Ho assunto una lavoratrice in sostituzione di un’altra che è andata in maternità. Quando posso lasciare a casa la sostituta?
La durata della sostituzione è pari alla durata di assenza della lavoratrice sostituita, anche se quest’ultima usufruisce di periodi al di fuori della maternità (es. ferie). L’importante è che i periodi di assenza (maternità, ferie) sia consecutivi.
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Giulia
Agosto 20, 15:52Buongiorno, sono stata assunta da un’azienda per una sostituzione maternità. Ora l’intenzione è quella di propormi un contratto al rientro delle mie ferie accumulate. La qualifica con la quale hanno intenzione di assumermi è addetta vendite di quarto livello (attualmente sono al 5). Nel mese di ottobre però conseguirò l’abilitazione Statale di ottico che equivale ad un terzo livello. Il passaggio di grado però l’azienda non vuole riconoscerlo se non dopo il primo anno dal conseguimento. Posso appellarmi a quale articolo? Inoltre, dopo aver effettuato 6 mesi di sostituzione per maternità è automatico e sempre valido il riconoscimento dello stesso livello della collega sostituita(io 5 livello/la mamma ha un 3)?
Grazie
Giulia
Roberto
Agosto 20, 18:50Per quanto riguarda il riconoscimento del livello, bisogna leggere il Ccnl di riferimento per capire se l’azienda è obbligata a riconoscere l’abilitazione di ottico quale requisito per il 3° livello.
Per quanto riguarda, invece, il riconoscimento del livello della sostituita, ciò non è possibile in quanto il comma 5, dell’art. 2103 c.c., non riconosce l’assegnazione a mansioni superiori ove le medesime abbiano avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio.
barbara
Luglio 26, 16:21Buonasera,
sto effettuando una sostituzione di maternità con contratto a tempo determinato.
Sembra che, pur volendo, non sia possibile farmi restare una volta che la persona in maternità torni perché la legge vieta di stipulare una forma contrattuale diversa (lettera di incarico, collaborazione occasionale) che sia “inferiore” al contratto che regolava questo rapporto.
Me lo conferma?
Grazie
Barbara
Roberto
Luglio 27, 14:57Non esiste una norma di legge che vieta ciò; sicuramente non è opportuno per l’azienda stipulare un contratto autonomo in vece di un contratto subordinato, soprattutto quando le attività da svolgere sono le medesime effettuate con il precedente contratto, e con esse anche le direttive ed il relativo potere gerarchico.
Nulla vieta che l’azienda costituisca un nuovo contratto a termine.
Vittoria
Luglio 26, 16:17Gentile dott. Camera,
sto lavorando per una ONG con un contratto di sostituzione maternità. La persona che sostituisco rientrerà a metà settembre. Il CCNL che viene applicato è quello del commercio. Mi è stato detto, per altro senza alcuna comunicazione ufficiale da parte di HR, che legalmente non è possibile prevedere un altro tipo di contratto per me una volta che sarà rientrata la persona che sostituisco, né presso la stessa unità né in altro dipartimento. Me lo conferma? Considerando che non ho compiuto 29 anni, non c’è possibilità neanche che venga fatto un contratto di apprendistato?
Grazie in anticipo,
Cordiali saluti
Roberto
Luglio 27, 14:59E’ una valutazione aziendale. Nei limiti previsti dal CCNL applicato, l’azienda può rinnovare il suo contratto a termine o stipularne uno in apprendistato.
Gigi
Luglio 26, 15:42Buongiorno dott. Camera,
sono un dipendente di un azienda con contratto a tempo determinato in scadenza il 1° settembre.
Alla scadenza di questo contratto mi hanno già detto che mi faranno un contratto in sostituzione di maternità, in quanto la mia collega andrà in maternità per almeno 5 mesi. Non conosco questo tipo do contratto e vorrei arrivare preparato onde evitare sorprese, per cui avrei delle domande alle quali spero possa darmi risposte:
1) essendo appunto un contratto di “sostituzione”, l’azienda è obbligata a propormi lo stesso livello (e quindi la stessa retribuzione, salvo scatti di anzianità) della collega che sostituirò? E se dovesse propormi un livello inferiore?
2) esiste un periodo di preavviso per comunicare che in tale data la sostituita rientra a lavoro? Non vorrei ci fosse il rischio che un giorno mi presento in ufficio con lei che rientra e mi chiudono la porta in faccia…
3) nei contratti in sostituzione di maternità che preavviso devo dare all’azienda qualora decidessi di licenziarmi?
4) se il contratto dovesse prevedere come clausola di fine rapporto una data mensile (esempio il 1° febbraio 2018), l’azienda può proporre una proroga qualora la sostituita non rientri a lavoro? se si, quante proroghe può chiedere? Alla scadenza può proporre un contratto determinato (o indeterminato) senza lo stop&go?
La ringrazio anticipatamente per l’aiuto
Roberto
Luglio 27, 15:281. non è obbligatorio un “cambio alla pari”. è possibile anche la c.d. sostituzione “a cascata ” e cioè Lei va a sostituire una dipendente con un livello più basso che a sua volta andrà a sostituire la mamma.
2. purtroppo no. diciamo che la mamma nei 15 giorni precedenti il rientro dovrebbe comunicare un eventuale prosecuzione della maternità.
3. provi a vedere se ciò è previsto dal CCNL di riferimento dell’azienda; in caso contrario, la giurisprudenza a ripreso il preavviso dei tempi indeterminati (anche in questo caso previsti dal CCNL).
4. quante proroghe abbisognano.
4bis. dipende da quello che prevede il CCNL di riferimento. Ordinariamente esiste lo “stop&go”.
silvia
Luglio 20, 10:56Salve Dott. Camera, mi sono rivolta a diversi sindacalisti e consulenti del lavoro , ma nessuno riesce a darmi certezze sulla mia condizione , spero che lei possa aiutarmi.
Le spiego brevemente la storia..io e una mia collega siamo state assunte a gennaio 2015 (per sostituzione maternità)da un’agenzia interinale, con contratto in somministrazione per un’azienda informatica.
Sul contratto non viene specificato che sostituisco una maternità , vedo solo che vi è riportata questa dicitura CASI PARTICOLARI DI RICORSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
(per sostituzione di lavoratori assenti, con utilizzo di lavoratori “svantaggiati”, etc.)
L’agenzia ci ha fatto 6 proroghe , l’ultima delle quali scadeva il 30 Giugno 2017. Esattamente l’ultimo giorno ci è arrivato (sempre dalla stessa agenzia interinale) un nuovo contratto da firmare , valido fino a settembre 2017.
Era possibile are una cosa del genere? Io pensavo che il tetto massimo fosse di 6 proroghe in seguito alle quali o venivo assunta a tempo indeterminato o venivo lasciata definitivamente a casa.
Cosa devo aspettarmi per i prossimi mesi?
Considerando anche l’ultima collega in maternità rientrerà il 1 Settembre?
Grazie e cordiali saluti
Roberto
Luglio 20, 15:39Da quello che capisco, il 30 giugno ha firmato un nuovo contratto di lavoro, quindi non si tratta di una proroga ma di un rinnovo. Ciò comporta la possibilità, da parte dell’agenzia, di utilizzare il lavoratore per un ulteriore periodo e per altre 6 proroghe. Nel nuovo contratto, credo, è stato previsto il termine della maternità e l’eventuale affiancamento della neo mamma che rientrerà ad inizio settembre.
Silvia
Luglio 23, 11:40In realtà no… è esattamente identico al vecchio contratto. Nulla di diverso, nessuna precisazione in più.
Io pensavo che dopo 6 proroghe la stessa agenzia non potesse più tenermi! Quindi lei crede che a livello legale abbiano fatto una cosa corretta? Purtroppo sono circondata da sindacati che mi dicono esattamente l’opposto, ma io non credo abbiano ragione e non voglio rischiare il posto di lavoro per portare avanti una crociata inutile
Roberto
Luglio 24, 18:46Il superamento delle 6 proroghe, previste dalla contrattazione collettiva, può far aprire un contenzioso con l’agenzia di somministrazione. Qualora abbia delle perplessità in merito, non esiti ad andare presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (ispettore di turno).
Manuela
Luglio 06, 11:36Buongiorno Dr Camera
una ditta con più di 20 dipendenti ( che non ha quindi diritto allo sgravio per sostituzione maternita’) vorrebbe assumere una dipendente a 34 ore per sostiuire una dipendente assente ptime 20 ore con la stessa mansione.
E’ possibile o devono avere lo stesso orario?
grazie mille
Roberto
Luglio 06, 22:47Indipendentemente dal fatto che sul nuovo contratto a termine non vi sono agevolazioni contributive, rimane il fatto che a detto contratto non si applicano alcune limitazioni presenti nei contratti a termine ordinari (1,4% di maggiorazione contributiva, esenzione dalla percentuale massima di TD, ecc.). In considerazione di ciò, ritengo che sia più corretto imputare l’assunzione a termine ad un ordinario tempo determinato e non ad un contratto a termine in sostituzione.
Viola
Luglio 03, 14:42Egregio Dott. Camera,
Al momento ho un contratto di sostituzione maternità. Qualora trovassi un contratto più lungo e volessi dimettertmi, quanto dovrei dare di preavviso?
Grazie, Viola
Roberto
Luglio 03, 18:26Deve verificare la durata del preavviso dal Ccnl di riferimento.
Marianna
Giugno 30, 17:18Buonasera,
ho un’azienda con 11 dipendenti, e attualmente una ragazza è in maternità fino a ottobre.
La ragazza presa in sostituzione, sospetto sia rimasta incinta (anche se per il momento non mi ha detto nulla);
cosa può comportare questo per me e per lei? Nel caso dovrei prendere una nuova sostituta fino al rientro della lavoratrice a tempo indeterminato? Si possono accavallare 2 maternità nello stesso ruolo?
Grazie anticipatamente della risposta
Roberto
Luglio 03, 18:29Sì, potrà provvedere ad assumere un’altra lavoratrice fino al rientro della lavoratrice a tempo indeterminato. La sostituzione sarà sempre una e fa riferimento a questa lavoratrice e non alla sostituta.
TERESA
Giugno 27, 16:50Buonasera Roberto, in caso di anzianità di servizio di due anni ed a seguito di licenziamento potrò chiedere anche più di due mensilità? La legge prevede una mensilità ogni anno di anzianità di servizio con un minimo di uno ed un massimo di sei.
Grazie mille
Roberto
Giugno 27, 17:27dal quesito devo ritenere che l’azienda si trova in tutela obbligatoria non crescente (no jobs act). In questo caso, l’importo dell’accordo conciliativo dipende dalla valutazione delle parti e può, teoricamente, superare le 2 mensilità, sempre nel limite delle 6.
TERESA
Giugno 29, 10:04In jobs act; assunzione post marzo 2015.
Grazie
Roberto
Giugno 29, 18:51allora stiamo parlando di offerta conciliativa: nel caso specifico l’offerta può essere di sole 2 mensilità (2 anni di servizio). Richiesta più alte possono essere fatte ma al di fuori dell’offerta conciliativa.
Roberto
Giugno 21, 14:031. La sig.ra A. deve provvedere alle proprie dimissioni attraverso la procedura telematica.
2. La sig.ra Monica deve cessare il rapporto alle dimissioni di A.
3. A mio avviso, no. Veda la circolare n. 42/2002 del Ministero del Lavoro (paragrafo o pagina 8 se non ricordo male).