Ho assunto una lavoratrice in sostituzione di un’altra che è andata in maternità. Quando posso lasciare a casa la sostituta?
La durata della sostituzione è pari alla durata di assenza della lavoratrice sostituita, anche se quest’ultima usufruisce di periodi al di fuori della maternità (es. ferie). L’importante è che i periodi di assenza (maternità, ferie) sia consecutivi.
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548 Commenti
simona sanzone
Aprile 20, 09:42buon giorno dott. Camera,
Ho un dubbio sulla verifica del limite del 20% dei tempi determinati rispetto ai tempi indeterminati in forza presso un’ azienda al 01/01 di ciascun anno.
L’art 27 del D. Lgs. 81/2015,prevede per il computo del numero dei lavoratori:
“Ai fini del computo dei contratti a termine, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. I rapporti di lavoro part time vanno computati in base all’orario svolto.”
Devo quindi rifarmi alla modalità di computo previsto dall’art. 27, oppure questo articolo non interessa il limite numerico dei tempi determinati, e per il conteggio del limite del 20% è sufficiente verificare il n. di contratti a tempo indeterminato in forza al 01/01 di ciascun anno?
Grazie e saluti
Simona
Roberto
Aprile 20, 22:08Vanno considerati esclusivamente i lavoratori a tempo indeterminato. Inoltre, si ricordi di applicare la % prevista dal Ccnl e soltanto se il contratto collettiva non la prevede, effettuerà il conteggio previsto dalla norma di legge.
simona
Aprile 12, 13:01buon giorno dott. Camera,
Ho un dubbio sulla verifica del limite del 20% dei tempi determinati rispetto ai tempi indeterminati in forza presso un’ azienda al 01/01 di ciascun anno.
L’art 27 del D. Lgs. 81/2015,prevede per il computo del numero dei lavoratori:
“Ai fini del computo dei contratti a termine, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. I rapporti di lavoro part time vanno computati in base all’orario svolto.”
Devo quindi rifarmi alla modalità di computo previsto dall’art. 27, oppure questo articolo non interessa il limite numerico dei tempi determinati, e per il conteggio del limite del 20% è sufficiente verificare il n. di contratti a tempo indeterminato in forza al 01/01 di ciascun anno?
Grazie e saluti
Simona
Roberto
Aprile 13, 10:48Ritengo che vadano sommati esclusivamente i rapporti a tempo indeterminato.
Comunque, Le consiglio, prima di applicare la percentuale prevista dalla legge, di verificare se il Ccnl applicato dall’azienda non prevede un limite, in quanto, in questo caso, va applicata la percentuale prevista dal Ccnl e non il 20% legale.
Alessandra
Aprile 11, 09:00Buongiorno, sono la titolare di un bar: ho assunto una lavoratrice fino al mese di luglio 2017 in sostituzione di una dipendente assente per maternità (azienda con meno di 20 dipendenti).
La ragazza assunta sta creando molteplici disagi all’organizzazione del lavoro e nel rapporto tra colleghe.
Le ho già fatto un provvedimento disciplinare e a giorni ne predisporrò un altro.
Al terzo provvedimento, posso licenziarla, anche se il termine apposto all’assunzione è inizio luglio?
Grazie mille. Buona giornata.
Roberto
Aprile 11, 21:43Il fatto che il contratto di lavoro sia a tempo determinato non inibisce il datore di lavoro a provvedere, qualora ve ne siano i presupposti, al licenziamento disciplinare.
Valeria
Aprile 05, 22:07Chiedo scusa, stanno provvedendo alla mia sostituzione intendevo dire
Roberto
Aprile 07, 08:02Teoricamente il contratto a termine della sua sostituta scade al suo rientro ovvero alla scadenza del suo contratto a termine. Presumibilmente una scadenza superiore del cotnratto della sostituta potrebbe evidenziare un proseguimento anche del suo contratto.
Lola90
Giugno 12, 22:34Buona sera sono un oss lavoro in una RSA ipab con agenzia interinale con contratto sostituzione di una specifica persona . Adesso e in malattia , ma so per certo che la signora sta chiedendo il congedo 104 per badare a sua madre . In questo caso il mio contratto potrà continuare o possono comunque lasciarmi a casa slegandosi dal contratto che prevede la cessazione al suo rientro . ?
Roberto
Giugno 15, 15:53Se il contratto a termine prevede la conclusione del rapporto di lavoro al rientro della lavoratrice sostituita, senza meglio precisare le motivazioni dell’assenza, il suo contratto potrà continuare anche con la richiesta della 104 (sempre nel limite massimo di durata del rapporto di lavoro a termine, previsto dal ccnl di riferimento).
Valeria
Aprile 05, 22:05Salve sono una dipendente della pubblica amministrazione a tempo determinato con contratto in scadenza il 15 giugno 2017. Da circa 2 settimane sono in maternità a rischio fino ai primi disettembre che subentrerà la maternità obbligatoria. Ho saputo che stanno provvedendo al mio rinnovo, e mi chiedevo. Possono chiedere la mia sostituzione oltre la data della scadenza del contratto? Se lo fanno, dopo il 15 giugno chi è la titolare del posto? Devo considerare il mio contratto automaticamente rinnovato? Grazie. Buon lavoro
Manuela
Aprile 05, 09:13Buongiorno Dr. Camera
vorrei chiederLe un’informazione in merito a una sostituzione di maternità.
La dipendente A assente per maternità obbligatoria e facoltativa rientra al lavoro il giorno 26/4 e la dipendente B assunta per sostituzione termina il suo contratto in data 25/4.
Dal giorno 26/4 però un’altra dipendente si assenterà prima per ferie e poi per maternità obbligatoria.
E’ possibile riassumere già in data 26/4 la dipendente B in sostituzione di questa nuova assenza?
La ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti.
Roberto
Aprile 07, 07:59Deve verificare se il Ccnl applicato dall’azienda prevede questa possibilità. La norma obbliga ad un periodo di “vacanza” (stop & go) che va da 10 a 20 giorni in relazione alla durata del contratto appena concluso.
L’alternativa è la proroga del contratto esistente con la modifica del motivo sostitutivo. Questo è previsto da una circolare del Min.Lavoro (42/2001).
Marco
Marzo 29, 12:17Buongiorno.
Azienda AGIDAE socio sanitario con 8 dipendenti.
La Signora X è in maternità facoltativa scadente il giorno 8 Agosto. La sua sostituta è stata assunta a tempo determinato “fino al rientro della Signora X”
1) la Signora X intende avvalersi di un periodo di ferie a seguire. Mi sembra di capire. dai precedenti post, che il contratto per la sostituta è continuativo senza necessità di proroghe nè di maggiorazioni dell’emolumento. E’ corretto?
2) La signora X contemporaneamente è nuovamente in stato interessante. Se volessimo sostituirla, con la stessa persona che la sostituisce nella prima maternità, è necessario un nuovo contratto? oppure è considerata una prosecuzione di quello già in essere?
immagino che, anche in questo caso, non sia necessario lo stop&go. E’ corretto?
la ringrazio anticipatamente per la collaborazione
Roberto
Marzo 31, 08:301. è corretto;
2. essendo l’azienda al di sotto dei 19 dipendenti e considerato che è prevista una agevolazione contributiva, Le consiglio di fare un nuovo contratto rispettando lo stop & go, tranne se il Ccnl applicato in azienda non ha diversamente disposto in merito.
Roberto
Marzo 27, 10:03No, la c.d. “vacanza contrattuale” (stop & go) avviene solo tra contratti a tempo determinato diretti, cioè senza l’agenzia di somministrazione.
Cecilia
Marzo 26, 08:20Buongiorno Dr. Camera,
in data 20/01/20116 sono stata assunta tramite agenzia interinale dall’azienda X con contratto in somministrazione CCNL commercio in sostituzione maternità. Al rientro della lavoratrice l’azienda X mi ha proposto un contratto a tempo determinato di 6 mesi direttamente con loro (senza interinale) facendomi stare a casa solo 7 giorni lavorativi e non 10. La mia domanda è: potevano farlo oppure avrebbero dovuto rispettare lo “stop & go” di 10 giorni (anzi 20 perché la sostituzione è durata più di 6 mesi)? E se così fosse, posso richiedere all’azienda di assumermi a tempo indeterminato? Grazie in anticipo per la risposta.
Cecilia
Marzo 26, 08:35Ah dimenticavo, l’azienda al momento della mia assunzione in sostituzione maternità era sotto i 15 dipendenti e al momento del rientro della lavoratrice madre erano in 14 + la lavoratrice madre 15 (tutti a tempo indeterminato) ora con me (che sono a tempo determinato) siamo in 16.
Manuela
Marzo 23, 13:05Buongiorno Dr. Camera
avrei un quesito in merito ad una sostituzione di maternità.
Un’azienda ha assunto in data 01/07/16 una signora in sostituzione di maternità anticipata ed obbligatoria. La maternità obbligatoria termina il prossimo 28/04/17.
in data 27/10/2016 purtroppo la Sig.ra assunta in sostituzione ha avuto un problema di salute ed è in malattia.
Alla scadenza della maternità obbligatoria, se la sig.ra in maternità non richiedesse subito la facoltativa ma facesse ad esempio le ferie, la sostituzione può essere interrotta? O e’ meglio che la sig.ra rientri per qualche giorno?
La ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti.
Roberto
Marzo 23, 17:46Il rapporto con la sostituta cessa al rientro della sostituita. Nulla vale la modifica della motivazione tra maternità e ferie. Occorre un rientro della sostituita.