Ho assunto una lavoratrice in sostituzione di un’altra che è andata in maternità. Quando posso lasciare a casa la sostituta?
La durata della sostituzione è pari alla durata di assenza della lavoratrice sostituita, anche se quest’ultima usufruisce di periodi al di fuori della maternità (es. ferie). L’importante è che i periodi di assenza (maternità, ferie) sia consecutivi.
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548 Commenti
Manuela
Giugno 20, 12:42Buongiorno Dr. Camera
le scrivo in merito a un tempo determinato per sostituzione maternità e successivo congedo straordinario per figlia disabile.
La Sig.ra Monica è stata assunta in sostituzione di maternità e successivo congedo straordinario della Sig.ra Antonietta.
Purtroppo a 11 mesi la bambina è deceduta e la sig.ra A. è al momento assente dal lavoro (non ha più ferie) e l’azienda sta attendendo le sue dimissioni, in quanto ha comunicato che non rientrerà. In questo caso la dipendente deve comunque andare in DTL per le dimissioni anche se la bambina è deceduta?
La Sig.ra assunta in sostituzione deve cessare il suo rapporto di lavoro in concomitanza con le dimissioni?
In azienda c’è un’altra dipendente assente per ferie post maternità fino ad ottobre e la ditta vorrebbe tenere in forza la Sig,ra Monica, in questo caso deve cessare un rapporto e iniziarne un’altro o è possibile fare una variazione della motivazione del carattere sostitutivo?
La ringrazio anticipatamente e le porgo cordiali saluti.
cristina
Giugno 15, 10:11Gent.le Dott. Camera,
una lavoratrice vuole fruire del congedo parentale residuo a sua disposizione. Ha già usufruito di 3 mesi ed 1 settimana. Il figlio, attualmente, ha 4 anni. Se assumiamo una persona in sostituzione della lavoratrice assente per maternità facoltativa, non abbiamo diritto ai benefici contributivi considerando che trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio? La ringrazio anticipatamente per il Suo riscontro
Roberto
Giugno 16, 13:03ritengo che l’azienda non abbia diritto ai benefici.
Giulia
Giugno 10, 12:36Buongiorno,
Sono stata assunta per una sostituzione maternità sino al rientro della collega X. Essendo arrivata a febbraio i colleghi avevano già distribuito il planning delle ferie. Da regolamento aziendale, il numero di dipendenti che possono essere in ferie è 1 per volta. Posso in qualche modo richiedere di cumulare 3 giorni di riposo per usufruirne nel periodo estivo?
GIULIA M.
Giugno 01, 13:45buongiorno Dott. Camera, ditta artigiana sotto i 15 dipendenti deve assumere dipendente in sostituzione di maternità. La ditta attualmente sta subendo un evidente calo di commesse quindi non è in grado di prevedere se ci sarà effettivamete lavoro per la sostituta per tutto il periodo di sostituzione della dipendente in maternità. Possiamo porcedere con un’assunzione a termine e poi eventualmente riprendere la lavoratrice accedendo agli sgravi contributivi al rientro dalla chiusura dell’azienda per ferie? il contratto applicato è quello Tessile Moda che prevede un periodo di prova di 5 settimane, la ditta nel caso in cui non dovesse trovare idonea la sostituta può interrompere nei termini suddetti il rapporto per mancato superamento della prova e assumere una nuova dipendente accedendo ancora agli sgravi inps?
grazie cordiali saluti
Giulia
Roberto
Giugno 05, 19:10La situazione è alquanto complessa. Da quello che capisco nel primo quesito, vorreste assumere la persona con un TD ordinario sino alle ferie estive, poi cessare il rapporto e riprenderla a TD in sostituzione dopo le ferie. Nulla vieta all’azienda di assumere, senza sgravi, un soggetto a TD, nei limiti previsti dall’81/2015 (36 mesi, percentuale massima, ecc.).
Per il secondo quesito, è possibile durante il periodo di prova cessare il lavoratore assunto a termine ai sensi dell’art. 2096 c.c. E’ possibile, poi assumere un altro lavoratore e richiedere, qualora ve ne siano i requisiti, le relative agevolazioni inps.
orazio
Giugno 01, 11:47buongiorno,
dipendente in maternità fino al 02/06
la dipendente assunta in sostituzione con agevolazione può avere proroga per passaggio di consegne?
magari interrompendo l’agevolazione
non sembra previsto dal ccnl che è terziario confcommercio.
cosa consiglia?
grazie
Roberto
Giugno 05, 19:02In considerazione del fatto che nulla dice il ccnl di riferimento, Le consiglio di utilizzare la c.d. prosecuzione di fatto che permette un ulteriore periodo di lavoro (non agevolato) che va sino a 50 giorni, qualora il rapporto a termine sia stato più di 6 mesi.
MAURO
Maggio 08, 10:54Buongiorno,
ho assunto la dipendente M. in sostituzione di T. che è in maternità.
Il contratto di M. scade a fine maggio ( primi 3 mesi di sostituzione) e l’azienda non ha intenzione di rinnovarlo.
E’ possibile assumere un’altra dipendente continuando ad usufruire dell’agevolazione Inps fino al rientro della dipendente in maternita’?
Roberto
Maggio 09, 09:01Ritengo che il contratto possa essere rescisso soltanto al rientro della lavoratrice dalla maternità, fatta salva la ipotesi legata al licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa. In caso contrario l’interessata potrebbe chiedere un risarcimento del danno.
ANDREA
Aprile 27, 16:15Buongiorno Dottore,
vorrei che gentilmente mi aiutasse nel mio quesito,
la dipendete viene assunta per sostituzione maternità per un azienda spa (oltre 6000 dipendenti partecipata per 80 % dal P.A.)
al termine della maternità della collega,la dipendente viene assunta con co.co. pro per 3 anni seguenti dopo di chè gli viene fatto tempo determinato della dura di 36 mesi che con accordo con la lavoratrice stato prorogato per ulteriori 12 mesi?
le chiedo tralasciando i 12 mesi concordati con la lavoratrice,ma il contratto di 36 mesi piu’ la sostituzione maternità fa si che superi la durata del termine il contratto si trasformi automaticamente a tempo ind.?
se azienda non farà contratto a tempo indeterminato alla scadenza dei 12 mesi concordati i contratti possono essere impugnati?
la ringrazio per la sua attenzione
ANDREA
Aprile 27, 16:45I contratti si sostituzione maternità sono equiparabili ai contratti a tempo determinato e, quindi, concorrono allo stesso modo nel computo dei 5 rinnovi o 36 mesi?
Grazie
Roberto
Maggio 03, 12:27Tutti i contratti a tempo determinato, indipendentemente dalla motivazione, concorrono al raggiungimento dei limiti previsti dalla normativa (ed, eventualmente, dal Ccnl di riferimento).
Quindi, da quello che leggo, al momento del superamento dei 36 mesi (per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti), il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Maria S
Aprile 25, 00:41Buongiorno. Chiedo gentilmente un’informazione. Ho un contratto a tempo determinato come sostituzione di maternità, ‘fino al rientro della stessa’, lavoro in una farmacia privata. Ho ricevuto un’offerta di lavoro a tempo indeterminato molto vantaggiosa, a cui devo rispondere in tempi molto brevi. Posso dare le dimissioni? Incorro in qualche penale?tempi di preavviso? Grazie per la risposta
Roberto
Aprile 26, 12:41L’eventuale dimissione presentata durante il periodo di lavoro a termine, comporterà un risarcimento danni nei confronti del datore di lavoro. Il risarcimento è, generalmente, quantificabile nel periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo per le cessazioni a tempo indeterminato.
Paola88
Ottobre 10, 06:36Buongiorno,
Sono stata assunta in hotel con contratto per sostituzione di maternità e sono stata inquadrata nel 5 livello. Parlando con un altro collega assunto sempre con lo stesso contratto, lui mi ha detto che aveva ottenuto lo stesso livello della collega che sta sostituendo. Potrei dunque richiedere anche io di ricevere lo stesso livello (il terzo) della collega che sostituisco?
Grazie!
Roberto
Ottobre 10, 09:14Non sempre la cosa è possibile, bisogna verificare la corrispondenza delle mansioni e della relativa professionalità tra Lei e chi sostituisce.
Laura
Aprile 22, 04:38Salve Dottore,
Volevo gentilmente chiederle un parere:
Sono stata assunta per sostituzione maternità (aprile-luglio) volevo capire come mai questa scelta solo tre mesi prima visto che il rientro della collega è imminente e visto che probabilmente chiuderà lo studio a giugno per ristrutturazione. Un’altra cosa: la collega ha comunicato avendo un contratto part-time di 4 ore al giorno che ne lavorerà solo 3, ma il datore di lavoro vuole cumulare le ore giornaliere allattamento in un’unica giornata da darle libera.E se non accettasse? Il mio contratto potrebbe essere prorogato?
P.s. Il datore di lavoro mi ha detto che si trova molto bene con me e che mi assumerebbe volentieri ma non può perché ha già la collaboratrice.
In attesa di un cortese riscontro, le porgo Distinti saluti.
Roberto
Aprile 26, 12:39La sostituzione è rapportata all’assenza della lavoratrice madre (obbligatoria di 5 mesi più eventuale facoltativa). L’allattamento non può essere cumulato in un’unica giornata, ma va fatto, in relazione alla durata del part-time, giorno per giorno.
Jennifer
Aprile 22, 00:26Lo scorso anno ho sostituito una donna in maternità per 5 mesi 3 livello commerciale. Finito il periodo di maternità l’azienda mi ha fatto firmare una semplice lettera di prolungamento del contratto per un anno allo stesso livello e retribuzione. La signora in questione è una semplice ragioneria, io ho una laurea di 5 anni vecchio ordinamento. Mi chiedo se sia stato corretto. Ovviamente la retribuzione cambia se avessi firmato un contratto determinato sarei diventata il 2 livello. Avendo 13 anni di esperienza nella mansione. Posso impugnare tale contratto????
Roberto
Aprile 26, 12:37Non esiste un automatismo contrattuale di livello in merito alle esperienze, almeno rispetto ad aziende diverse. Detto questo, valuterei la cosa andando presso un sindacato di categoria che meglio Le potrà consigliare la cosa da fare.