Ho assunto una lavoratrice in sostituzione di un’altra che è andata in maternità. Quando posso lasciare a casa la sostituta?
La durata della sostituzione è pari alla durata di assenza della lavoratrice sostituita, anche se quest’ultima usufruisce di periodi al di fuori della maternità (es. ferie). L’importante è che i periodi di assenza (maternità, ferie) sia consecutivi.
Autore
Rispondi
Solo registrati possono commentare.
548 Commenti
Ania
Ottobre 01, 21:51Buongiorno 🙂
Approfitto della sua disponibilità e competenza per avere una risposta sicura riguardo alla mia posizione.
Sono stata assunta “in sostituzione di XY per sostituzione maternità fino al 31/12”. Ora, io so per certo che la collega incinta non rientrerà prima di febbraio. Vorrei capire se il 31/12 posso considerarmi libera oppure se ci sarà una specie di “proroga automatica” fino all’effettivo rientro della collega XY.
Ho rinunciato ad un lavoro super interessante per non venir meno ai miei obblighi contrattuali, e vorrei capire se il 31/12 sarò libera (e quindi un’ulteriore proroga – alle stesse condizioni – sarebbe eventualmente da concordare con me) oppure se sono automaticamente vincolata fino al rientro di XY.
Grazie mille
Ania
Roberto
Ottobre 02, 09:49Il motivo sostitutivo è un ibrido nella panoramica dei tempi determinati, in quanto la scadenza soggiace alla realizzazione di un evento (rientro della sostituita) e non ad una data. Detto questo, ritengo che se il contratto prevede una scadenza, se pur provvisoria, Lei possa, con il dovuto preavviso, informare l’azienda che alla data prevista, quale fine del tempo determinato, riterrà chiuso il rapporto di lavoro.
Margherita
Settembre 18, 17:09Salve, ho un contratto di sostituzione maternità il cui termine è indicato come “rientro in servizio della persona sostituita”. Ora è incinta un’altra ragazza che andrà in maternità prima del rientro della persona che sto sostituendo. Quello che mi chiedo è: l’azienda potrebbe tenermi facendomi un altro contratto di sostituzione maternità per la nuova ragazza? O devono per forza decidere se mandarmi via o farmi un contratto a tempo indeterminato?
Roberto
Settembre 19, 08:04Ritengo che non cambiando la causale della sostituzione (motivi sostitutivi), l’azienda potrebbe cambiare solo il nominativo della persona sostituita in caso di proroga del contratto a termine.
silvia84
Settembre 18, 11:08Buongiorno, sono stata assunta con contratto a tempo determinato per sostituzione maternità. Ho ricevuto una nuova proposta di lavoro e vorrei capire se devo dare preavviso i dimissioni o se non è necessario.
Ringrazio per la disponibilità e cordialmente saluto.
Roberto
Settembre 18, 17:54In un rapporto a tempo determinato non esiste il preavviso, in quanto le parti devono rispettare il contratto sino a scadenza. Le conviene concordare con l’azienda la risoluzione, al fine di non ricevere una richiesta di risarcimento del danno per mancato rispetto del contratto di lavoro.
Rosario
Settembre 13, 19:55Buonasera, ho letto che in assenza del DVR aziendale (documento per la valutazione dei rischi), i contratti a tempo determinato sono convertiti a tempo indeterminato.
A gennaio 2018 mi è stato stipulato un contratto a termine, che ha poi subito 2 proroghe, fino alla data di giugno 2019.
Poichè a novembre 2018 è avvenuta la cessione dell’azienda ad un altro datore di lavoro, Le chiedo:
Devo tenere conto della presenza del dvr del vecchio o del nuovo datore di lavoro nel caso volessi impugnare il mio contratto a termine?
Il nuovo datore di lavoro ha l’obbligo di redigere un nuovo dvr entro un determinato tempo dall’acquisto dell’azienda?
Come faccio a sapere se il mio datore di lavoro ha fatto il dvr?
Come dovrei muovermi a tal proposito per poter magari avere la possibilità di una conversione del mio contratto?
La ringrazio per la sua disponibilità
Roberto
Settembre 16, 21:41Entrambe le aziende devono essere in possesso del DVR. Puoi richiedere l’intervento della rappresentanza sindacale aziendale per sapere se è stato redatto. In caso l’azienda non abbia provveduto a redigere il DVR, può denunciare la cosa all’ispettorato del lavoro.
Stella
Ottobre 04, 14:13Buongiorno, ho ricevuto una proposta di lavoro come (sostituzione maternità) impiegata presso un azienda metalmeccanica industriale con il 3 livello. Secondo il ccnl con le normative odierne, gentilmente, qual’e’ lo stipendio netto includendo l eventuale bonus Renzo di 80,00 euro? Grazie infinite anticipatamente!
Roberto
Ottobre 07, 16:13Purtroppo non sono in grado di fornirle il conteggio della retribuzione. Dovrebbe andare presso un sindacato di categoria, che è in possesso delle tabelle retributive.
Maria
Settembre 06, 20:20Buongiorno, io dopo aver fatto 1 anno con l agenzia, mi hanno assunto diretta in azienda con contratto sostituzione maternità. Chiedo se finita la maternità possano farmi un contratto di apprendistato o se devono per forza assumermi a tempo indeterminato. Grazie saluti maria
Roberto
Settembre 07, 10:18Se la durata complessiva dei rapporti di lavoro, con quella determinata qualifica, sono superiori alla metà della durata del contratto di apprendistato per il raggiungimento della qualifica, non sarà possibile attivare il rapporto formativo.
Davide
Agosto 30, 22:02Buongiorno, ho alcuni quesiti a cui spero gentilmente possa rispondere. Lavoro presso un istituto di riabilitazione convenzionato con l’asp, per cui l’azienda per poter essere accreditata deve rispettare le regole della convenzione, una delle quali è d’avere un certo numero di personale in organico a seconda della mansione espletata.
Nel mio contratto sta scritto: “Si precisa che l’istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell’organico previsto dalle norme vigenti”; sulla base di quanto detto, se per una data mansione il minimo di personale è X, l’azienda può ricorrere all’assunzione stipulando contratti a termine? Oppure si viola l’articolo su citato del contratto? Poichè per coprire l’organico sulla base di quell’articolo si può assumere solo a tempo indeterminato.
Inoltre Le chiedo a chi mi devo rivolgere qualora constatassi che i minimi organici non sono rispettati o altre irregolarità; è possibile far fare dei controlli da chi di dovere?
La ringrazio per le risposta
Roberto
Settembre 02, 08:12Da quello che leggo, non vi è una preclusione all’uso del contratto a tempo determinato, ma che detto contratto non deve essere utilizzato in luogo di un contratto a tempo indeterminato, prevedendo una reiterazione continua.
Il problema è, comunque, di natura contrattuale e non legale, per cui il primo intervento e verifica, sul rispetto del contrtto collettivo di lavoro, va fatto dal sindacato di categoria, proprio perchè ne possa verificare l’applicazione.
Davide
Agosto 30, 03:36Buongiorno, avrei delle domande a cui spero gentilmente possa aiutarmi:
1. Ho lavorato con contratto a termine da gennaio 2018 a giugno 2019, in tutto 3 proroghe, l’ultima con causale in cui sta scritto che il motivo è la sostituzione di dipendente con diritto alla conservazione del posto, senza però menzionare il nome del dipendente.
Ciò è contestabile?
2. Qualora due mesi dopo la fine del mio contratto a termine, la ragazza che ho sostituito dia le dimissioni ho diritto a prendere il suo posto visto che in precedenza l’ho sostituita per 1 anno? Forse centra l’impugnazione del contratto a termine in questo caso, visto che il motivo del mio contratto a termine è stato “risolto”.
3. Tenga conto che con le dimissioni date dalla ragazza l’organico aziendale non è coperto, per cui l’azienda deve per forza assumere qualcuno. In questo caso può assumere con contratto a termine? O è obbligata ad assumere con contratto a tempo indeterminato poichè si tratta di sopperire a carenze di organico viste le dimissioni della ragazza?
La ringrazio per la disponibilità
Roberto
Agosto 30, 09:461. sì, va individuato il sostituito anche senza specificare il motivo dell’assenza;
2. se ha lavorato a TD per un anno, ha un diritto di precedenza su eventuali assunzioni a tempo indeterminato che l’azienda dovesse fare nei 12 mesi dopo la sua cessazione e per le medesime mansioni. Resta inteso che deve manifestare la sua volontà, per avvalersi del diritto di precedenza, nei 6 mesi successivi alla cessazione del contratto a TD.
3. è l’azienda che decide le modalità di assunzione del nuovo personale.
Csp
Gennaio 17, 21:07Buonasera, sostituisco una persona che è maternità, che rientrerà dopo quasi 13 mesi complessivi di assenza. L’azienda ha manifestato la volontà di “tenermi”, ovviamente in una posizione diversa da quella che ho ricoperto fino ad ora. Possono farmi un contratto a tempo determinato o devono farmi subito l’indeterminato, nonostante il nuovo ruolo?
Roberto
Gennaio 20, 07:53L’azienda deve stipulare un altro contratto di lavoro, in quanto non può modificare il motivo per il quale è stato assunto.
GIULIA
Agosto 29, 18:13Buongiorno,
Sono stata assunta con un contratto a tempo determinato in sostituzione maternità tramite agenzia.
Il contratto iniziale era di un mese e in seguito ho firmato la proroga di 3 mesi. Sono stata affiancata dalla ragazza che doveva andare in maternità solo un mese perché poi é andata in maternità anticipata e, dato che partorirà a fine anno, probabilmente rientrerà l’anno prossimo. Dato che nel frattempo ho avuto un altra proposta lavorativa, alla scadenza di questa seconda proroga posso rifiutare l’ulteriore proroga senza nessun problema? O a cosa vado incontro?
Nel mio contratto c’è scritto:
Il presente accordo è a tempo determinato e produrrà i suoi effetti per tutto il periodo specificamente riportato sul frontespizio, salvo proroga ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D. Lgs. 15
Giugno 2015 n.81.
Ai sensi del CCNL lavoratori somministrati, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro rispetto alla data di scadenza prevista nel contratto iniziale o nelle successive proroghe, è
stabilita una penalità di risoluzione; tale penalità viene calcolata in 1 giorno ogni 15 di missione residua non ancora effettuata, per un massimo di 7 giorni per il gruppo C, di 10 giorni per il gruppo B
e 20 giorni per il gruppo A. Tale disposizione non si applica alle risoluzioni che si verificano nei primi 15 giorni del rapporto di lavoro. In caso di comunicazione preventiva del recesso anticipato, in
misura pari al numero di giornate di penale imputabili, la stessa non viene applicata
Fine: il suo contratto terminerà in data
31/…. o
in altra data antecedente in caso di
rientro anticipato della risorsa da
lei sostituita.
Roberto
Agosto 30, 09:41La proroga al contratto a tempo determinato deve essere condivisa da entrambe le parti, per cui, alla scadenza fissata sul contratto a termine se Lei non è d’accordo nella proroga del contratto, può rifiutarsi di firmarla.
Cristian74
Agosto 28, 15:41Buongiorno, mia moglie è stata assunta con contratto a tempo determinato per la sostituzione di un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, premetto che ha già prestato servizio nella stessa azienda per 12 mesi in precedenza spezzati in più periodi,nel contratto non vi è specificata la motivazione dell’assenza ma sicuramente non è per malattia, ora il dipendente ha dato le dimissioni con effetto immediato, mia moglie continua a lavorare regolarmente senza che nessuno gli abbia dato alcun tipo di comunicazione, cosa accade al contratto?
Roberto
Agosto 29, 12:03Se la motivazione addotta dall’azienda è di natura “sostitutiva” il rapporto di lavoro deve cessare al rientro del lavoratore sostituito o alla cessazione del rapporto di lavoro di quest’ultimo. Venendo meno il motivo della sostituzione, si può arrivare anche all’impugnazione del contratto ed alla sua trasformazione a tempo indeterminato.
Nicomartinez
Agosto 27, 23:52Salve, ho una domanda io sono stata assunta da febbraio da quest’anno con un contratto a tempo determinato per sostituzione maternità il quale è fino al 30 settembre 2019, oggi data 27 agosto mi dicono che praticamente la ragazza a cui le facevo la sostituzione rientrerà un mese prima e quindi il mio contratto sara fino al 1 settembre la mia domanda è: questo che l’azienda ha fatto con me è giusto anche se ne ho questo contratto che non è ancora finito??
Roberto
Agosto 28, 10:21Purtroppo, il contratto per motivi sostitutivi è legato all’assenza del lavoratore assente. Se quest’ultimo rientra, il rapporto termina.
bets
Agosto 09, 17:54Buongiorno
mio marito è un dipendente full time che si occupa dei trasporti fuori regione (LOMBARDIA, e noi risiediamo in Piemonte) in turno serale/notturno per una ditta alimentare. E in base ai suoi orari di lavoro la nostra vita(compreso il mio orario di lavoro) è organizzata tutta ad incastro, considerando che abbiamo tre figli.
Al rientro delle ferie il titolare lo avvisa che non si occuperà più di quell’area ne con quegli orari, ma sarà assegnato a consegne in TORINO (attività che potrebbe svolgere un qualsiasi nuovo fattorino) in orario mattiniero, poichè un altro dipendente è in ferie, mentre chi lo ha sostituito nel suo periodo di ferie continuerà a svolgere la competenza di mio marito.
Ora, il datore ha dato comunicazione della cosa 2 giorni prima tramite messaggio telefonico, senza motivazione alcuna. Ma mio marito di sente messo da parte, retrocesso e non preso in considerazione nella decisione, considerando i rapporti ormai decennali e di stima col titolare.Insomma, l’attività che andrebbe a svolgere , non dico sia denigrante, ma probabilmente avrebbe dovuto effettuarla la persona che ha sostituito mio marito durante le ferie. Alla fine mio marito sostituisce un collega in ferie e il sostituto delle ferie di mio marito rimane al posto che era di mio marito!!
Come deve comportarsi ora nei confronti dell’azienda?
Roberto
Agosto 19, 19:57Qualora suo marito ritenga di essere stato demansionato, la cosa migliore da fare è andare presso un sindacato di categoria, così da verificare, tramite la lettura del CCNL, se le mansioni ora svolte sono inferiori rispetto a quelle precedenti. Qualora verifichi ciò, può avviare una procedura di conciliazione per far rivedere la situazione al datore di lavoro e, in caso negativo, intentare una causa contro l’azienda.