Ho assunto una lavoratrice in sostituzione di un’altra che è andata in maternità. Quando posso lasciare a casa la sostituta?

Ho assunto una lavoratrice in sostituzione di un’altra che è andata in maternità. Quando posso lasciare a casa la sostituta?

La durata della sostituzione è pari alla durata di assenza della lavoratrice sostituita, anche se quest’ultima usufruisce di periodi al di fuori della maternità (es. ferie). L’importante è che i periodi di assenza (maternità, ferie) sia consecutivi.

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Roberto Camera
Roberto Camera 567 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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548 Commenti

  1. CARRINS91
    Maggio 06, 11:06

    Un contratto sostituzione maternità può diventare indeterminato senza dover chiudere il contratto e riapro dopo tot giorni? Perché ho fatto una sostituzione maternità ( 4 e ultimo contratto) e mi è stato detto che non poteva tramutarsi in indeterminato.

    • Roberto
      Maggio 10, 13:49

      Certo che può trasformare il contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato, indipendentemente dalla motivazione.

  2. Nitens
    Aprile 30, 12:41

    Salve,
    devo assumere una dipendente per sostituire una in maternita, in realta il posto della signora incinta verra preso da una dipendente gia in forza, quindi la nuova assunta coprirebbe il posto di quest’ultima. E’ legittimo utilizzare la causale “per sostituzione” nel contratto? Inoltre è possibile sostituire la dipendente per un periodo inferiore alla durata della maternita, o devo necessariamente collegarlo al periodo di assenza?
    Grazie e Saluti

    • Roberto
      Maggio 03, 13:30

      La sostituzione non deve necessariamente implicare lo svolgimento delle medesime mansioni del lavoratore sostituito: è possibile la sostituzione per “scorrimento”.
      In linea di massima, vi deve essere un collegamento, se pur indiretto, tra la durata dell’assenza e la durata del contratto a termine.

  3. Erre1407
    Aprile 18, 17:39

    Buon pomeriggio.
    Vorrei avere maggiori informazioni circa la questione ”maternità – licenziamento”. ho scoperto da poco di essere in gravidanza ed oggi il titolare mi ha detto chiaramente che non appena non mi sentirò più di scendere a lavoro non devo chiedere la maternità poiché non possono permettersi di prendere un’altra in sostituzione, ma preferirebbero licenziami cosi io posso richiedere la disoccupazione e poi non appena mi sentirei pronta a rientrare mi riassumono…
    Mi sono sentita presa un po’ per i fondelli… vorrei capire bene come muovermi in questo caso… e vorrei sapere cosa posso fare per non farmi ”fregare”.
    grazie in anticipo

    • Roberto
      Aprile 28, 23:14

      La gravidanza è tutelata contro il licenziamento non disciplinare, sino ad un anno dopo la nascita del bimbo. In pratica, il datore di lavoro non può licenziarla per motivi oggettivi sino a quando suo figlio non avrà compiuto un anno. Qualora ritenga che l’azienda la stia licenziando, può rivolgersi alla consigliera di parità della sua provincia, in modo da informarsi sui possibili interventi da fare.

  4. Giovanna
    Aprile 03, 10:12

    buongiorno, volevo chiedere se dopo 18 mesi di sostituzione maternità in una PA con un determinato inquadramento, il contratto viene interrotto per 7 gg e la persona viene assunta tramite agenzia interinale per una in-house controllata da PA (x6mesi), con un inquadramento nettamente inferiore, ma la persona svolge lo stesso medesimo lavoro nello stesso ufficio di prima, questo può esser fatto? E’ corretto o si può chiedere o fare qualcosa.

    • Roberto
      Aprile 05, 14:02

      Qualora sia evidente che questo “giro” sia stato precostituito per predisporre un trattamento economico e normativo inferiore al lavoratore, potrebbe essere il caso di denunciare ciò all’ispettoratore del lavoro, come somministrazione fraudolenta (art. 38-bis, dlvo 81/2015). Logicamente vi devono essere prove oggettive che avallino questo comportamento doloso da parte dell’azienda.

    • M.89.C
      Luglio 26, 11:03

      Devo rientrare dalla maternità a breve , e il mio datore vuole darmi pochissime ore. Se io volessi mantenere il mio contratto precedente, senza diminuzione di ore, è obbligato ad accettare? Grazie

      • Roberto
        Luglio 26, 13:55

        Il suo contratto di lavoro può essere rivisto, in termini orari, esclusivamente con la sua disponibilità e il datore di lavoro non può rimodularle unilateralmente.

  5. Buongiorno,
    sono stata assunta a tempo determinato con contratto per sostituzione maternità da una società cooperativa di servizi (contratto multuservizi 1 livello) . Sul contratto firmato non risultava però la data di termine del contratto ma la dicitura che terminava il giorno di rientro della collegha da maternità. Adesso ho ricevuto un altra proposta di lavoro ma la collega non è ancora rientrata, che termine di preavviso potrei avere?

    • Roberto
      Marzo 31, 21:33

      Nel contratto a tempo determinato non è previsto un periodo di preavviso, ma il rispetto del contratto individuale sottoscritto tra le parti. La giurisprudenza ha, comunque, affermato che in caso di dimissioni del lavoratore, il risarcimento che quest’ultimo deve fornire all’azienda per il mancato rispetto della durata del contratto è pari al preavviso contrattualmente previsto. Quindi, vada a vedere la durata del preavviso dal Ccnl applicato dalla sua azienda.

      • Laura1988
        Aprile 09, 11:26

        Salve dottore io lavoro per una azienda da inizio luglio 2018 con un contratto determinato a chiamata intermittente, lavorando tutti i giorni, a settembre 2019 senza giorni di stacco da un contratto ad un altro mi hanno scelta per una sostituzione maternità che è ancora in vigore oggi con proroga fino a giugno 2021, volevo sapere da lei se i due contratti lavorando per la stessa azienda per lo stesso punto vendita da quasi 36 mesi possono essere cumulabili o devo aspettare settembre 2021 per capire se potrò avere diritto ad un contratto indeterminato cari saluti laura

        • Roberto
          Aprile 10, 13:12

          Per il raggiungimento del limite massimo di durata dei contratti a termine, non si cumulano i periodi svolti con contratti intermittenti, quindi il calcolo lo potrà fare solo sui periodi di lavoro a tempo determinato ordinari.

  6. Buongiorno,
    sono stata assunta da poche settimane per sostituire una maternità. Vorrei sapere se ad agosto ho diritto ai 15 gg di ferie.
    grazie

    • Roberto
      Marzo 31, 21:30

      La verifica va fatta leggendo l’articolo di riferimento, all’interno del Ccnl applicato dalla sua azienda. Infatti, ogni contratto collettivo disciplina il numero di giorni di ferie per mese. Moltiplicando questo dato ai mesi che mancano ad agosto, avrà il numero di ferie acquisite.

      • Trilly
        Settembre 12, 07:59

        Buongiorno, le scrivo perché ho bisogno di un consiglio, non avendo le idee chiare sul funzionamento del decreto dignità. Sono stata assunta ad ottobre 18 con td di 12 mesi e ieri mi è stato detto che avrò una proroga (nei prossimi giorni mi presenteranno il cartaceo) fino a marzo 2020 in quanto una persona dell’azienda, che si trova in aspettativa (permessi L.104) rientrerà appunto in tale data. Ora vorrei sapere, é possibile che io sia stata assunta in sostituzione di qualcuno senza che sia stato scrittto sul contratto? Se si, è impugnabile tale comportamento? Inoltre, ci sono altri td che scadranno nei prossimi 2
        mesi inquadrati con la mia stessa qualifica, ovvero impiegati amministrativi. Qualora dovessero stabilizzarli, avrei possibilità di esercitare il mio diritto di precedenza? TraPerché io sospetto che essendo io la prima in scadenza, avrò proroga giustificata da lavoratrice assente ma da come ho inteso, in base alla nuova legge, gli altri, passando anche per loro 12 mesi, non potranno essere prorogati.
        Grazie per la risposta.
        Saluti.

        • Roberto
          Settembre 12, 16:12

          Innanzitutto, spero di aver ben compreso il problema. Un rapporto a TD avviato senza causale può prevedere una causale alla proroga; questo avviene qualora la sommatoria complessiva del rapporto a termine supera i 12 mesi. Una volta termine il rapporto Lei acquisisce il diritto di precedenza su nuove assunzioni a tempo indeterminato e non in caso di trasformazione di rapporti già in essere a TD.

  7. valeria
    Marzo 19, 09:14

    buongiorno, abbiamo assunto per sei mesi una sig.ra in sostituzione di un’altra rientrata prima del tempo. possiamo continuare a tenere in forza la neo assunta in sostituzione cambiandole LO STESSO CONTRATTO da sostituzione a tempo determinato con causale (visto che effettivamente in ditta hanno bisogno di un tempo determinato per una e momentaneamente commessa)?specifico che la causale è necessaria avendo già superato i 12 mesi con la medesima sig.ra

    • Roberto
      Marzo 22, 13:41

      Purtroppo no, in quanto la circolare 17/2018 del Ministero del Lavoro ha stabilito che non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo.

  8. Buonasera dott. Camera.
    Vorrei chiederle un parere in merito al caso di una dipendente A assunta in sostituzione maternità. Il contratto è stato prorogato fino a luglio per coprire il periodo di astensione facoltativa della dipendente sostituita B. Tuttavia questa ha richiesto di sospendere l’astensione facoltativa e anticipare il rientro ad aprile.
    Il contratto con la sostituta A pertanto verrebbe a cessare. L’azienda vorrebbe però mantenere il rapporto di lavoro con A fino a maggio per sostituire una seconda dipendente C che è già in astensione obbligatoria e che dovrebbe rientrare appunto a maggio.
    Secondo lei è opportuno cessare il primo contratto in sostituzione di B e stipulare un nuovo contratto in sostituzione di C con la nuova scadenza o posso modificare direttamente il primo? Nel primo caso posso farlo anche senza stop and go e beneficiare dello sgravio inps?
    La ringrazio in anticipo

    • Roberto
      Marzo 22, 13:39

      Ritengo che sia opportuno cessare il contratto al rientro di B, ciò in quanto il periodo di C comunque non andrebbe a ricoprire il periodo sino a luglio e a maggio dovrebbe comunque procedere ad una cessazione anticipata rispetto al periodo inizialmente previsto. Il secondo contratto dovrebbe prevedere lo sto&go tranne se non diversamente previsto dal Ccnl di riferimento. Per lo sgravio, deve sentire l’Inps, ma ritengo di sì.

  9. Mauro
    Marzo 15, 19:45

    Buonasera ho assunto una sostituta per maternità.la titolare in maternità è apprendista.Il rapporto di lavoro è iniziato come a tempo pieno ma ora mi rendo conto che è troppo , posso ridurre l’orario alla sostituta? Grazie

    • Roberto
      Marzo 18, 11:49

      L’orario di lavoro può essere ridotto soltanto con l’accordo con il lavoratore assunto in sostituzione.

  10. Silvio
    Marzo 13, 15:21

    Buongiorno, il 03/07/2017 sono stato assunto con contratto di sostituzione maternità fino al 31/12/2017. Maternità rinnovata fino al 31/03/2018 con conseguente proroga del mio contratto con stessa data di scadenza. Il 31/03/2018 la neo-mamma rientra e il mio contratto viene trasformato in un contratto a tempo determinato fino al 29/03/2019 senza effettuare nessun stop-and-go e senza ricevere alcuna lettere dall’azienda circa le motivazioni. Oggi mi è stato comunicato che il contratto in scadenza il 29/03/2019 non verrà rinnovato. In questo caso ci sono gli estremi per impugnare i contratti e chiedere l’assunzione a tempo indeterminato? Grazie

    • Roberto
      Marzo 18, 11:53

      Dalle informazioni che mi ha fornito, ritengo che quello che è accaduto il 31 marzo 2018 non sia stata una trasformazione del rapporto di lavoro ma una proroga di un rapporto ancora in essere. Sino alla circolare 17/2018, il Ministero del Lavoro aveva evidenziato (cir. 4/2002) che era possibile prorogare un contratto a termine con una motivazione diversa rispetto a quella inizialmente indicata nel contratto.

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