Ho assunto una lavoratrice in sostituzione di un’altra che è andata in maternità. Quando posso lasciare a casa la sostituta?

Ho assunto una lavoratrice in sostituzione di un’altra che è andata in maternità. Quando posso lasciare a casa la sostituta?

La durata della sostituzione è pari alla durata di assenza della lavoratrice sostituita, anche se quest’ultima usufruisce di periodi al di fuori della maternità (es. ferie). L’importante è che i periodi di assenza (maternità, ferie) sia consecutivi.

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Roberto Camera
Roberto Camera 567 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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548 Commenti

  1. Jennifer
    Gennaio 28, 16:16

    Buon pomeriggio,
    Volevo rappresentarle il seguente caso: contratto a tempo indeterminato e missione all’estero (ovvero la persona è stata inviata in altra sede europea) ma con mantenimento contratto nazionale a tempo indeterminato.
    nel corso della missione si è verificata una gravidanza, per cui al rientro dei 5 mesi obbligatori, la persona è stata in un primo momento lasciata nella posizione per la quale era stata inviata in missione (project manager), dopo qualche mese, viene proposta una “job rotation” di fatto una mansione inferiore come analista con unica alternativa il rientro in Italia.
    E’ possibile secondo la sua esperienza un “ricatto” sul rientro in Italia? Non vi è tutela anche in virtù della nascita del bambino e dunque dell’allontanamento dal nucleo familiare? Grazie

    • Roberto
      Gennaio 29, 11:05

      Le mansioni affidate alla lavoratrice non dipendono dall’invio della stessa all’estero, ma riguardano l’intero rapporto a tempo indeterminato (tranne nel caso di eventuali promozioni). Infatti, trattandosi di missione, e non trasferimento, non si tratta di definitività delle prestazioni all’estero. Detto questo, un eventuale rimodulazione delle mansioni al ribasso comporta un accordo con la lavoratrice ovvero uno spostamento a mansioni compatibili a quell’inquadramento (livello e categoria legale).

  2. Paolab
    Gennaio 14, 11:10

    Buongiorno,
    sono stata assunta con contratto di sostituzione maternità. Non ho ricevuto nessuna formazione, e, ora che la ragazza è in maternità mi trovo in estrema difficoltà. Questa è una giusta causa per recedere dal contratto?

    Grazie

    • Roberto
      Gennaio 21, 11:47

      Ritengo di no, se non prima preceduta da eventuali comunicazioni, al proprio referente, che evidenziano il problema formativo.

  3. Eli0000
    Dicembre 06, 09:32

    Buongiorno
    L ufficio dove lavoro ha assunto una ragazza come mia sostituzione maternità..
    Dal 21 dicembre vorrei caricarmi sul sito INPS la maternità facoltativa solo dal martedì al venerdì ( così non mi rubano i sabato e domenica nel conto dei 180 giorni).. se il lunedì che non segno come facoltativa mi metto in ferie..l ufficio non ha problemi con il contratto di sostituzione maternità giusto? Perché io nn sono effettivamente rientrata.grazie

  4. Sabrina
    Dicembre 02, 09:55

    Salve, è possibile assumere in Italia una persona con un contratto di sostituzione maternità di una dipendente che è stata assunta in Germania e lavora in Germania? Grazie

  5. RobertaC
    Novembre 23, 10:03

    Buongiorno, vorrei avere un suo parere circa l’assunzione di una dipendente in sostituzione di maternità. La normativa prevede la possibilità di affiancare la dipendente con un mese di anticipo.. nel mio caso però non sarebbe sufficiente. Chiedo quindi due informazioni:

    – è possibile stipulare un contratto a tempo determinato di circa due settimane e successivamente stipularne uno in sostituzione fino al rientro della lavoratrice?
    – Tra i due contratti, quindi il primo senza causale e il secondo con applicazione della causale in sostituzione di maternità devo far trascorrere i 10 giorni di stop and go? O posso effettuare semplicemente una proroga?

    Preciso che l’azienda usufruirebbe dell’agevolazione del 50% dei contributi in quanto azienda con meno di 20 dipendenti.

    grazie mille

    • Roberto
      Dicembre 01, 14:56

      Risposte:
      1. sì
      2. conviene il rinnovo che deve prevedere lo stop & go, anche perchè l’azienda chiederà l’agevolazione.

  6. Manlia
    Novembre 17, 16:06

    Buongiorno Dottore,
    spero possa aiutarmi e la ringrazio in anticipo per il suo aiuto.
    Questo è quanto riporta il mio attuale contratto: “Le confermiamo la Sua assunzione a tempo determinato dal 01/07/2021
    Il presente contratto a tempo determinato è motivato dall’esigenza di sostituire la sig.ra XXX assente, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera a), del D.L.vo 81/2015.
    La scadenza del presente contratto è legata al rientro della sig.ra XXX, previsto per il 22/01/2022,
    con la possibilità, in caso di mancato rientro a tale data, di proseguire fino all’effettivo ritorno al
    lavoro del lavoratore sostituito e comunque non oltre il 30/06/2023, data di raggiungimento, da parte
    Sua, del limite massimo di durata previsto per i rapporti a tempo determinato con la nostra azienda.
    La Società e la signora XXX si impegnano reciprocamente a non recedere dal rapporto di lavoro
    prima della scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato, salvo giusta causa ai sensi dell’art.
    2119 c.c.. In caso di inadempimento rispetto a quanto convenuto ossia in caso di recesso anticipato
    senza giusta causa prima della scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato, la parte
    inadempiente sarà tenuta a corrispondere in favore dell’altra parte una penale pari alle retribuzioni
    corrispondenti alle mensilità residue calcolate dalla data effettiva di cessazione fino alla data di
    scadenza del rapporto di lavoro originariamente pattuita tra le parti. In caso di inadempimento da
    parte del lavoratore, la Società procederà ad una compensazione a-tecnica con le retribuzioni sia
    dirette che differite spettanti al lavoratore all’atto della cessazione del rapporto. Resta inteso e pattuito
    che la presente clausola ha efficacia decorso il periodo di prova.

    Non è mia intenzione proseguire il contratto perchè l’ambiente di lavoro non mi piace per molte ragioni.

    Vorrei sapere:
    1) Se XXX non torna dalla maternità e si licenzia, il mio contratto quando si conclude?
    2) Con quanto anticipo il datore di lavoro è tenuto a darmi notizie sul rientro o non rientro di XXX?
    3) Se trovo un altro lavoro a tempo indeterminato ed XXX non fosse ancora rientrata, devo pagargli l’equivalente dei miei stipendi fino al 2023?!? A quanto equivale una contribuzione a-tecnica?
    4) La data di scadenza del rapporto di lavoro originariamente pattuita tra le parti è quella del 22/01/2022 o del 30/06/2023?

    Grazie.

  7. Kate15
    Novembre 16, 14:58

    Salve,
    Vorrei sapere se sono obbligata a tenera la sostituta anche per la maternita’ facoltativa della mia dipendente mamma?
    Oppure dopo la scadenza dell obbligatoria posso lasciare a casa la sostituta ed eventualmente cercarne un altrA??
    Grazie kate

  8. Buongiorno,
    le espongo il mio caso:
    Lavoratrice A assunta a tempo indeterminato è in maternità fino al 12/11/2021 (data presunta del parto);
    Lavoratrice B assunta in sostituzione di maternità dal 01/09/2021 fino al 12/11/2021 per ora; a fine settembre comunica di essere anche lei in stato interessante e inizia a prendere periodi di malattia.
    Posso fare scadere il contratto di sostituzione in data 12/11/2021? Premesso che la Lavoratrice A non ha ancora comunicato il periodo residuo di maternità in quanto non ha ancora partorito.
    Grazie

  9. Vale9090
    Maggio 14, 13:39

    Buongiorno,
    vorrei avere un informazione, una neo mamma che ha ripreso a lavorare al ottavo mese del bambino, può licenziarsi lo stesso entro l’anno di vita del bambino?

    • Roberto
      Maggio 18, 22:29

      La lavoratrice può dimettersi entro l’anno di vita del bambino. Le dimissioni ordinarie deveno essere convalidate presso l’ispettorato del lavoro

    • Giulia
      Maggio 31, 08:17

      Buongiorno,
      Sono una apprendista incinta, il mio datore di lavoro sta per assumere una persona per la mia sostituzione.
      La persona che andrà a prendere il mio posto viene assunta con 2 livelli più di me. Posso rivalermi sul mio datore di lavoro per avermi sottoinquadrato all’inizio del mio contratto?

  10. Francos
    Maggio 06, 10:33

    Salve, sono stata assunta il 3 febbraio 2021 per sostituzione maternità con scadenza 31 dicembre 2021, sospendendo la naspi. Ho capito che il lavoro richiestomi non soddisfa il mio bisogno esperienziale e vorrei rinunciare al mandato, come potrei farlo senza perdere il diritto alla naspi? grazie mille.

    • Roberto
      Maggio 09, 21:59

      Se non è terminato il periodo di prova, può cessare il rapporto senza ripercussioni sulla naspi. Viceversa, dimettendosi potrebbe compromettere l’indennità.

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