Ho assunto una lavoratrice in sostituzione di un’altra che è andata in maternità. Quando posso lasciare a casa la sostituta?
La durata della sostituzione è pari alla durata di assenza della lavoratrice sostituita, anche se quest’ultima usufruisce di periodi al di fuori della maternità (es. ferie). L’importante è che i periodi di assenza (maternità, ferie) sia consecutivi.
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Nicole
Maggio 22, 10:10Buongiorno Dott. Camera Roberto,
una Srl ha in forza una lavoratrice “X” da gennaio 2018 a tempo DETerminato con contratto scadente a metà luglio 2018.
La settimana scorsa l’azienda ha assunto un’ altra lavoratrice “Y” a tempo DETerminato fino al 31 luglio 2018.
Ora l’azienda ci comunica che una sua dipendente a tempo INDeterminato andrà in maternità (parto gemellare) e intende far usufruire dello sgravio Inps 50% in sostituzione di maternità la lavoratrice “X”.
Le chiedo gentilmente :
– Si deve interrompere il rapporto a tempo Determinato della lavoratrice X (con dimissioni telematiche della dipendente) e poi riassumerla in sostituzione di maternità con gli sgravi 50%? Se sì, con lo stacco dei 10/20 giorni ?
– O come ci si potrebbe comportare (facendo lo scorrimento della lavoratrice “X” a tempo determinato fino al rientro della lavoratrice in maternità ?)
La normativa dice che lo sgravio contributivo Inps del 50% spetta ai lavoratori assunti (nuove assunzioni???) con contratto a tempo determinato o temporaneo di lavoratori assenti in congedo di maternità, di paternità o parentale.
Ringraziando, porgo cordiali saluti
Nicole
Roberto
Maggio 24, 17:39ritengo che sia il caso di cessare il primo rapporto con la lavoratrice X, in quanto la scadenza del contratto non è compatibile con il periodo di sostituzione in maternità e la relativa agevolazione.
Jacopo
Marzo 06, 10:10Buongiorno Dott. Camera,
volevo chiederle due chiarimenti.
A – In un contratto di assunzione stipulato per sostituzione di maternità in cui viene specificato che l’assunzione a tempo determinato è appunto legata alla maternità della dipendente XXXXX, può essere anche specificata una data di termine precisa? Può essere una data di termine che però non combaci con l’effettivo rientro della sostituita, ma che ad esempio sia a 6 mesi dalla data di assunzione?
B – Nelle comunicazioni obbligatorie in questo caso al Coveneto, nel caso in cui si usi per l’assunzione la motivazione specifica dell'”assunzione a tempo det. per sostituzione” e si apponga il termine che teoricamente è solo fittizio, tale termine, che magari è stato inserito a 5/6 mesi dall’assunzione, può comunque essere usato per il recesso del contratto anche nel caso in cui la dipendente sostituita non è rientrata?
La ringrazio anticpatamente della risposta
Buona giornata
Roberto
Aprile 16, 21:42Buongiorno,
ritengo che sia possibile inserire una data specifica e non la generica formulazione “fino al rientro di …”. Il problema attiene alle finalità di questa data, in quanto il motivo sostitutivo, oltre che ad inquadrare le motivazioni che portano l’azienda ad avviare un rapporto di lavoro a termine, fa sì a che quello specifico contratto sia esentato da una serie di limiti: percentuale massima, aliquota maggiorata, riduzione o azzeramento dello “stop&go” qualora sia previsto dalla contrattazione aziendale. Inoltre, può essere oggetto anche a decontribuzione parziale. Detto ciò, se da una verifica dovesse emergere un uso distorto della motivazione (“lo faccio solo per avere i vantaggi del motivo sostitutivo ma l’assunzione non è agganciata al nominativo indicato nel contratto quale sostituito”), potrei incorrere in sanzioni da parte dell’ispettorato e dell’inps (es. calcolo dell’assunzione nella percentuale massima con applicazione della sanzione in caso di sforamento).
Alberto
Marzo 01, 18:49Salve dottore. Camera
Vorrei un chiarimento.
Un contratto per sostituzione della maternità inclusa la malattia. Una volta che la dipendente passa a congedo parentale è questo non viene specificato sulla carta superando il limite di 50 giorni è da intendersi a tempo indeterminato?
Anche perché mi è stato detto che verrà prorogato per le ferie e non stipulato un altro contratto.
Grazie
Barbara
Gennaio 10, 22:06Salve dott. Camera, ho un quesito da porle.
Ho un contratto di lavoro a tempo determinato per sostituzione maternità che scade il 31 marzo 2018.
Nel caso in cui la collega decida di non rientrare a lavoro per quella data (gravidanza facoltativa, ferie..) e il mio datore di lavoro decida di prolungarmi il contratto, posso rifiutare e richiede comunque la disoccupazione.
Grazie mille per la risposta.
Sara
Gennaio 10, 11:23Gentile dott. Camera, vorrei gentilmente esporle la mi situazione. Ho 21 anni e attualmente sono assunta con contratto di lavoro subordinato in sostituzione di una lavoratrice in maternità. Il rientro della mamma mi è stato comunicato da poco ed è previsto per marzo 2018. La lavoratrice madre rientrarà in forza con orario ridotto rispetto a quanto originariamente concordato, riducendo di due ore la sua giornata lavorativa ( senza specificare se queste sono da intendersi come ore di riposo giornaliero per allattamento in quanto il bambino avrà 6 mesi a marzo). Ad ogni modo la mia titolare, al termine del contratto di sostituzione, intende stipulare con me un nuovo contratto per supplire all’assenza della stessa lavoratrice e quindi per le medesime mansioni. L’intenzione del datore di lavoro sarebbe ovviamente un contratto il più economico possibile, quindi mi è già stata avanzata la possibilità di un tirocinio (io sono studentessa universitaria e so che il tirocinio deve essere curricolare, mentre il lavoro che sto ricoprendo non rientra nel mio ambito di studi) o apprendistato. È quindi possibile legalmente optare per queste tipologie contrattuali, considerando che le mansioni resterebbero le stesse eseguite durante i precedenti 8 mesi di sostituzione di maternità per la medesima dipendente?
Quale sarebbe la corretta tipologia contrattuale per questa situazione?
Al fine di tutelarmi il più possibile, la ringrazio anticipatamente e resto in attesa di sua cortese risposta.
Sara.
Laura
Gennaio 09, 08:01Salve avrei una domanda.
Io ho un contrattoo sostituzione maternità scaduto a settembre 2017.
La signora che sostituisco non é rientrata cosi il mio contratto é stato prorogato x ben 3 volte.
La signora in maternità ha comunicato che ha preso altre aspettativa fini al 17 marzo 2018.
La mia attuale proroga termina il 12 gennaio 2018..quindi io vorrei rifiutare la proroga fino al 17 marzo..posso farlo? E potrei fare poi dopo la somanda x la naspi? O il mio rifiuto é visto come una volontaria dimessione?
Grazie
Sara
Dicembre 19, 20:12Salve Dott.re
E’ possibile prorogare un contratto di sostituzione di maternità in contratto determinato???
Anche se la signora rientra in azienda. La proroga dello stesso contratto fa riferimento al periodo di assenza della lavoratrice congedo o malattia???? Secondo la Fornero art 4 co 1 il contratto cessa. Il datore di lavoro ed il lavoratore sono tenuti a stipulare un nuovo contratto????
Le spiego ho firmato 1 contratto oggetto: di carattere sostitutivo. Proroga contratto a termine.
Roberto Camera
Dicembre 21, 10:51C’è una vecchia circolare del Ministero del Lavoro (n. 42/2002) che permette questa continuazione anche in caso di cambio di motivazione.
FIG
Dicembre 16, 20:57Gent.mo Dott., avrei da porle un quesito in merito alla questione sostituzione maternità.
Ho sostituito una persona in maternità per 5 mesi. Mi sono resa conto che non c’è la data di scadenza. La signora rientra dalla maternità .Io ricevo un semplice foglio di proroga del contratto a tempo determinato 1 anno . Mi domando quale determinato se non ho firmato nessun contratto.? Come se continuassi la mia attività con lo stesso contratto precente . Altra domanda questo foglio ha un valore? Possono aggiungere a mia insaputa una postilla a loro favore??? Ovviamente se continuo la mia attività con lo stesso contratto l’azienda riceve delle agevolazioni fiscali al 50%.
Roberto Camera
Dicembre 21, 10:50Al rientro delle maternità termina il contratto e lo sgravio contributivo. Se le hanno prorogato il contratto, è stato fatto modificando anche il motivo dell’assunzione che non è più per sostituzione.
Silvia
Novembre 09, 12:27Buongiorno,
ho un contratto a tempo determinato stipulato ” per sostituzione della sig.ra …………, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro” e nel quale viene specificato che “il rapporto si intenderà risolto al venir meno della ragione di carattere sostitutivo in relazione alla quale lo stesso è stato stipulato”.
La dipendente da me sostituita sta per finire la maternità e presumibilmente si metterà in ferie senza rientrare al lavoro neanche per un’ora.
In questo caso il contratto cesserà automaticamente alla fine della maternità per il venir meno del carattere sostitutivo o sarà prorogato, visto che la persona sostituita è ancora assente, seppur per ferie e non più per maternità ? Inoltre, se l’azienda decidesse di chiudere il contratto al termine della maternità, e questo risultasse non possibile, potrei ottenere la conversione in contratto a tempo indeterminato ?
Grazie
Silvia
Roberto Camera
Gennaio 03, 16:38Dipende dall’azienda. Questa può prorogare (termine atecnico) il suo rapporto di lavoro sino al rientro effettivo della lavoratrice. Non è previsto, in questo caso, la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.
manuela
Ottobre 20, 18:43Gent.mo Dott., avrei da porle un quesito in merito alla questione sostituzione maternità.
Abbiamo assunto un dipendente per sostituzione maternità sig.ra X a dicembre 2016 e prorogato nel frattempo per tre volte. Ora siamo prossimi alla scadenza e la maternità obbligatoria terminerà il 16/12/17 (senza contare l’astensione fino al 7° mese del bimbo); non vorremmo continuare a tenere il dipendente “sostituto” perché non si è dimostrato valido nel tempo : possiamo far cessare naturalmente il contratto o siamo obbligati a proseguire il rapporto fino al rientro della sig.ra X ?
Grazie anticipatamente per la risposta