Ho assunto una lavoratrice in sostituzione di un’altra che è andata in maternità. Quando posso lasciare a casa la sostituta?
La durata della sostituzione è pari alla durata di assenza della lavoratrice sostituita, anche se quest’ultima usufruisce di periodi al di fuori della maternità (es. ferie). L’importante è che i periodi di assenza (maternità, ferie) sia consecutivi.
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548 Commenti
deny92ct
Dicembre 18, 16:05buongiorno, la ringrazio anticipatamente per l’aiuto che mi darà.
mia moglie lavora da maggio a tutt’oggi con un contratto di sostituzione maternità con scadenza 31/12/2019.
la titolare dovrebbe tornare in servizio giorno 02 gennaio ma molto probabilmente prenderà un mese di aspettativa, in questo caso a mia moglie possono continuare il contratto di maternità o devono farne un’altro determinato o indeterminato visto che l’azienda vorrebbe tenerla avendo aumentato il fatturato?
grazie e cordiali saluti
Roberto
Dicembre 19, 07:54In caso di mancato rientro della lavoratrice sostituita, l’azienda può prorogare il contratto a termine. Ciò in quanto la sostituzione termina al rientro della sostituita ovvero alla scadenza della durata massima consentita dalla legge (o dalla contrattazione collettiva) per i rapporti a termine.
Ali88
Dicembre 13, 11:56Buongiorno, avrei un quesito da porle:
Dopo il periodo di maternità vorrei scalare un periodo di ferie e poi rientrare al lavoro con la facoltativa a ore (4 ore al giorno di facoltativa per qualche mese), in questo caso il contratto di lavoro della ragazza che mi sostituisce è sempre per ‘sostituzione maternità ‘ ? Anche in caso di ferie e facoltativa a ore?
Grazie
Roberto
Dicembre 16, 11:32Se l’azienda ha fruito dell’agevolazione prevista per le aziende sotto i 19 dipendenti, ritengo che sia il caso di cessare il rapporto al termine del periodo di maternità. Viceversa, è possibile continuare anche per il periodo di ferie stante la mancata realizzazione dell’evento che sottostà all’assunzione della sostituta: il rientro della lavoratrice madre.
Giuliadima.
Novembre 25, 15:09Salve la ringrazio in anticipo per l’attenzione a me dedicata.
Volevo farle una domanda ho lavorato presso un negozio d’abbigliamento con sostituzione maternità, decaduto purtroppo dopo poche settimane. La mia perplessità è, visto che non possono farmi un contratto per via del contratto pretendente(maternità) dopo quanto possono fare un nuovo tipo di contratto? Ho un vincolo a vita presso questo negozio o decade il tutto dopo diversi mesi? Perché per adesso non possono chiamarmi se non per sostituzione, dopo quanto posso lavorare tranquillamente?
Roberto
Novembre 26, 08:10Questo dipende dall’azienda e dalla durata massima prevista dal Ccnl per i contratti a termine. L’altro problema è legato alla causale: se l’azienda non specifica le motivazioni dell’assunzione, in base ad una di quelle specificate dal legislatore, non può assumerla a tempo determinato.
Martina21
Novembre 23, 18:34Salve ho avuto un contratto di maternità decaduto, c’è un tempo stimato per la quale loro non possono fare un contratto oppure sono vincolata a vita?
Mi hanno chiamato con dei contratti a tempo determinato in somministrazione con esattamente 5 contratti separati, lo stop and go non fa parte dei lavori interinali? Quanti altri rinnovi possono farmi? In teoria dovrebbero essere 4 e al 5 scatta l’indeterminato?
Roberto
Novembre 25, 08:04Non esiste un limite massimo di rinnovi, ma esiste un limite di durata massima (dato dalla somma di tutti i contratti a termine). Detto limite è 24 mesi ovvero quanto previsto dal CCNL applicato dall’azienda (che può modificare detto limite legale).
I rapporti in somministrazione non prevedono “stop & go”.
Raffa
Novembre 08, 09:43Buongiorno, le chiedo un parere in merito a questo caso.
Al rientro dalla maternità (il bimbo non ha ancora compiuto 1 anno) , con la stessa mansione e nella stessa unità locale che avevo prima mi è stata comunicata la variazione di orario di lavoro (sono full time e usufruisco dell’allattamento) . Le chiedo se ciò sia possibile oppure ho diritto al mantenimento dello stesso orario fino al compimento dell’anno del bambino.
Grazie
Roberto
Novembre 08, 13:40La modifica dell’orario di lavoro può avvenire solo dientro condivisione di entrambe le parti e non può essere imposta (se non nei casi relativi al contratto di solidarietà ovvero in caso di malattia invalidante del lavoratore). Detto ciò, l’azienda non può modificare l’orario di lavoro unilateralmente.
maria
Novembre 06, 20:42Buonasera ,
ho un quesito . Sono assunta da un’azienda ospedaliera come sostituione di una maternità …sono rimasta incinta a mia volta e il ginecologo mi ha messo in maternità anticipata . Possono chiudere il mio contratto anche se la titolare del posto non è ancora rientrata ?
Roberto
Novembre 07, 09:27Ritengo di no, in quanto la cessazione anticipata sarebbe collegabile eslcusivamente al suo stato di gravidanza e ciò non è possibile.
Maria
Novembre 14, 23:31Buonasera io ho un contratto determinato per sostituzione malattia oggi gli ho detto che non vado più,mi hanno detto che devo dare le dimissioni e possibile o non servono?
Roberto
Novembre 16, 11:35Sì, se cessa il contratto prima della sua naturale scadenza deve dare le dimissioni con la modalità telematica prevista dalla legge.
Jsy
Ottobre 24, 20:21Salve sono rientrata da poco dalla maternità facoltativa e sto facendo l’allattamento ma non sto facendo le mie ore giuste di allattamento al giorno praticamente sto facendo da Jolly e tappabuchi mentre chi mi sostituiva fa le mie ore, è possibile una cosa del genere? Se così non fosse a chi devo rivolgermi?
Roberto
Ottobre 25, 12:05Se il problema è legato alla mancanza dei riposi per allattamento, deve rivolgersi all’ispettorato del lavoro competente per territorio, al fine di denunciare il comportamento dell’azienda.
Monica Legramandi
Ottobre 21, 20:18il negozio dove lavoro mi ha interrotto il contratto in sostituzione perchè la lavoratrice in maternità è rientrata, ma non accetta di mandarmi una comunicazione formale attraverso pec o raccomandata di questa cosa.
La persona in maternità non è affatto rientrata e quindi voglio sapere come posso smascherare questa cosa
grazie
Roberto
Ottobre 22, 17:11Qualora la lavoratrice sia effettivamente rientrata a lavoro, l’azienda non ha alcun obbligo di inviarle una comunicazione scritta, in quanto viene confermato quello che è stato scritto nel contratto iniziale: la scadenza del contratto di lavoro avverrà al momento del rientro della lavoratrice assente.
Nel caso in cui Lei abbia certezza del mancato rientro della lavoratrice sostituita, può ricorrere contro la decisione di terminare il rapporto.
Lorenza
Luglio 04, 13:55Salve sono stata assunta a giugno 2019 quindi con contratto determinato fino a dicembre 2019 poi mi hanno prorogato fino a novembre 2020 la mia domanda è visto che mi hanno già accennato di indeterminato alla scadenza è fattibile o c’è il rischio di un licenziamento? Perché avrei superato i primi 12 mesi e come dice il decreto dignità ci vuole una causale per potermi licenziare
Roberto
Luglio 07, 19:37No, ci vuole una causale se il contratto a termine supera i 12 mesi. Se alla scadenza del contratto (novembre 2020) l’azienda non vuole rinnovarle il contratto o trasformare il rapporto a tempo indeterminato, non deve far altro che lasciar scadere il contratto.
Malva76
Ottobre 14, 21:55Salve, mi scuso se uso questo spazio per sciogliermi un dubbio: sono stata assunta con contratto di sostituzione infortunio. Inizialmente il periodo previsto era dal 20/09 al 13/10 ma poi la persona infortunata ha inviato un altro certificato medico per prolungare la degenza e a me è stato fatto un rinnovo del contratto che copre fino al rientro della persona (che non si sa con certezza).
Io in questo ambiente sto malissimo, ho firmato perché ho la necessità di guadagnare ma sono a un punto che andare a lavorare mi sta creando seri disagi emotivi con somatizzazioni fisiche (nausea, disturbi intestinali vari) e attacchi d’ansia ogni volta che devo andare a lavoro… sto seriamente pensando di lasciare questo posto. Come potrei recedere il contratto/dare le dimissioni o insomma andarmene in modo legale?? Grazie, sono disperata!!
Roberto
Ottobre 15, 09:41In linea di massima, deve rispettare quanto sottoscritto nel contratto a termine stipulato con l’azienda. Un eventuale rescisione anticipata del contratto potrebbe comportare una richiesta di risarcimento danni da parte del datore di lavoro. Risarcimento che si potrebbe quantificare nella durata dell’indennità di preavviso prevista dal ccnl.
Miky
Ottobre 14, 20:16Buongiorno,
ho iniziato da circa 20 giorni un lavoro in sostituzione maternità ( riportato questo nel contratto ma senza date).
A seguito di un maggiore disponibilità oraria da parte di una candidata che si è presentata successivamente, la titolare dell’attività mi ha comunicato che il contratto ( che a suo dire si rinnova mensilmente) non mi verrà rinnovato alla fine del mese, perchè sono cambiate le necessità aziendali.
Si trattava di un contratto di circa 5 mesi, e ne è passato quasi uno, perciò sono già passati anche i “6 giorni di lavoro effettivo “previsti dal contratto per la risoluzione consensuale nel periodo di prova.
E’ effettivamente possibile che mi licenzi? non c’è nessun riferimento ad una data nel contratto…
Può effettivamente far fingere alla persona in maternità un rientro per far cessare il mio contratto?
grazie
Roberto
Ottobre 15, 09:44Il suo rapporto di lavoro è collegato al rientro della lavoratrice dalla maternità. Un eventuale recesso anticipato deve essere giustificato da un motivo e non da una generica “necessità aziendale”. In particolare, l’azienda non può recedere dal rapporto di lavoro per poi assumere in sostituzione della neo mamma un’altra persona, senza che vi sia una giusta causa di risoluzione anticipata del suo contratto.
Miky
Ottobre 20, 15:20grazie per la sua gentile risposta.
Nel frattempo, mi è stato comunicato al telefono (durante l’orario di lavoro), che dalla prossima settimana non dovrò più presentarmi in quanto è stato risolto il contratto perchè rientrerà la persona in maternità, la quale ha parecchie ferie da smaltire.
Ora io non mi dilungo troppo a spiegare perchè il datore vuole licenziarmi ma riassurmo: ha trovato una brava stagista 40 ore e gli costa meno di me; quindi voglio tutelarmi.
Può la persona in maternità rientrare qualche giorno e poi mettersi in ferie, basta questo per far cessare il contratto?
Inoltre, è normale essere licenziati per telefono senza comunicazioni scritte?
attendo con ansia una sua risposta.
grazie
Roberto
Ottobre 21, 21:44Il contratto cessa al rientro della persona sostituita, anche per solo un giorno.
La data di cessazione è scritta nel contratto, che, in caso di contratto a tempo determinato per motivi sostitutivi, è il momento in cui la persona assente rientra al lavoro. Sarebbe stato, comunque, il caso di fornire una comunicazione scritta che non è obbligatoria ma di rispetto per il lavoratore.