Ho assunto una lavoratrice in sostituzione di un’altra che è andata in maternità. Quando posso lasciare a casa la sostituta?

Ho assunto una lavoratrice in sostituzione di un’altra che è andata in maternità. Quando posso lasciare a casa la sostituta?

La durata della sostituzione è pari alla durata di assenza della lavoratrice sostituita, anche se quest’ultima usufruisce di periodi al di fuori della maternità (es. ferie). L’importante è che i periodi di assenza (maternità, ferie) sia consecutivi.

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Roberto Camera
Roberto Camera 567 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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548 Commenti

  1. Laura
    Marzo 12, 17:08

    Buongiorno, con riferimento all’attivazione di un contratto a tempo determinato in sostituzione, chiedo se il contratto debba essere cessato anche nell’ipotesi del rientro della lavoratrice sostituita anche per un solo giorno. Ringrazio e saluto cordialmente

    • Roberto
      Marzo 13, 08:42

      Dipende dal motivo del rientro. Se la lavoratrice rientra per un giorno e poi va in ferie, ritengo che il contratto debba cessare. Qualora, viceversa, la lavoratrice rientri a lavoro dall’obbligatoria per poi andare in facoltativa, il contratto può continuare.

  2. valeria
    Marzo 11, 09:44

    Buongiorno, vorrei avere una informazione: se si assume un dip. a tempo determinato per sostituzione malattia, può continuare a lavorare fino alla naturale scadenza del contratto anche se la dipendente sostituita rientra?

    • Roberto
      Marzo 11, 14:53

      Se la causale evidenziata nel contratto a tempo determinato è quella sostitutiva, il rapporto di lavoro durerà fin tanto che sussiste il motivo. Al rientro del dipendente sostituito, il lavoratore a termine cessa il rapporto.

  3. Barbara
    Febbraio 05, 17:48

    Buonasera,
    volevo sapere se esiste contratto di prova per una eventuale assunzione come sostituzione maternità e se come dicono è possibile fare sempre come sostituizione maternità una assunzione retrodata di 15 giorni. grazie. Cordiali saluti

    • Roberto
      Marzo 11, 14:51

      Nel contratto a tempo determinato è possibile inserire un periodo di prova proporzionato alla durata del contratto stesso. Non è possibile retroagire l’assunzione ma la comunicazione al centro per l’impiego deve essere fatta entro il giorno precedente.

  4. Violinista
    Gennaio 30, 22:49

    Buonasera Roberto, lavoro con contratto a tempo determinato per un’azienda del commercio che considera i suoi dipendenti precari come “usa e getta”. Mi spiego meglio, da anni non vengono fatti contratti a tempo indeterminato, i lavoratori andati in pensione vengono sempre rimpiazzati da precari e quando questi finiscono i mesi e i rinnovi a disposizione vengono mandati via e subito rimpiazzati da altri precari. A volte hanno anche superato il limite dei tempi determinati consentiti dalla legge sul totale del personale. Oggi mi è stato comunicato che il mio contratto insieme a quello di altre colleghe non verrà rinnovato perché ormai lavoriamo da 12 mesi per loro, quindi per evitare eventuali contenziosi dovuti alle causali ci mandano via per prendere altre persone al posto nostro. Oltre al diritto di precedenza, che eserciterò probabilmente invano visto che la politica aziendale è appunto “solo tempi determinati”, posso impugnare i miei vari contratti e chiedere l’assunzione stabile visto che questa azienda per eludere la legge sostituisce i lavoratori quando ormai questi hanno raggiunto il numero massimo divrinnovi/proroghe/mesi consentiti dalla legge?

    • Roberto
      Febbraio 04, 21:43

      Buonasera, da quello che capisco, l’azienda presso la quale lavora conosce bene i limiti previsti dalla legge per questa tipologia contrattuali e li sfrutta appieno. Lei può impugnare il suo contratto qualora abbia conoscenza che l’azienda abbia superato uno di questi limiti: più di 4 proroghe all’interno di tutti i suoi contratti a termine; superamento del massimale di durata previsto dal ccnl applicato dall’azienda, mancanza di causale qualora il contratto sia stato più di 12 mesi; in caso di rinnovo, mancato rispetto dello stop & go. In caso negativo, ritengo che non vi siano margini di impugnazione del contratto a termine. Sicuramente è il caso che Lei eserciti il suo diritto di precedenza e monitori eventuali assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con la sua qualifica per i prossimi 12 mesi.

  5. emiliano
    Gennaio 19, 23:40

    sto lavorando in sostituzione di una maternita’ . il mio contratto e’ stato prorogato gia’ una seconda volta. al termine del contratto il datore di lavoro puo’ decidere di lasciarmi a casa anche se la collega che sostitruisco non dovesse rientrare dalla maternita’?

    • Roberto
      Gennaio 23, 14:16

      Ciò dipende dal fatto se il rapporto di lavoro, nella sua interessa, ha raggiunto la durata massima prevista dalla legge (24 mesi o quanto diversa previsto dal Ccnl).

  6. Ilaria
    Gennaio 18, 11:15

    Buongiorno,
    dovrei assumere un lavoratore a tempo determinato per 6 mesi presso l’azienda in cui ha avuto e concluso due rapporti a tempo determinato per sostituzione maternità di due lavoratrici differenti. Vorrei sapere se posso assumerlo seguendo poi le limitazioni temporali indicate nel Decreto Dignità. Io suppongo di si, ma non ne ho certezza.
    Il dubbio sorge dal fatto che se il lavoratore avesse svolto un contratto a tempo determinato di 24 mesi poi non potrei assumerlo con contratto determinato in sostituzione maternità perché eluderei il temine fissato massimo e sarebbe un torno al lavoratore.

    Grazie anticipatamente
    Ilaria

    • Roberto
      Gennaio 21, 08:16

      Tutti i rapporti a tempo determinato ordinario, indipendentemente dal motivo di assunzione, sottostanno alla regola della durata massima complessiva, che è pari a 24 mesi o quanto diversamente previsto dal Ccnl applicato dall’azienda.

  7. almu
    Gennaio 14, 14:06

    Salve vorrei un informazione, io ho lavorato con 3 proroghe con contratto determinato a sostituzione per maternità, adesso sono stato licenziato perchè non c’è più una motivazione, siccome la persona che sta in maternità sta tornando a lavoro. C’è modo di fare ricorso? c’è anche un’altra dipendente che è in aspettativa per motivi personali per un altro anno, però mi hanno detto che non possono mettere quella motivazione perchè su quella dipendente per motivi personali non si può fare contratto determinato a sostituzione. Aspetto notizie
    grazie

    • Roberto
      Gennaio 14, 15:45

      Il contratto a tempo determinato in sostituzione presuppone la cessazione del rapporto di lavoro al rientro del lavoratore sostituito. Dalle informazioni che mi da, non vedo margini per un ricorso. Per quanto riguarda l’altra sostituzione, è l’azienda che evidenzia l’eventuale motivo e decide se sostituire il lavoratore assente con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

  8. Ho assunto una dipendente a tempo determinato in sostituzione per maternita’ con agevolazione del 50% dei contributi. Alla scadenza (07/01/2019) la sostituita si e’ dimessa, chiedo pertanto se a far data 08/01/2019 posso trasformare a tempo indeterminato la sostituta e usufruire dello sgravio Bonus Sud ?

    • Roberto
      Gennaio 14, 08:50

      Qualora il lavoratore abbia tutti gli altri requisiti previsti dal Decreto dell’ANPAL n. 2 del 2 gennaio 2018 e dalla circolare INPS n. 49 del 19 marzo 2018, ritengo che possa fruire dell’incentivo.

      • Studiomio
        Aprile 05, 12:11

        Buongiorno,
        vorrei chiedere un chiarimento: un contratto a tempo determinato in sostituzione maternità, al rientro della sostituita può essere legittimamente trasformato a tempo indeterminato anziché cessare? questo potrebbe in qualche modo compromettere gli sgravi (per sostituzione maternità) di cui l’azienda ha beneficiato fino alla data di trasformazione?

        ringrazio anticipatamente per la sua gentilezza,
        Alessandra

        • Roberto
          Aprile 05, 16:50

          La trasformazione del rapporto di lavoro è sempre possibile e non compromette assolutamente lo sgravio applicato sino a quel momento.

  9. Grazia
    Gennaio 02, 15:44

    Buongiorno volevo un informazione, io stavo lavorando presso una multinazionale da settembre 2018 con prima scadenza di contratto ad ottobre e poi prorogata fino al 12 gennaio 2019 quando mi hanno assunto mi hanno detto che era una sostituzione malattia e il mio rinnovo di contratto andava di pari passo al certificato medico della sostituzione e nessuno poteva impedire il mio licenziamento se non il suo ritorno. Ora da oggi fino al 12 gennaio mi hanno mandato in ferie e mi hanno detto che non ci sarà il rinnovo però la malattia non è rientrata. Potevano licenziarmi comunque?

    • Roberto
      Gennaio 03, 11:24

      Probabilmente il certificato medico termina proprio il 12 gennaio e hanno richiesto la fruizione delle ferie, cui Lei ha diritto, prima della cessazione del contratto a termine.

  10. Piero
    Dicembre 29, 00:26

    Salve.. vorrei un’informazione… io ho lavorato quasi 2 anni presso un’azienda da febbraio 2017 fino al 31 ottobre 2018 sono arrivato alla 6° proroga e poi mi hanno licenziato avendo un contratto a tempo determinato, avrebbero dovuto farmi fisso con contratto indeterminato.. ma non è potuto avvenire perchè l’azienda non naviga in buone acque detto da loro e giustificandosi cosi verbalmente.. quando poi ho visto che dopo essere stato mandato via io e altre persone al nostro posto hanno assunto altrettanti altri interinali, (e benomale l’azienda non andava bene come dicevano) ora visto che sono in mezzo ad una strada e cerco disperatamente lavoro ma non trovo nulla mi dice se ho qualche speranza nell’impugnare il mio licenziamento e farmi riassumere a tempo indeterminato visto che ho superato le 5 proroghe per legge? ho qualche speranza?

    aspetto sue gentili risposte.. magari se mi da delle giuste delucidazioni grazie mille..

    • Roberto
      Gennaio 01, 18:46

      Purtroppo, da quello che mi dice, non vedo spazi per un ricorso contro la risoluzione del rapporto di lavoro. Trattandosi di un rapporto in somministrazione, è possibile arrivare ad un massimo di 6 proroghe per contratto. Inoltre, per i lavoratori somministrati non è previsto il diritto di precedenza nelle future assunzioni, come per i lavoratori assunti direttamente dall’azienda utilizzatrice.

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