Ho assunto una lavoratrice in sostituzione di un’altra che è andata in maternità. Quando posso lasciare a casa la sostituta?
La durata della sostituzione è pari alla durata di assenza della lavoratrice sostituita, anche se quest’ultima usufruisce di periodi al di fuori della maternità (es. ferie). L’importante è che i periodi di assenza (maternità, ferie) sia consecutivi.
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548 Commenti
Maria
Novembre 13, 06:43Salve. Ato lavorando in un azienda allimentari per 3 anni. Il primo contratto erà T.D. per un anno. Dopo mi hanno prorogato per un altro 24 messi. Questo dicembre 2020 scade. Cosa puo succeseder? È possibili ad avere un caontratto T.I.? O un altro prorogha? Grazie
Roberto
Novembre 14, 18:03Tranne se il suo CCNL non preveda una durata massima superiore ai 36 mesi, non potrà ricevere un’altra proroga. E’ possibile la trasformazione del contratto a tempo determinato, ma dipende dal suo datore di lavoro.
Chiara
Ottobre 15, 15:16Buongiorno, al rientro dalla maternità facoltativa l’azienda dove lavoro mi ha messo in cassaintegrazione zero ore dicendo che non servo più. Premetto che l’ufficio dove lavoravo è ancora attivo e stanno in cassa integrazione 1 giorno alla settimana. Mia figlia non ha ancora 1 anno. Ora ho saputo che vogliono farmi stare a casa ancora fino a Gennaio. E’ lecito?
Roberto
Ottobre 19, 21:54Qualora l’azienda non faccia cassa a zero ore per tutto il periodo, dovrebbe essere prevista una rotazione tra i lavoratori in cassa integrazione. Si informi tramite i sindacati.
Momo542
Marzo 12, 03:40Buona sera volevo chiedere informazioni su una cosa che mi è capitato sono stato male al secondo giorno di prova il giorno stesso sono andato a dal mioedico che mi ha. Dato la malattia di una settimana dopo la settimana l’agenzia con cui lavoro mi ha detto che l’azienda non mi vuole più e che il motivo è che non superato due giorni di prova effettivi mi sarà pagata hanno il diritto di farlo e in più mi verrà pagata quella settimana di malattia k no ringrazio chi mi risponderà buona serata a tutti
Roberto
Marzo 13, 17:43Le verrà pagato sia i 2 giorni di lavoro che la malattia. Se il recesso è dovuto alla malattia, è illegittimo. Vada da un sindacato per spiegare la situazione.
Jennina
Ottobre 01, 12:31Buongiorno, in merito ad eventuali tutele/modifiche leggi a favore del lavoratore durante il corona virus:
1) esiste il diritto di precedenza presso un azienda utilizzatrice, per un lavoratore somministrato?
2) il diritto di precedenza deve essere esercitato con unico canale una raccomandata oppure è sufficiente farlo verbalmente o con una mail?
3)Il diritto di precedenza è applicabile solo per assunzioni a Tempo Indeterminato o anche per altre eventuali forme contrattuali a cui l’azienda potrebbe ricorrere ( Tempo Determinato, Tirocini ecc)
Roberto
Ottobre 02, 18:241. no, non è previsto il diritto di precedenza per i lavoratori somministrati;
2. va comunicato per iscritto;
3. solo per eventuali contratti a tempo indeterminato.
Parrucca
Settembre 25, 12:11Salve, come acconciatore posso assumere una ragazza in qualità di apprendista (ricorrendone i presupposti legati all’età ed alla diversa mansione) dopo che la stessa si è dimessa da un precedente contratto a tempo indeterminato durato 12 mesi (mansione sciampsta)?
Roberto
Settembre 28, 22:00Sì, è possibile in quanto la durata del precedente rapporto è inferiore alla metà del rapporto di apprendistato. Logicamente dovrà ridurre prorporzionalmente la durata del contratto che andrà a stipulare con la ragazza.
Sophie
Maggio 27, 00:22Salve in passato ho avuto un contratto di sostituzione maternità purtroppo decaduta in quanto la ragazza ha perso il bambino. Dopo due anni sono stata richiamata tramite agenzia interinale per sostituzione ferie, ma due ragazze che lavorano lì sono ulteriormente in maternità, vorrebbero fare il mog oppure una sostituzione maternità, possono darmela senza problemi oppure no?!
Mary
Settembre 21, 22:55Buonasera
Ho un contratto sostituzione maternità che scade il 2 ottobre, posso rinunciare alla proroga del contratto(per motivi personali) senza rischiare di perdere la naspi?
Se invece accetto la proroga(di 1 mese) possono mettere una clausola che devo restare in azienda fino al rientro della persona in maternità prorogando i gg del mese?
Roberto
Settembre 22, 18:45Il contratto in sostituzione impegna il lavoratore fino al rientro della persona sostituita.
CristinaB
Giugno 14, 16:49Buongiorno vorrei chiedere un’ informazione. A marzo 2020 mi è scaduto il contratto e non mi è stato rinnovato causa Covid ( preciso che per le diverse proroghe nel caso mi avessero tenuto avrebbero dovuto farmi il contratto a tempo indeterminato). Poi sono stata assunta sempre nella stessa azienda a luglio 2020 con il contratto a chiamata che dura tutt’ ora. A breve una mia collega starà a casa in maternità. Possono assumermi come sostituzione maternità o possono solo farmi il contratto a tempo indeterminato? Grazie mille.
Roberto
Giugno 17, 21:35Dipende dal numero di mesi effettuati con questa tipologia contrattuale (tempo determinato). Se dal cumulo delle durate dei contratti precedenti ha raggiunto il massimale previsto dal CCNL, non potrà essere assunta per la sostituzione di maternità.
Frankie
Settembre 09, 08:49Buongiorno,
un contratto a tempo determinato per sostituzione maternità.
Se l’azienda volesse farmi restare, può propormi, alla scadenza del contratto e rientro della lavoratrice, un nuovo contratto a tempo determinato (questa volta ‘acausale’)? O necessariamente devono propormi un indeterminato?
Roberto
Settembre 22, 18:46Sino al 31 dicembre 2020 e compatibilmente con la durata massima prevista per i contratti a tempo determinato, sì. E’ possibile il rapporto acausale.
Silvia
Settembre 08, 21:39Buonasera, lavoro nel settore commercio, a luglio avevo concordato con l’azienda di fare solo 2 mesi di maternità facoltativa, adesso non vogliono che rientri e che fruisca di tutti i mesi, possono farlo?grazie
Roberto
Settembre 22, 18:48No, è la neomamma che decide se fare ulteriori mesi di maternità.
Van
Settembre 07, 19:38Buonasera, le scrivo per chiederle se un’azienda che si occupa di call center(inbound e outbound) possa decidere in questo particolare periodo di mettere in cassa integrazioni i suoi dipendenti inbound e nel contempo assumere con contratto a progetto per lavorazioni che possono essere svolte tranquillamente riqualificando i dipendenti inbound senza doverli mettere in cassa integrazione. L’azienda dice di non essere obbligata a riqualificare i propri dipendenti a tempo indeterminato visto che gli costiamo molto di più di un operatore outbound al quale viene rinnovato il contratto mensilmente. È così o si ci sta approfittando della cassa integrazione visto i periodo? Grazie
Roberto
Settembre 08, 08:18La questione è alquanto delicata, in quanto andrebbe verificata la genuinità della collaborazione coordinata e continuativa e la mancata presenza degli indicatori di subordinazione. In linea di massima si tratta di una scelta organizzativa dell’imprenditore.
roma1987
Agosto 24, 18:42Buonasera, un informazione sono stata assunta il 5/11/2018 presso una azienda di calzature come commessa per sostituzione maternita’. Il contratto è terminato con il rientro della dipendente il 2/02/2020. Il giorno dopo (il 3/02/2020) ho continuato a lavorare sempre come sostituzione maternita’ per un ‘ altra dipendente che è rimasta incinta. Vista questa continuita’ potrei richiedere l’ assunzione a tempo indeterminato???? Ringrazio anticipatamente.
Roberto
Agosto 25, 16:50Ci sono alcune variabili che vanno considerate:
1. trattandosi di una seconda sostituzione, non cambia la motivazione legata alla prestazione lavorativa: per motivi sostitutivi;
2. bisogna verificare la durata massima dei contratti a termine (anche in somministrazione) che Lei può fare per questa azienda. Si va dai 24 mesi massima a quanto previsto dal Ccnl applicato.
Le consiglio di rivolgersi ad un sindacato di categoria, il quale potrà verificare la validità del suo contratto.
CHRISTIAN
Agosto 06, 20:14Buonasera, per quanto concerne i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti, chiedo se l’esclusione da contributo addizionale del 1,4% riguarda anche per le le assunzioni a termine in sostituzione per dipendenti per assenti aspettativa non retribuita (per motivi personali e non per motivi sindacali).
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricordano le assenze per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, servizio militare, adempimento di funzioni pubbliche elettive, lavoratori collocati in aspettativa sindacale ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/1970 ovvero in distacco sindacale. L’esonero deve intendersi applicabile anche nei casi di lavoratori assunti in
sostituzione di lavorati assenti per le ipotesi disciplinate dal D.lgs n. 151/2001, nonché nell’ipotesi disciplinata dall’art. 28, comma 6, della legge n. 125/2014 e nei casi di cui all’art. 124, comma 3, del D.P.R. n. 309/1990. Ma anche in caso di aspettativa non retribuita per motivi personali? Grazie e Buon lavoro
Roberto
Agosto 11, 10:05Sì, tutti i casi di assenza di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Violet
Dicembre 02, 00:23Buonasera, sono assunta dal 2015 a tempo indeterminato come magazziniera presso un azienda privata. A novembre 2019 scopro di essere incinta e a causa di qualche piccolo problema sono costretta a richiedere la maternità anticipata. Partorisco ad Agosto, finisco la maternità obbligatoria a novembre, ma, vista la situazione covid, chiedo al mio datore di lavoro di poter usufruire delle ferie arretrate, cosa che senza obiezioni viene concessa dal mio datore di lavoro. Prima di uscire dal suo ufficio mi viene comunque anticipato che al mio rientro in azienda non c è più posto per me, dovrò essere licenziata. So che non può licenziarmi fino al raggiungimento di un anno di età del bambino … successivamente senza una giusta causa potrebbe licenziarmi visto che continua ad assumere personale? O deve prima licenziare gli ultimi assunti anche se con mansioni diverse? Come funziona e qual è la prassi da seguire in questi casi? Nel 2020 non si può essere licenziati per una gravidanza. Spero possa rispondermi e la ringrazio anticipatamente.
Roberto
Dicembre 05, 16:06Il datore di lavoro, durante il primo anno dalla nascita del figlio, non può licenziare la lavoratrice. Dopodiché, dovrà comunque avere una valida motivazione per licenziarla. Se il licenziamento avviene per motivi oggettivi, dovrà prima analizzare la situazione di tutti i lavoratori presenti in azienda, per fornire un valido motivo. La invito ad andare presso un sindacato, al fine di far valere i suoi diritti.