un accordo di trasformazione a full-time del rapporto di lavoro per una durata corrispondente all’assenza della lavoratrice madre. Qualora vi sia una prosecuzione dell’assenza, le parti possono prorogare l’accordo per il tempo necessario.
In tutto ciò, l’importante è la condivisione della trasformazione con la lavoratrice in part-time.
Sereotta
Settembre 25, 10:51Buongiorno,
è possibile effettuare l’avvio di una assunzione a termine per sostituire una lavoratrice in maternità, mantenendo le medesime attività e mansioni ma cambiando la sede di lavoro rispetto a quella presso cui è adibita la lavoratrice assente?
Roberto
Ottobre 01, 09:19In linea di massima, la cosa è possibile avendo, comunque, verificato le seguenti cose:
1. che l’attività e le mansioni della sostituta sia la medesima dell’attività della sostituita
2. che nell’accordo venga precisata il cambio di sede motivato da esigenze aziendali ed avallato dalla sostituta
3. che il termine del rapporto sia legato all’evento del rientro.
Jacopo
Agosto 28, 10:29Salve dott. Camera,
la mia domanda è: la sostituzione per la dipendente in maternità,senza poter usufruire di alcun sgravio per via della dimensione aziendale, copre tutti i periodi di assenza sia obbligatoria che facoltativa della dipendente.
Nel caso il periodo di facoltativa finisca il 27.02.19 la sostituta può essere mantenuta in servizio fino al compimento dell’anno del bimbo che avviene in maggio o il 28 febbraio la sostituta deve obbligatoriamente cessare?
in attesa din un suo gentile riscontro
la ringrazio
disinti saluti
Jacopo
Roberto
Agosto 28, 11:34il rapporto a termine può continuare sino al rientro della lavoratrice anche se cambia la motivazione sostitutiva: da maternità obbligatoria a maternità facoltativa.
Marta
Agosto 14, 17:59Gent.mo, ho un contratto di sostituzione maternità che mi hanno detto essere valido fino al rientro della partoriente.
Tuttavia, ho notato che sul cedlino paga è presente la dicitura “data scadenza a tempo deerminato: XXXXXX” che viene prorogata automaticamente di tre mesi in tre mesi, prossima scadenza a settembre.
Vorrei sapere se ho la possiblità di far sciogliere il contratto in tale data anche se la prtoriente non è rientrata , godendo omunque della disoccupazione. La ringrazio vivamente.
Roberto
Agosto 20, 10:57Premettendo che dovrei leggere compiutamente ciò è specificato nel contratto stipulato tra le parti, ritengo che la proroga debba essere condivisa tra le parti e che non può essere unilaterale. Detto ciò, essendo un contratto a termine per sostituzione, in questi casi la data di termine è principalmente quella del rientro della sostituita e le proroghe sono solo un pro-forma per il rispetto delle comunicazioni istituzionali.
roberto
Giugno 27, 11:54Dott. Camera buongiorno
sono a chiedere un suo parere in riferimento al quesito che le riporto qui sotto
un’azienda, sotto i 15 dipendenti, ha una dipendente in maternità (parto presunto 31/12/2018) che deve lasciare a casa in maternità anticipata (interdizione) dal 2/7/18. Quindi deve assumere una lavoratrice in sostituzione e vuole usufruire dello sgravio del 50%.
Nelle varie circolari INPS viene sempre riportato che è possibile usufruire dello sgravio fino al compimento dell’anno del nascituro (nel nostro caso 31/12/2019).
Chiedo: l’azienda può quindi usufruire dello sgravio contributivo INPS e inail del 50% anche per tutto il periodo di interdizione della maternità quindi fino a che non inizia il congedo obbligatorio (2 mesi prima del parto) e poi proseguire fino al compimento dell’anno del bambino (se naturalmente la dipendente in maternità resterà assente per congedo parentale).
La ringrazio per la sua attenzione
Roberto
Giugno 28, 13:06Ritengo che la sua interpretazione sia corretta. Legga il messaggio 1382/2011 dell’Inps.
carmine
Giugno 12, 10:45Buongiorno,
Le volevo chiedere se nella sostituzione maternità la sostituta può lavorare per meno ore o se vi è un obbligo nel mantenere lo stesso oraio.
Saluti
Carmine Parise
Roberto
Giugno 15, 08:56Non esiste un obbligo della normativa in tal senso. Dovrebbe verificare se tale obbligo è previsto dal Ccnl applicato in azienda.