Ho assunto una lavoratrice in sostituzione di un’altra che è andata in maternità. Quando posso lasciare a casa la sostituta?
La durata della sostituzione è pari alla durata di assenza della lavoratrice sostituita, anche se quest’ultima usufruisce di periodi al di fuori della maternità (es. ferie). L’importante è che i periodi di assenza (maternità, ferie) sia consecutivi.
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548 Commenti
Emilia
Marzo 28, 17:18Buonasera,
Se una azienda assume a tempo indeterminato, con un periodo di prova di 6 mesi una persona under 35 che non abbia mai avuto un contatto a tempo indeterminato, ma poi per vari motivi l’azienda decide di interrompere il rapporto di lavoro prima dei 6 mesi, ha comunque usufruito dello sgravio per assunzione o no?
E il lavoratore può utilizzare questa opzione presso altre aziende per ritrovare nuovamente lavoro?
Roberto
Marzo 30, 21:14Sì, l’azienda usufruisce comunque dell’agevolazione per i mesi di rapporto. Il lavoratore sfrutterà il residuo a disposizione presso altro datore di lavoro.
Monica
Marzo 27, 19:43Salve, lavoro per un parrucchiere, che causa coronavirus ha dovuto, fino a quando c’è l’emergenza e come per legge, chiudere il negozio. Sono anche in maternità all’ottavo mese, come potrà pagarmi il datore di lavoro se purtroppo non sta lavorando? Esiste la cassa integrazione anche per chi è in maternità? Oppure il datore potrebbe rinunciare a scomputarsi l’indennità di maternità dai suoi versamenti in maniera tale che l’inps mi possa pagare direttamente? Effettivamente il datore non è nelle condizioni di pagarmi!!!
Roberto
Marzo 30, 21:16Il datore di lavoro può richiedere la Cassa integrazione per il suo rapporto di lavoro. Lei, comunque, dovrebbe essere già in maternità obbligatoria e quindi a carico inps. Provi a chiedere all’istituto previdenziale.
Marta
Marzo 27, 10:51Buongiorno Dott. Camera,
la ringrazio anticipatamente per la sua disponibilità, avrei alcuni dubbi sul numero massimo di proroghe possibili in caso di assunzione per sostituzione maternità.
Il caso è questo: la lavoratrice si è assentata per maternità anticipata dal 20.03.2020 fino al 20.04.2020 (sicuramente la maternità anticipata verrà prorogata di mese in mese fino a Luglio 2020 data in cui dovrebbe scattare la maternità obbligatoria). Il lavoratore da assumere per sostituirla è soggetto al limite di 4 proroghe (ovviamente restando nei 24 mesi totali) oppure è possibile fare più proroghe 5/6 ecc… non conoscendo la data effettiva di rientro della lavoratrice?
Grazie infinite
Roberto
Marzo 30, 21:18Nel caso di sostituzione di lavoratore, il termine proroga viene utilizzato in senso atecnico. Cioè, si tratta di prosecuzioni del rapporto sino all’effettivo rientro del lavoratore. Quindi, non vanno conteggiate nel computo delle 4 proroghe.
Biasco Cosimo
Marzo 25, 12:26buongiorno.
Una lavoratrice termina il proprio contratto di lavoro a tempo determinato il 31.03.2020.
Dopo venti giorni, lo stesso datore di lavoro le farebbe un nuovo contratto, in sostituzione di una dipendente in aspettativa non retribuita, e variando la qualifica varia, a svantaggio del lavoratore, anche il livello (si passerebbe da un quinto livello ad un terzo).
E’ fattibile tenendo conto che il ccnl è quello della formazione professionale?
Grazie
Roberto
Marzo 26, 09:25Se la qualifica e le mansioni sono diverse rispetto a quelle avute in precedenza, ritengo che non vi siano problemi a stipulare un contratto ex novo. E’ il caso che ciò venga specificato nel contratto di lavoro, in modo che anche la lavoratrice condivida ciò.
Studio
Febbraio 20, 18:13Buonasera, un’azienda ha assunto una lavoratrice A in sostituzione di maternità e nel contratto ha indicato scadenza 29/02/2020 per sostituire la sig. B assente per maternità. La sostituita non rientrerà perché ha già avvisato che chiederà il congedo facoltativo per 6 mesi. L’azienda ha 3 filiali in province diverse. Può l’azienda chiudere il rapporto con la signora A il 29/02/2020 ed assumere al suo posto in sostituzione sempre della sig.ra B, un’altra lavoratrice che ha dato le dimissioni meno di un mese fa, ma ora ha chiesto di ritornare (per motivi personali) ? anche se presso una filiale diversa da quella dove lavorava la sostituita ? e con lo sgravio del 50% ?
Marco
Gennaio 30, 12:28Buongiorno,
una società ha assunto un soggetto per sostituzione di maternità fino al 31/03/2020.
La lavoratrice in maternità rientra effettivamente al lavoro in data odierna, 30/01/2020.
Il CCNL applicato dalla Società prevede che in caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le disposizioni di cui all’art. 5, comma 3, primo periodo, d.lgs. n. 368/2001, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutive.
Risulta chiaro che non si prevede lo “stop & go” nel caso in cui alla dipendente assunta a tempo determinato si proponga il rinnovo del contatto in scadenza per sostituzione di maternità.
A Suo modo di vedere possiamo estendere tale interpretazione al caso inverso come quello sopra descritto?
Grazie in anticipo
Roberto
Gennaio 31, 10:05Ritengo che la sua interpretazione sia border line, in quanto la motivazione assunta dalla contrattazione collettiva ha la ratio di non prevedere lo stop and go esclusivamente per velocizzare la sostituzione di un lavoratore/trice che si assenta.
Marco
Gennaio 31, 12:24Innanzitutto grazie per la cortesia e la tempestività nella risposta.
Secondo Lei sussite il rischio che trasformino automaticamente il contratto in indeterminato o può essere solo la dipendente a far valere i suoi diritti?
Roberto
Gennaio 31, 12:50Trattandosi di una interpretazione contrattuale, ritengo che debba essere un giudice, su ricorso del lavoratore, a evidenziare i limiti e a richiederne la trasformazione.
Gg93
Aprile 15, 15:34Buongiorno, sono stata assunta a dicembre 2019 con contratto sostituzione maternità, a maggio la ragazza che sostituisco termina la maternità facoltativa ed entra in quella obbligatoria. Mo è stato detto che il mio contratto non sarà prorogato causa virus. Ma la mia permanenza non dipende esclusivamente dal rientro della stessa? Possono farlo? Oppure ho diritto alla conservazione del mio posto? Grazie mille in anticipo
Roberto
Aprile 16, 08:07Dipende se l’azienda ha fatto domanda di Cassa integrazione. In questo caso, la motivazione del contratto a termine decade.
Antonio
Gennaio 28, 10:52Buongiorno, una domanda mia moglie era assunta a tempo indeterminato full time a seguito di una maternità dopo il congedo obbligatorio e dopo aver usufruito dell’allattamento, è stato variato il contratto da full time a part time 27 ore settimanali il primo di novembre 2019, a seguito di problematiche mia moglie ha fatto richiesta di congedo facoltativo dal 1 dicembre 2019 al 26 gennaio 2020, oggi recatasi al lavoro si è sentita male ed è stata portata al pronto soccorso dove le hanno diagnosticato perdite dovute ad un’altra gravidanza, quindi lei è incinta da fine ottobre 2019, quindi quando le hanno cambiato il contratto lei era incinta.
Dato che il medico le ha già annunciato una gravidanza a rischio , Vi chiedo ma siamo nei tempi perchè mia moglie debba essere riassunta col contratto a tempo indeterminato full time, quindi permetterle di ricevere da parte dell’inps l’80% di un contratto full time oppure non si puo’ fare nulla e quindi rimanere col contratto part time?
Grazie mille in anticipo
Roberto
Gennaio 29, 17:42La rimodulazione dell’orario di lavoro da full time a part-time non può essere decisa unilateralmente, per cui sua moglia avrà sicuramente sottoscritto, in accordo con l’azienda, la riduzione di orario. Il rientro a tempo pieno dovrà avere la stessa modalità: sottoscrizione di un accordo di ripristino del full time.
Qualora non si sia trattato di accordo ma di imposizione da parte dell’azienda, la lavoratrice può fare vertenza all’azienda.
Izabela
Gennaio 13, 08:11Buongiorno! Lavoro presso la stessa dita da quasi due anni. Ho iniziato il 14.05.2018 con un contratto di sostituzione maternità e dopo le dimissioni della mia collega mi hanno fatto un contratto a tempo determinato che scade oggi. Mi vogliono rinnovare il contratto e la mia datrice di lavoro me lo vorrebbe fare sempre a tempo determinato. Lo può fare oppure, speriamo, me lo devo fare a tempo indeterminato? La ringrazio in anticipo! Buona giornata e buon anno!
Roberto
Gennaio 13, 10:12Deve verificare la durata massima, in contratti a termine, prevista dal CCNL applicato dalla sua azienda. Se non è prevista alcuna durata massima, si applica quanto previsto dall’art. 19 del dlvo 81/2015, pari a 24 mesi.
Gianluca
Maggio 12, 16:35Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento.
lavoratore assunto a termine per sostituzione maternità (deroga ai limiti massimi dei 24mesi).
la lavoratrice sostituita rientra dopo congedo parentale. Volendo prorogare il rapporto al lavoratore “ex sostituto”, variando la causale, occorre tenere conto anche dei periodi di rapporto a termine per sostituzione oppure si riparte da zero, essendo vigente la deroga alle disposizioni in caso di sostituzione?
spero di aver spiegato bene la situazione.
ringrazio in anticipo.
saluti
Roberto
Maggio 14, 00:27nel computo del massimale dei mesi a disposizione rientrano anche i periodi in sostituzione.
blittle
Gennaio 02, 12:15Buongiorno, un nostro cliente ha assunto una dipendente in sostituzione maternità, il contratto per sostituzione scadeva il 31/12/2019, la dipendente sostituita è in maternità fino al 17/02/2020 ma l’azienda ci ha chiesto se è possibile fare una proroga fino al 31/03/2020 quindi per il momento supererebbe il periodo di sostituzione. Ciò è possibile anche se la dipendente rientrasse effettivamente il 17/02, si potrebbe variare il contratto della sostituta non essendo più in sostituzione?.
Mi scuso per il giro di parole.
Grazie. Cordiali Saluti
Roberto
Gennaio 03, 11:38Il contratto a tempo determinato per motivi sostitutivi scade al rientro del dipendente sostituito, tranne nel caso in cui non sia previsto un ulteriore termine da parte del Ccnl applicato, al fine di effettuare il cd cambio consegne. In caso negativo, vi consiglio la scadenza del contratto. Purtroppo, dopo l’interpretazione del Min. Lavoro (circolare 17/2018) non è possibile prorogare il contratto con una motivazione diversa rispetto a quella iniziale.
Silvia
Dicembre 27, 13:41Buongiorno, abbiamo intenzione di rinnovare un contratto a termine scaduto un paio di mesi fa utilizzando la causale di sostituzione di maternità. La sostituita è in maternità da molti mesi ( anticipata e poi obbligatoria) e fino ad oggi non è mai stata sostituita essendo stato sufficienti i dipendenti in forza ( la lavoratrice ha un orario part-time quindi è bastata la trasformazione a tempo pieno di altri colleghi).
Ora una lavoratrice si è dimessa quindi siamo costretti ad assumere, vi chiedo se la causale di sostituzione di maternità è comunque legittima anche se “tardiva” e se l’Inps concederà l’agevolazione.
La ringrazio.
Roberto
Dicembre 30, 16:39Ritengo che la richiesta di agevolazione sia inopportuna, in considerazione della gestione che l’azienda ha fatto fin dall’inizio della maternità. Nulla vieta, a mio avviso, di assumere un sostituto a termine, in considerazione della riorganizzazione aziendale, ma eviterei di richiedere l’agevolazione.
Gg93
Aprile 15, 15:36Buongiorno, sono stata assunta a dicembre 2019 con contratto sostituzione maternità, a maggio la ragazza che sostituisco termina la maternità facoltativa ed entra in quella obbligatoria. Mo è stato detto che il mio contratto non sarà prorogato causa virus. Ma la mia permanenza non dipende esclusivamente dal rientro della stessa? Possono farlo? Oppure ho diritto alla conservazione del mio posto? Grazie mille in anticipo