Ho assunto una lavoratrice in sostituzione di un’altra che è andata in maternità. Quando posso lasciare a casa la sostituta?

Ho assunto una lavoratrice in sostituzione di un’altra che è andata in maternità. Quando posso lasciare a casa la sostituta?

La durata della sostituzione è pari alla durata di assenza della lavoratrice sostituita, anche se quest’ultima usufruisce di periodi al di fuori della maternità (es. ferie). L’importante è che i periodi di assenza (maternità, ferie) sia consecutivi.

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Roberto Camera
Roberto Camera 567 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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548 Commenti

  1. Buongiorno. Una lavoratrice andrà in maternità obbligatoria dal 1° settembre fino al 31 gennaio 2020. Il lavoratore intende sostituirla ma solo per due mesi, dal 1° dicembre fino al 31 gennaio, mentre per i prime 3 mesi, essendo un periodo di lavoro solitamente meno intenso, intende arrangiarsi da solo, con il proprio lavoro personale e riorganizzando l’orario degli altri dipendenti, ovviamente con il loro consenso. La domanda è: la causale sostitutiva per maternità è legittima, anche relativa ad un periodo inferiore a quello di congedo obbligatorio? Più in generale, può esservi non corrispondenza tra durata dell’assunzione sostitutiva e durata dell’assenza del sostituito? Secondo me sì, a patto che vi sia comunque una relazione di causalità tra l’assunzione a termine e l’assenza di un lavoratore. E in questo caso la relazione c’è.

    • Roberto
      Agosto 05, 07:39

      Sono d’accordo con Lei. L’importante è che vi sia una relazione di causalità tra la sostituta e la sostituita e che l’azienda abbia la possibilità di evidenziare la riorganizzazione del personale che ha permesso un “utilizzo” inferiore della sostituta rispetto alla durata di assenza della sostituita.

  2. claudia
    Luglio 31, 11:56

    Buongiorno, ho assunto una dipendente in sostituzione maternità con questa dicitura in contratto “esigenza di sostituire X, con diritto alla conservazione del posto ai sensi……, la scadenza è legata al rientro di X previsto per il giorno …., con la possibilità in caso di mancato rientro di X a tale data, di proseguire fino all’effettivo ritorno di X e comunque non oltre la data di raggiungimento da parte sua del limite massimo di durata dei rapporti a termine.
    La mia domanda è: se X a quella data non rientra, la sostituta è obbligata a continuare il contratto? Nel contratto abbiamo indicato la “possibilità di proseguire in caso di mancato rientro”
    Anche perchè la sostituta vorrebbe prendere la maternità facoltativa e così sarebbe costretta a richiederla fino a quando X non rientra oppure fino alla data prevista per il rientro di X?
    Grazie

    • Roberto
      Luglio 31, 17:09

      Teoricamente il contratto scade al solo rientro della lavoratrice sostituita. Comunque, se la sostituva ha intenzione di prendere la facoltativa, può farlo.

  3. Salve,
    avrei bisogno di un Suo ragguaglio in merito a questa casistica: la titolare di un’attività artigiana si assenta dal lavoro entrando in maternità e assume un dipendente a tempo determinato per 12 mesi con lo sgravio contributivo 50% per i lavoratori over 50. Decorsi i 12 mesi, posto che la titolare è ancora assente per badare al bambino, a Suo parere è ipotizzabile una proroga del medesimo contratto a tempo determinato con la motivazione sostitutiva? (si potrebbe trasformare a tempo indeterminato e godere del suddetto sgravio ancora per 6 mesi ma il dipendente rimarrebbe “fisso”).
    La ringrazio molto e la saluto cordialmente.

  4. Salve,
    avrei bisogno di un Suo ragguaglio in merito a questa casistica: la titolare di un’attività artigiana si assenta dal lavoro entrando in maternità e assume un dipendente a tempo determinato per 12 mesi con lo sgravio contributivo 50% per i lavoratori over 50. Decorsi i 12 mesi, posto che la titolare è ancora assente per badare al bambino, a Suo parere è ipotizzabile una proroga del medesimo contratto a tempo determinato con la motivazione sostitutiva? (si potrebbe trasformare a tempo indeterminato e godere del suddetto sgravio ancora per 6 mesi ma il dipendente rimarrebbe “fisso”).
    La ringrazio molto e la saluto cordialmente.

  5. Anna
    Giugno 01, 05:44

    Buongiorno,
    Ho assunto un dipendente a tempo determinato a luglio 2018 e fino a settembre 2018. Poi lo abbiamo riassunto a meta’ ottobre del 2018 fino al 30 giugno 2019. Ha gia’ utilizzato due proroghe ( una proroga fatta nel contratto stipulato a luglio 2018 e la seconda nel contratto stipulato a ottobre). Noi abbiamo necessità di prorogarlo per sostituire i dipendenti dell’azienda che andranno in ferie durante il periodo estivo. Adesso nella terza proroga e’ necessario inserire la causale per sostituzione dipendenti in ferie in quanto andremmo a superare i 12 mesi. E’ necessario elencare i dipendenti che andrà a sostituire? Questo dipendente a tempo determinato è a tempo parziale, può sostituire dipendenti a tempo pieno? I dipendenti da sostituire si trovano in unità locali diverse ma collocate nello stesso comune. È possibile fare la proroga per sostituzione dipendenti in ferie con queste condizioni. La ringrazio anticipatamente per un suo cortese riscontro.

    • Roberto
      Giugno 03, 10:14

      Normalmente, il lavoratore a termine può sostuire il singolo lavoratore assente, per la durata dell’assenza e per l’orario previsto in capo al lavoratore sostituito. Per quanto non vi siano problemi a sostituire un lavoratore a tempo pieno con un lavoratore a part-time, l’utilizzo del cd “jolly” per le ferie dei lavoratori a tempo indeterminato, potrebbe, a mio avviso, avere delle criticità sopratutto dopo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la circolare 17/2018. In particolare, quando tratta la materia della sostituzione.

      • buongiorno abbiamo assunto una dipendente il 3/6 per una sostituzione di maternità, purtroppo settimana scorsa la “sostituita” ha perso il bambino quindi rientrerà in servizio. nella lettera di licenziamento citerò il venir meno della motivazione per l’instaurazione del rapporto di lavoro o genericamente posso utilizzare un mancato superamento del periodo di prova?

        • Roberto
          Giugno 19, 18:30

          Il contratto a termine per motivi sostitutivi cessa al rientro della lavoratrice sostituita. L’importante è che nel contratto abbiate precisato il motivo sostitutivo e che l’evento da realizzarsi, per la cessazione del rapporto è il rientro della lavoratrice dall’assenza con il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

  6. Buongiorno,
    la nostra azienda ha assunto una persona in sostituzione maternità da 3 mesi e questa persona ci ha comunicato di essere incinta. La persona che dovremo assumere in sostituzione maternità ora sarà in sostituzione rispetto alla prima risorsa o a quest’ultima sostituta? Nel caso della seconda (la sostituta) come si procede? Lo domando in quanto la prima rientrerà sicuramente prima della seconda sostituita.

    Grazie

    • Roberto
      Maggio 30, 17:00

      Ritengo che la sostituzione debba riguardare la prima risorsa, cioè la lavoratrice a tempo indeterminato. Le ricordo che la seconda risorsa, indipendentemente dalla maternità, cesserà automaticamente il proprio rapporto di lavoro al rientro della prima risolrsa.

  7. icasechi
    Maggio 25, 20:55

    Buonasera,
    sto sostituendo una ragazza in maternità da luglio 2018, quest’ultima ha terminato la maternità obbligatoria e invece di prendere la facoltatva ha deciso di mettersi in malattia , io posso comunque sostituirla o no?

    • Roberto
      Maggio 27, 08:00

      Certo. Se non diversamente previsto dal contratto, la sostituzione avverrà sino al rientro della lavoratrice sostituita.

  8. ant91
    Maggio 21, 18:10

    Buonasera, io e un mio collega stiamo sostituendo due lavoratrici in maternità. Lui ha iniziato la sostituzione della collega A, 4 mesi prima di me. La collega B che sto sostituendo io dovrebbe rientrare nel mese di febbraio 2020. Varie voci, però, sostengono che la collega B di cui ho preso il posto potrebbe licenziarsi per svariati motivi. In questo caso, il suo posto potrei prenderlo io o avrebbe la precedenza, per anzianità di servizio, il collega che sostituisce la lavoratrice A?

    • Roberto
      Maggio 22, 10:45

      Nel caso prospettato, non esiste un vero e proprio diritto di precedenza . E’ l’azienda che decide se trasformare un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato e decide, altresì, chi dovrà essere trasformato.

      • Salve ho avuto un contratto sostituzione maternità iniziato il 3 Giugno, purtroppo dopo 20 giorni la ragazza che sostituivo ha perso il bambino. Mi è decaduto il contratto( tutto tramite una chiamata), dove mi è stato riferito la decadenza di contratto. Continuano a elogiarmi per il lavoro svolto da loro, ma dicono che non possono assumermi con qualsiasi contratto anche interinale per il decreto dignità. Mi è stato riferito che non posso nemmeno lavorare tramite agenzia interinale se non per sostituzione malattiia, è vero? Inoltre Quanto tempo deve passare per poter essere di nuovo assunta? La ringrazio in anticipo per la sua risposta.
        Distinti saluti.

        • Roberto
          Ottobre 03, 17:55

          Purtroppo il cd. decreto dignità ha portato ad una riduzione dei contratti a tempo determinato soprattutto da parte di chi ha già svolto altri periodi a termine presso una determinata azienda. Il problema è legato al fatto che il nuovo contratto a td dovrà prevedere una causale oggettiva che l’azienda potrebbe non avere. Una delle causali è quella sostitutiva, è per questo che le hanno detto che potranno richiamarla solo in caso di sostituzione di malattia o maternità.

  9. valeria
    Maggio 07, 09:52

    Buongiorno,
    nel caso in cui la lavoratrice sostituita andasse direttamente in ferie subito dopo il termine della obbligatoria, la ditta – posta la proroga del contratto per sostituzione – può continuare e usufruire degli sgravi del 50%? grazie

    • Roberto
      Maggio 07, 10:30

      No, in quanto l’agevolazione prevista dall’art. 4 del TU sulla maternità, attiene solo alla sostituzione di lavoratrici “in congedo”.

  10. Buonasera avrei delle domande sul contratto di mia moglie…
    da novembre ad aprile mia moglie ha lavorato per un agenzia interinale con contratti a termine in una multinazionale. dal primo di maggio la multinazionale gli ha proposto di passare diretta con loro proponendogli e accettando un contratto di sostituzione maternità fino a fine luglio (o prima se rientra la maternità).
    le mie domande sono :
    1)può essere trasformato in caso di rientro anticipato della sostituta in contratto indeterminato?
    2)essendo che a breve un’altra collega andrà in maternità mia moglie può prolungare la durata del contratto in sostituzione alla nuova maternità?
    3)la multinazionale può assumere a tempo indeterminato colleghi assunti dopo mia moglie?
    grazie mille

    • Roberto
      Maggio 10, 13:52

      1. sì, è possibile la trasformazione del contratto anche prima della scadenza del termine fissato o del rientro della lavoratrice madre;
      2. sì, cambia il soggetto che andrà a sostituire. L’importante è che non varino le mansioni. In questo caso, dovrà essere fatto un nuovo contratto a termine;
      3. sì. il diritto di precedenza sui contratti a tempo indeterminato sussiste dalla fine del contratto a termine.

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